L’accesso alle pene sostitutive è possibile anche in sede esecutiva

La Redazione
22 Maggio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 87, ha stabilito che il giudice dell’esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato, può applicare una pena sostitutiva nei confronti del condannato.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117 (recte: 117, primo comma) Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU  - le questioni di legittimità degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».

Secondo la Corte, infatti, un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata già consente al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario intervenire con una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Come già osservato nella sentenza n. 208 del 2024, il silenzio del legislatore sul punto –tanto nell’art. 442, comma 2-bis, quanto nell’art. 676, comma 3-bis, c.p.p.  –  non esclude che il giudice possa (e anzi debba, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in parola) colmare la lacuna attraverso gli ordinari strumenti ermeneutici, inclusa l’analogia iuris. Nel caso di specie, un tale esito non è impedito, in particolare, né dal testo della legge (che resta silente sul punto), né da un diritto vivente in senso contrario, né – ancora – dalla natura eccezionale delle disposizioni che consentono al giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni del giudice della cognizione coperte dal giudicato, in presenza di un principio generale – sotteso a tutte queste disposizioni – secondo cui al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, «impliciti», che derivano dalla nuova determinazione in base al sistema sanzionatorio nel suo complesso (si veda, sul punto, Cass. pen., sez. I, sent., 24 ottobre 2025, n. 34776 che ha fatto applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 208 del 2024 rispetto al «quesito se, nel silenzio del legislatore, anche il giudice dell’esecuzione abbia il potere (o il dovere) di revocare la pena accessoria, quando soltanto per effetto della nuova riduzione vengano meno i requisiti per la stessa pena accessoria»).

Non si tratta insomma di applicare analogicamente nel caso di specie la singola disposizione di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, calibrata dal legislatore su una specifica questione di diritto transitorio (l’applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina): quanto, piuttosto, di fare applicazione, nel procedimento di cui all’art. 676, comma 3-bis, c.p.p., di un principio generale applicabile nell’intero giudizio di esecuzione. Il menzionato art. 95 può, semmai, essere evocato per dimostrare che, secondo la stessa espressa volontà del legislatore, il giudizio di esecuzione costituisce luogo idoneo per ospitare quei «frammenti di cognizione» (ancora, sentenza n. 208 del 2024, punto 4.1.4. del Considerato in diritto e, in precedenza, sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto) che si rendano necessari per esaminare e decidere questioni non già risolte dalla sentenza di condanna, devolute al giudice dell’esecuzione per la prima volta in conseguenza di un fatto nuovo rispetto alla statuizione divenuta irrevocabile – come, nel caso ora all’esame, la mancata impugnazione nei termini di legge della sentenza di condanna resa in esito a un giudizio abbreviato.

Ogniqualvolta si renda dunque necessario decidere (su istanza del condannato, ovvero d’ufficio) sulla rideterminazione della pena in seguito alla mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato e sulla conseguente sostituzione della stessa, laddove il giudice della cognizione non abbia potuto pronunciarsi sul punto perché l’originaria misura della pena non consentiva la sostituzione, ben potrà il giudice dell’esecuzione procedere – secondo quanto già prefigurato dal legislatore nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 con riferimento alla disciplina transitoria – alla fissazione di un’udienza in camera di consiglio nella quale provvedere all’incombenza. A tale udienza saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive, e in particolare quelle dettate dall’art. 545-bis (sulla necessità, per il giudice dell’esecuzione, di procedere non già de plano, ma nelle forme dell’art. 666 c.p.p., allorché egli sia chiamato non già alla mera riduzione «matematica» della pena, ma anche a valutazioni discrezionali che implicano necessariamente l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1° aprile-26 giugno 2025, n. 23907).

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