In quali casi può configurarsi l’indegnità a succedere?

08 Giugno 2026

La Cassazione con l'ord. n.12238/2026 esamina le condizioni per accertare l’incapacità naturale del de cuius al momento del testamento e i presupposti fattuali dell’indegnità a succedere, in particolare per induzione con dolo o violenza o per alterazione del contenuto dell’ultima volontà.

Massima

La dichiarazione d'indegnità a succedere, ai sensi dell'art. 463, n. 4), c.c., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell'uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Il caso

L’attore conveniva in giudizio la sorella e il fratello (oltre al cognato) affinché, previo accertamento dell’incapacità della sorella deceduta all’atto della redazione del testamento, venisse pronunciato l’annullamento di tutte le disposizioni contenute nel suddetto atto di ultima volontà (ricevuto da notaio nella forma del testamento pubblico); chiedeva, altresì, che fosse dichiarata l’indegnità a succedere di una delle due sorelle e del coniuge, con la conseguente apertura della successione legittima.

L’adito Tribunale – dopo aver svolto la necessaria istruzione probatoria, anche con l’espletamento di apposita c.t.u. medico-legale – rigettava integralmente la domanda, con sentenza che veniva confermata con quella successiva emessa all’esito del giudizio di secondo grado. Con la decisione di appello, la Corte salentina rilevava come, con la pronuncia di primo grado, fosse stato idoneamente escluso lo stato di incapacità naturale della testatrice per quanto emergente dai riscontri probatori e in particolare dalla consulenza medica e dalle risultanze della documentazione sanitaria, sottolineando come il mero stato di agitazione psicomotoria non aveva implicato l’incapacità di intendere e di volere della stessa.

Inoltre, la Corte di appello – anche in tal caso confermando la statuizione di prime cure - riteneva che non sussistenza alcuna delle condizioni (con specifico riferimento alle ipotesi indicate ai nn. 4 e 5 dell’art. 463 c.c.) – rilevava come fosse del tutto infondata la ulteriore domanda di dichiarazione di indegnità a succedere dei predetti eredi testamentari.    

La questione

Le questioni centrali affrontate dalla Corte di cassazione nella pronuncia qui in commento riguardano l’individuazione delle condizioni per ritenere sussistente l’incapacità naturale del de cuius all’atto della formazione del testamento, nonché dei presupposti fattuali che possano comportare la sussistenza di una ipotesi di indegnità a succedere, con specifico riferimento a quella di induzione con dolo o con violenza sulla formazione dell’atto di ultima volontà o dell’alterazione del suo contenuto.

Le soluzioni giuridiche

Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione – nell’esaminare propriamente il terzo e quarto motivo del ricorso (previa reiezione dei primi due attinenti a profili processuali) – ha reiterato il proprio pregresso indirizzo giurisprudenziale su entrambe le questioni, in base a quella che deve essere una interpretazione necessariamente rigorosa delle richiamate condizioni.

In ordine alla prima questione (sull’annullamento del testamento per la possibile sussistenza dell’incapacità prevista dall’art. 428 c.c.), il giudice di legittimità ha ripetuto che l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità (salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo).

Peraltro – come sottolineato nella pronuncia in commento - la circostanza che si fosse fatto ricorso alla forma del testamento pubblico depositava nel senso di consentire alla testatrice di esprimere una volontà genuina.

Anche con riferimento alla seconda questione, la Corte di ultimo grado ha confermato la rigida interpretazione della sua precedente giurisprudenza sull’inquadramento dei casi di indegnità a succedere e sulla verifica in concreto - ed invero eccezionali - delle condizioni che ne legittimerebbero la sussistenza.

Osservazioni

L’ordinanza in discorso, a quest’ultimo proposito, ha precisato che, al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 n. 4 c.c., mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, riferibile così al coartatore più che al de cuius, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causa dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del testatore , siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato.

In particolare, è stato puntualizzato, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, che affinché se ne possa affermare la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

È rilevante, poi, evidenziare come la relativa prova sul punto, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano, di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

Quanto al caso di indegnità di cui al n. 5 dell’art. 463 c.c. esso viene a configurarsi allorché sia stato soppresso, celato od alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; occorre, cioè, che il successibile abbia impedito o tentato di impedire l’attuazione della volontà espressa del de cuius in ordine alla successione ed abbia avuto il proposito di disciplinare la successione stessa in modo contrastante con la volontà del defunto. Pertanto, il fatto dell’alterazione o dell’occultamento del testamento deve incidere non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare validamente la successione, ovvero su uno scritto che, per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore, sia in relazione alla chiamata a succedere, sia in ordine alla disposizione dei beni.

È interessante notare sul piano generale come sia stata discusso, soprattutto in dottrina, l’inquadramento della natura giuridica dell’indegnità a succedere (la quale, diversamente dalla diseredazione, si concreta in una sanzione stabilita dalla legge e non trova fondamento nella volontà del testatore) e, a tal riguardo, è prevalsa la tesi della sua qualificazione come mera causa di esclusione dalla successione, in conformità al brocardo indignus potest capere, se non potest retinere.

In tale prospettiva, dunque, l’indegnità a succedere, pur essendo efficace ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda formulata da parte del soggetto interessato, dal momento che non costituisce una ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, bensì – come rimarcato – una causa di esclusione dalla successione e diventa efficace in via definitiva soltanto con il passaggio della sentenza che l’accerti e la pronunci.

È infine importante ricordare come i casi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 c.c. sono tassativi e che le relative disposizioni non sono, quindi, suscettibili di interpretazione estensiva né di applicazione analogica.

Riferimenti

D. Russo, “Indignus semper potest capere” in Rass. dir. civ., 2016, 3, 1003 e ss.

A. Auricchio, Sul fondamento dell’indegnità a succedere, in Foro it., 1985, I, 1187 e ss.

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