Nullità del patto di prova per difetto di specifica indicazione delle mansioni e tutela risarcitoria nel contratto a termine
21 Maggio 2026
Il patto di prova è legittimo solo se l’oggetto della prova – costituito dalle mansioni da svolgere – è specificamente indicato per iscritto, anche tramite rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, purché il richiamo sia sufficientemente puntuale da consentire di individuare, specie in presenza di una pluralità di profili nello stesso livello, la nozione classificatoria più dettagliata. È nullo, pertanto, il patto di prova che si limita a rinviare al bando di prova selettiva e all’inquadramento contrattuale, quando tali riferimenti non consentano di ricostruire le concrete attività da svolgere; in tal caso, il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo e al lavoratore spetta il risarcimento pari alle retribuzioni dovute sino alla scadenza del termine. |