Imposizione di condizioni lavorative illegittime e minaccia di licenziamento: l’estorsione assorbe lo sfruttamento del lavoro

08 Giugno 2026

La sent. n. 11253/2026 afferma che la minaccia di licenziamento usata per imporre condizioni illegittime integra il reato di estorsione ex art. 629 c.p., non lo sfruttamento ex art. 603-bis c.p., ritenuto norma sussidiaria. La sentenza chiarisce il confine tra concorso apparente di norme e concorso di reati nei casi di abuso datoriale.

Massima

In tema di sfruttamento del lavoro, qualora il datore di lavoro, mediante la minaccia di licenziamento, costringa i lavoratori ad accettare condizioni retributive o lavorative difformi da quelle previste dalla legge o dai contratti collettivi, conseguendo un profitto ingiusto con altrui danno, è integrata la più grave fattispecie dell’estorsione di cui all’art. 629 c.p., restando recessiva l’applicazione dell’art. 603‑bis c.p. in forza della clausola di riserva ivi prevista e della natura plurioffensiva dell’estorsione.

Il caso

La Corte d’assise d’appello di Lecce ha confermato la condanna per concorso nel reato di estorsione nei confronti degli amministratori, soci e capisquadra di una società di impianti fotovoltaici attiva in diversi cantieri del territorio pugliese. Agli stessi era stato contestato di aver costretto i lavoratori ad accettare condizioni lavorative deteriori, dietro minacce di licenziamento, talora concretizzatesi con l’allontanamento dai cantieri e la perdita della retribuzione per l’attività svolta. La difesa proponeva ricorso per cassazione censurando la qualificazione giuridica dei fatti, ritendo al più configurabile il reato di cui all’art. 603-bis c.p., tuttavia non applicabile ai fatti di causa poiché, al tempo della loro commissione, contemplava come soggetto attivo il solo caporale.

La questione

La questione giuridica sottoposta all’esame della Corte può essere così sintetizzata: la minaccia di licenziamento rivolta ai lavoratori nel corso di un rapporto di lavoro, finalizzata all’accettazione di condizioni lavorative deteriori, integra il delitto di estorsione ovvero la diversa fattispecie di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione esclude l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 603‑bis c.p. confermando la configurabilità del delitto di estorsione. La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 629 c.p. anche le ipotesi di sfruttamento lavorativo realizzate mediante l’imposizione di condizioni deteriori o comunque contrarie alla legge e alla contrattazione collettiva, allorché tali condotte siano sorrette dalla minaccia — anche solo implicita o larvata — della perdita del posto di lavoro (Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2022, n. 41985; Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2018, n. 25979). In particolare, il delitto di estorsione è ritenuto configurabile quando l’abuso si inserisca nella fase esecutiva di un rapporto di lavoro già instaurato (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2025, n. 25359) e si innesti in un esercizio distorto del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. La Corte individua il criterio discretivo tra la fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. e quella di estorsione, anzitutto, nella diversa oggettività giuridica tutelata.
L’art. 603-bis c.p., inserito tra i delitti contro la persona, mira a reprimere forme di sfruttamento fondate sull’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore; l’estorsione, invece, si configura come reato contro il patrimonio, nel quale la violenza o la minaccia sono strumentali al conseguimento di un profitto ingiusto con altrui danno, incidendo contestualmente sulla libertà di autodeterminazione del lavoratore.
Ne consegue che, quando – come nel caso concreto - nel corso del rapporto di lavoro venga prospettata al dipendente la perdita dell’occupazione in caso di rifiuto di condizioni lavorative deteriori e ciò consenta la realizzazione di un profitto ingiusto, che può consistere in un risparmio di costi o in un incremento dei guadagni, la condotta deve essere qualificata ai sensi dell’art. 629 c.p. e non può essere ricondotta all’art. 603‑bis c.p. In tali ipotesi, infatti, il fatto arreca un duplice pregiudizio: da un lato, alla persona del lavoratore, la cui libertà di autodeterminazione risulta coartata; dall’altro, al suo patrimonio, depauperato delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro cui avrebbe avuto diritto.  Il reato di estorsione, quale fattispecie a struttura plurioffensiva è, dunque, ritenuto idoneo ad esaurire compiutamente l’intero disvalore della condotta, sia sotto il profilo della lesione della libertà personale sia sotto quello del danno patrimoniale. Esso, pertanto, assorbe lo sfruttamento lavorativo, rendendo recessiva l’applicazione dell’art. 603-bis c.p. Tale conclusione, ad avviso della Corte, trova ulteriore conferma nella clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) contenuta in tale ultima disposizione, che ne sancisce la natura sussidiaria e ne impone l’arretramento ogniqualvolta la condotta integri un reato più grave, tra i quali rientra l’estorsione.

