Supercondominio: la Cassazione torna sulla gestione unitaria delle spese comuni
25 Maggio 2026
Con l’ordinanza in oggetto, la Seconda Sezione civile della Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della gestione delle spese nei supercondomini, ribadendo la piena competenza dell’assemblea generale dei rappresentanti nella ripartizione degli oneri relativi ai servizi comuni. La vicenda trae origine dall’impugnazione, proposta da una condomina, di una delibera assembleare con cui il supercondominio aveva ripartito le spese di riscaldamento centralizzato tra i proprietari dei diversi edifici che compongono il complesso immobiliare, includendo anche coloro che si erano distaccati dall’impianto comune. Secondo la ricorrente, l’addebito dei costi risultava illegittimo poiché riferito a un servizio non più utilizzato. Il Giudice di pace prima e il Tribunale poi avevano accolto tale impostazione, dichiarando nulla la delibera sia per impossibilità dell’oggetto sia per difetto di competenza dell’assemblea del supercondominio, ritenendo necessaria una successiva approvazione da parte delle assemblee dei singoli condomìni. La Suprema Corte ha però censurato questa interpretazione, riaffermando un orientamento già consolidato in materia. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che l’assemblea del supercondominio è pienamente legittimata a deliberare la ripartizione delle spese comuni tra tutti i partecipanti, secondo i rispettivi valori millesimali, senza che occorra una ratifica ulteriore da parte dei singoli edifici. La decisione valorizza la funzione unitaria del supercondominio nella gestione dei beni e dei servizi comuni, richiamando l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tale norma attribuisce all’assemblea dei rappresentanti il compito di amministrare le parti comuni dell’intero complesso immobiliare, evitando duplicazioni decisionali e frammentazioni gestionali. Nel motivare la pronuncia, il Collegio richiama inoltre precedenti recenti – tra cui le sentenze n. 22954/2022 e n. 1141/2023 – che hanno riconosciuto all’amministratore del supercondominio la legittimazione ad agire direttamente nei confronti dei singoli condòmini per il recupero delle quote dovute. La Corte sottolinea così che la gestione centralizzata dei servizi del supercondominio costituisce un modello organizzativo autonomo ed efficiente, sottratto alla necessità di ulteriori passaggi deliberativi interni ai singoli condomìni. |