Nullità del patto di prova per difetto di specifica indicazione delle mansioni e tutela risarcitoria nel contratto a termine

La Redazione
21 Maggio 2026

Con la sentenza n. 683 del 3 aprile 2026, il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il patto di prova che rinviava solo al bando selettivo e all’inquadramento contrattuale, ritenendo tali riferimenti insufficienti a individuare in modo specifico le mansioni oggetto della prova.

Il patto di prova è legittimo solo se l’oggetto della prova – costituito dalle mansioni da svolgere – è specificamente indicato per iscritto, anche tramite rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, purché il richiamo sia sufficientemente puntuale da consentire di individuare, specie in presenza di una pluralità di profili nello stesso livello, la nozione classificatoria più dettagliata.

È nullo, pertanto, il patto di prova che si limita a rinviare al bando di prova selettiva e all’inquadramento contrattuale, quando tali riferimenti non consentano di ricostruire le concrete attività da svolgere; in tal caso, il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo e al lavoratore spetta il risarcimento pari alle retribuzioni dovute sino alla scadenza del termine.

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