Osservazioni

La pronuncia in commento solleva questioni di significativo rilievo sistematico in ordine al rapporto tra il delitto di estorsione e la fattispecie di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603‑bis c.p., come riformulata dal legislatore del 2016. Quest’ultimo intervento ha ampliato l’area della punibilità, estendendola anche al datore di lavoro che utilizzi o assuma manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, superando così il precedente assetto normativo incentrato sulla figura del caporale. Proprio tale lacuna aveva indotto la giurisprudenza a ricondurre le condotte datoriali caratterizzate da gravi forme di abuso e prevaricazione nell’alveo del delitto di estorsione.
Alla luce della riforma, il problema che oggi si pone è se, e a quali condizioni, la rinnovata incriminazione dello sfruttamento del lavoro possa ritenersi assorbita dal reato di cui all’art. 629 c.p., oppure se debba configurarsi un concorso di reati.
La Corte risolve la questione valorizzando la clausola di riserva contenuta nell’art. 603‑bis c.p., che qualifica la norma come sussidiaria rispetto ad altre incriminazioni più gravemente sanzionate. Muovendo da una valutazione in concreto del fatto, la pronuncia sembra così aderire all’orientamento dottrinale (F. Mantovani F., Flora G., Diritto penale, Parte generale, Padova, 2023, 490 s.) secondo cui l’operatività di tale clausola non presuppone l’identità del bene giuridico tutelato dalle norme concorrenti, purché il reato più grave, proteggendo – accanto al bene presidiato dalla norma sussidiaria – ulteriori interessi, sia idoneo a esaurire integralmente il disvalore del fatto. In tal senso si pone in discontinuità con i precedenti arresti giurisprudenziali di segno contrario (cfr. Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2021, n. 40573; Cass. pen., sez. 2, 16 maggio 2015, n. 25363).
Tale decisione impone tuttavia di interrogarsi sui limiti entro cui l’assorbimento possa legittimamente operare, al fine di evitare una indebita compressione dell’ambito applicativo dell’art. 603-bis c.p., che il legislatore del 2016 ha inteso configurare come strumento specifico di contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo di carattere sistemico. Il riferimento alla “manodopera” non è, infatti, neutro, ma richiama una dimensione collettiva e strutturale del fenomeno, che vede il lavoratore è inserito in un contesto produttivo fondato su una reiterata e stabile compromissione dei suoi diritti fondamentali.
Sul piano applicativo, il rapporto tra estorsione e sfruttamento del lavoro non si presta dunque a soluzioni generalizzate, ma richiede una valutazione puntuale delle modalità concrete della condotta datoriale.
Le due fattispecie possono convergere sul piano fenomenico, ad esempio quando la prestazione lavorativa costituisce l’oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale imposto al lavoratore; tuttavia, esse si collocano su piani diversi quanto alle modalità di compressione della libertà del lavoratore (cfr. M.G. Brancati, Manodopera intellettuale e sfruttamento: riflessioni costituzionalmente orientate, in Archivio penale, 1, 2025, 21ss). Quando la condotta datoriale si esaurisce nella coazione che induce il singolo lavoratore ad accettare condizioni economiche deteriori, il disvalore può risultare integralmente assorbito nell’estorsione, in quanto la lesione della dignità del lavoratore resta inglobata nella compressione della libertà di autodeterminazione e l’unitarietà del fatto storico giustifica l’applicazione esclusiva della fattispecie più grave. Diversamente, qualora la dinamica estorsiva si inserisca in un più ampio e stabile sistema di sfruttamento del lavoro, caratterizzato da reiterate violazioni e da una continuativa sottoposizione dei lavoratori a condizioni degradanti, l’assorbimento non appare più sostenibile.
In tali ipotesi non si è in presenza di un unico fatto, bensì di una pluralità di condotte tra loro contigue, ciascuna portatrice di un autonomo e non sovrapponibile disvalore penale. L’estorsione si consuma nelle specifiche azioni costrittive, mentre lo sfruttamento si sviluppa su un piano ulteriore, incidendo strutturalmente sulla dignità del lavoratore quale componente del sistema produttivo.
Viene così meno il presupposto imprescindibile del concorso apparente di norme, che richiede l’unità del fatto concreto e l’esaurimento del disvalore in una sola fattispecie incriminatrice (Cfr. M. Scoletta, Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo”, nel concorso apparente di norme penali, Torino, 2023, 519 ss).
In tali situazioni, la soluzione coerente è allora quella del concorso di reati: l’estorsione può rappresentare una modalità attraverso cui lo sfruttamento si realizza o si rafforza, senza tuttavia esaurirne la portata offensiva, che continua a manifestarsi attraverso l’autonoma lesione della dignità del lavoratore. Non a caso, parte della giurisprudenza ha riconosciuto il concorso reale di reati valorizzando, altresì, proprio la presenza di una pluralità di condotte autonome (cfr. Cass. sez. II, 10 marzo 2026, n. 9200).
Alla luce di tali considerazioni, la soluzione adottata dalla Corte può essere condivisa nel caso concreto, nella misura in cui il fatto risulti effettivamente unitario e lo sfruttamento del lavoro appaia integralmente assorbito nella dinamica estorsiva accertata. Un simile esito, tuttavia, non può essere generalizzato, pena lo svuotamento dell’art. 603-bis c.p. e la frustrazione delle finalità di tutela perseguite dalla riforma del 2016. L’autonomia applicativa della fattispecie di sfruttamento dovrebbe essere preservata ogniqualvolta emerga una dimensione sistemica del fenomeno, incidente su una pluralità di lavoratori e non esauribile nelle singole condotte estorsive. Il corretto punto di equilibrio risiede, pertanto, in una rigorosa verifica dell’unità o della pluralità del fatto storico: solo nel primo caso l’assorbimento risulta giustificato, mentre nel secondo il riconoscimento di una pluralità di illeciti si impone come esito necessario per garantire un equilibrato bilanciamento tra il ne bis in idem sostanziale, la proporzionalità della risposta sanzionatoria e la razionalità complessiva del diritto penale del lavoro.

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