Vizio psichico e nullità del matrimonio concordatario

09 Giugno 2026

Per la Cassazione nell'ord. n. 10849/2026 è decisivo verificare se i vizi accertati dal Tribunale ecclesiastico rientrino tra le cause di nullità matrimoniale riconosciute dall’ordinamento italiano e siano quindi idonei a permettere alla Corte d’Appello la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.

Massima

Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell’art. 120 c.c., il quale non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell’indissolubilità del matrimonio concordatario, non traducendosi l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente.

Il caso

La vicenda ha origine di fronte a un tribunale ecclesiastico che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di diritto canonico, dichiarava la nullità di un matrimonio concordatario ravvisando la sussistenza di un vizio psichico di incapacità della moglie a contrarre matrimonio. La Corte d’Appello, adita al fine di ottenere l’efficacia nella Repubblica Italiana della suddetta sentenza ecclesiastica, rigettava la domanda per contrarietà all’ordine pubblico. In particolare, secondo la Corte, l’incapacità suddetta non integrava la fattispecie di cui all’art. 120 c.c.

Si trattava nella specie, si legge nel provvedimento, di una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, in quanto uno dei due coniugi non aveva valutato la rilevanza dell’atto, ossia del matrimonio canonico, in sé “indissolubile”. La motivata “immaturità psichica ed affettiva” della donna, come accertata dal c.t.u., non poteva ritenersi di tale gravità da integrare un “vizio psichico” rilevante ai fini della nullità civile nell’ordinamento italiano.

Avverso questa sentenza il marito propone ricorso in Cassazione.

La questione

Fondamentale nel caso in esame è accertare se i vizi rilevati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico possano essere ricondotti a una delle cause di nullità matrimoniale riconosciute dall’ordinamento italiano e siano, quindi, idonei a consentire la delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario da parte della Corte d’Appello.

Le soluzioni giuridiche

I giudici specificano innanzitutto che il vizio di incapacità psichica, considerato dall’ordinamento canonico come causa di nullità del matrimonio, non si discosta dall’invalidità prevista dall’ordinamento italiano.  In particolare, il can. 1095 del Codex iuris canonici prevede un’incapacità a contrarre matrimonio nel caso di mancanza del sufficiente uso della ragione, di “difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio” e di cause di natura psichica che comportano un’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Secondo il codice civile il matrimonio può essere impugnato dal coniuge che dimostri di essere stato incapace di intendere o di volere, anche temporaneamente, al momento delle nozze (ai sensi dell’art. 120 c.c.).

In materia l’orientamento giurisprudenziale consolidato specifica che la situazione di vizio psichico presa in considerazione dal giudice ecclesiastico, posto che comporta inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso può coincidere con l’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.  Quando pertanto la nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico discende da una grave incapacità del soggetto a comprendere il significato del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso la sentenza può essere delibata dalla Corte d’Appello (Cass., n. 4387/2000; Cass. n. 10796/2006; Cass. n. 18417/2010).

Il provvedimento in esame si inserisce in questa linea di pensiero sostenendo che il riconoscimento dell’efficacia di una sentenza del tribunale ecclesiastico che dichiara la nullità del vincolo per difetto di consenso non trova ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Non rileva in proposito, aggiunge la Cassazione, il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte. Se infatti in materia di contratti, si precisa, la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428 c.c.), in relazione all’invalidità del matrimonio invece la buona o mala fede dell’altro coniuge non assume rilevanza, in quanto prevale comunque l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

In presenza, inoltre, precisa la Cassazione, di un vizio di capacità che ai sensi dell’art. 120 c.c. porta alla nullità del vincolo neppure la convivenza ultratriennale costituirebbe un limite di ordine pubblico. Si consideri che nella specie il matrimonio era stato celebrato nel 2004 e dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico nel 2021.

Copiosa è la giurisprudenza in materia di convivenza ultratriennale. Secondo l’orientamento ormai consolidato la convivenza tra coniugi, durata più di tre anni, impedisce la delibazione nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, in quanto situazione giuridica di ordine pubblico (Cass. S.U. 16379/2014, Cass. 9844/2012).  La convivenza peraltro, si sostiene, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell’ordinamento italiano. Quando pertanto un matrimonio è viziato da una causa di nullità prevista anche dall’ordinamento italiano, come quella di cui all’art. 120 c.c., la convivenza anche se durata per più di tre anni non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del vincolo matrimoniale (Cass. 149/2023, Galluzzo S., Nullità del matrimonio per vizio psichico e rilevanza della convivenza in IUS Famiglie, 15 marzo 2023).

Svolte tali considerazioni i giudici passano al caso di specie e sottolineano che, secondo quanto emerge dal provvedimento della Corte d’Appello, i fatti accertati dal giudice ecclesiastico non possono essere ricompresi nell’ambito delle fattispecie dell’ordinamento italiano in tema di nullità matrimoniale.

Andando più nello specifico la sentenza in esame sottolinea che la fattispecie di cui all’art. 120 c.c. non è integrata dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell’indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo indissolubile non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. In altre parole, il fatto che la signora non si rendesse conto al momento della celebrazione delle nozze del valore Sacramentale del vincolo e della sua indissolubilità non costituisce causa di nullità per l’ordinamento italiano.

Inoltre, si precisa, le argomentazioni della Corte d’Appello, non sono sindacabili in sede di legittimità.

Per tali motivi la Cassazione respinge il ricorso.

Osservazioni

Il diritto canonico in materia matrimoniale attribuisce forte rilevanza al consenso. Il matrimonio è una realtà non solo giuridica, ma anche sacramentale fondata sul consenso dei coniugi, consenso che deve essere libero e orientato agli elementi essenziali dell’unione coniugale tra cui l’indissolubilità e l’apertura alla procreazione. Le invalidità previste Codex iuris canonici per tale motivo proteggono in maniera molto intensa il consenso matrimoniale di modo che qualunque condizione o riserva apposta al matrimonio o ai suoi effetti, anche se conservata nel segreto dell’animo, è in grado di inficiare la validità del vincolo coniugale. Così non è nel diritto civile dove invece è presente una maggiore attenzione alla certezza degli status nonché alla tutela dell’affidamento del terzo.  Molti dei vizi del consenso previsti dal diritto canonico non comportano pertanto la nullità del matrimonio nell’ordinamento civile (Si veda P. Di Marzio, Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e ordine pubblico, permangono incertezze, nota a Cass. 11633/2020, , in IUS Famiglie, 16 settembre 2020).

In questo contesto il vizio psichico di cui dal can. 1095 non si discosta dall’ invalidità contemplata dall’art. 120 c.c. (Cass. 149/2023).  Peraltro, affinché il provvedimento del Tribunale ecclesiastico sia delibato dalla Corte d’Appello è necessario che vi sia una vera e propria incapacità di intendere e di volere, cioè una condizione patologica grave che incida sulla formazione del consenso. Non è sufficiente una semplice immaturità, instabilità emotiva o difficoltà relazionale. Al contrario, nel diritto canonico tali elementi possono essere rilevanti se compromettono in modo sostanziale la capacità di vivere il matrimonio secondo la sua natura sacramentale.

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