Le decisioni riguardo interventi medico-sanitari su minori in caso di conflitto genitori-medici

Marta Rovacchi
25 Maggio 2026

Nel caso in cui un minore versi in condizioni fisiche tali da necessitare di un intervento chirurgico, se i genitori, pur non essendo del tutto contrari, subordinino il loro consenso ad alcune condizioni, i medici possono effettuare ugualmente l’intervento ritenuto necessario?

Massima

In tema di contrasto tra genitori e medici in ordine all’effettuazione di un delicato intervento su un minore, ritenuto necessario a salvaguardare la sua stessa incolumità fisica e, in sostanza, la sua salvezza, è necessaria un’approfondita valutazione finalizzata al bilanciamento tra l’esercizio di un diritto personalissimo e l’autodeterminazione del medico nello svolgimento del suo compito.

Non commette errore di diritto il Giudice che, in caso di contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici, nell’esaminare la normativa internazionale sui diritti dei fanciulli, valutata la letteratura scientifica ed i protocolli sanitari, autorizzi i medici all’intervento chirurgico quale soluzione idonea ad assicurare la salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Il caso

Ad un minore di circa tre anni, affetto da una grave malformazione cardiaca, veniva programmato un intervento chirurgico nel mese di gennaio 2022.

I genitori rappresentavano ai sanitari che avrebbero prestato il consenso alla trasfusione di sangue (obbligatoria per tale operazione) solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19 data la pericolosità della proteina spike contenuta nel vaccino ed altresì per motivi religiosi.

L’azienda ospedaliera si trovava dunque a dovere proporre, ex art. 3 comma 5 l. n. 219/2017, ricorso al Giudice Tutelare dopo avere rappresentato ai genitori che non era possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto il vaccino.

Con l’istanza al Giudice Tutelare, dunque, l’azienda ospedaliera chiedeva l’autorizzazione di potere procedere con urgenza all’intervento ed alla eventuale trasfusione.

Il Giudice tutelare, di conseguenza, nominava il direttore generale dell’ospedale curatore speciale del minore autorizzato ad esprimere il consenso.

Il reclamo proposto dai genitori avverso tale provvedimento, veniva respinto dal tribunale per i Minorenni.

I genitori del bimbo ricorrevano per cassazione.

La questione

L’ordinanza della  Corte di Cassazione n. 2549/2025 affronta uno dei temi più delicati nel diritto delle persone e della famiglia, ovvero quello della valutazione del supremo interesse del minore affetto da patologia tale da richiedere un delicato intervento chirurgico, laddove i genitori non prestano il consenso, o lo subordinano alla sussistenza di condizioni non realizzabili, ed i medici, per contro, nell’esercizio della loro responsabilità professionale, ritengono l’intervento chirurgico necessario ed urgente per la salvaguardia della salute e della stessa vita del minore. 

Il merito di questa pronuncia è quello di avere esaminato e sviscerato le norme che regolamentano il consenso informato, quelle che attengono all’esercizio della responsabilità genitoriale ed il rapporto professionale deontologico medico-paziente.

L’esame di queste norme, dunque, viene dalla Suprema Corte inserito all’interno delle leggi, nazionali ed internazionali, emanate nel preminente e supremo interesse del minore, effettuando un accurato bilanciamento tra posizioni confliggenti.

Le soluzioni giuridiche

Per comprendere la decisione della Suprema Corte è necessario preliminarmente chiarire i motivi di opposizione avanzati dai genitori ed il conseguente inquadramento giuridico della fattispecie in esame, esaustivamente effettuato dalla decisione stessa.

I genitori, nel subordinare il loro consenso alla garanzia che il sangue da trasfondere al minore provenisse da persone non vaccinate anti Covid-19, rendendosi anche disponibili a fornire donatori con tali caratteristiche, non ritenevano che tale richiesta potesse essere equiparabile a rifiuto all’intervento chirurgico. Ciò in quanto la proteina spike contenuta nel vaccino anti covid era da ritenersi pericolosa.

A ciò aggiungevano che la loro opposizione era fondata anche su motivi religiosi, in quanto ritenevano che per produrre il vaccino sarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti.

L’esame della Cassazione prende le mosse dall’analisi della Legge n. 219/2017, comunemente nota legge DAT, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Dal testo dell’art 1, che sancisce la valorizzazione della relazione di cura e fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisione del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, i giudici della Suprema Corte evincono che il consenso informato è un atto complesso che si perfeziona in esito ad un processo partecipativo.

Nell’ambito di questo processo si inserisce il dovere del medico di indirizzare il paziente al trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni.

L’art 3 della legge in esame prevede che il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, nel pieno rispetto della sua dignità e della tutela della sua salute.

Nel caso in cui il rappresentante legale rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare al quale è consentito di decidere se un certo intervento o trattamento possa avere luogo anche senza il consenso dei genitori e, quindi, di comprimere il diritto di costoro di autodeterminarsi nelle scelte da prendere nella cura dei figli minori. Il provvedimento ha efficacia e rilevanza a prescindere dalla buona o cattiva riuscita dell’intervento autorizzato.

Ricordano i giudici della Corte d’appello, prima, e poi quelli di legittimità, che, pur trattandosi di diritti personalissimi, l’esercizio della responsabilità genitoriale, connotato da diritti e doveri, non è tuttavia svincolato da qualsivoglia controllo, me deve essere finalizzato all’attuazione del best interest del minore.

Se, dunque, da una parte la relazione familiare (att. 8 CEDU) ha diritto di non subire interferenze da parte dello Stato,  quest’ultimo, a sua volta, ha il dovere di realizzare il miglior interesse del minore.

Interviene, poi, un importante chiarimento da parte della Cassazione: se, infatti, da una parte il procedimento avanti il Giudice Tutelare previsto dalla legge n. 219/2017 non ha nulla a che vedere con il controllo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale, dal momento che ha ad oggetto la valutazione della miglior tutela del minore nel conflitto tra il parere del medico e la volontà dei genitori, dall’altra il rifiuto a somministrare ad un figlio le cure appropriate, potrebbe essere indice di trascuratezza o inidoneità ad esercitare il ruolo di genitore.

Ne consegue che, in casi determinati, potrebbe esserci la contemporanea pendenza di due procedimenti aventi due diversi oggetti e fini: quello relativo all’autorizzazione del trattamento sanitario proposto avanti il Giudice Tutelare e quello, avanti il tribunale per i Minorenni, relativo alla valutazione della responsabilità genitoriale e dell’eventuale pregiudizio che deriva al minore da suo cattivo esercizio.

Fatte queste premesse, la Corte analizza i motivi di opposizione da parte dei genitori del figlio che, ricordiamo, si fondano sull’avere, in realtà, prestato il consenso all’intervento sanitario, ma subordinato alla condizione che il sangue necessario per la trasfusione non provenisse da persone vaccinate Covid-19, nonché su motivi religiosi.

Dal momento che la normativa in materia non permette la selezione dei donatori in base al dato vaccinale, la Suprema Corte evidenziano altresì che esprimere il consenso ad un trattamento sanitario, ponendo una condizione non attuabile, come in questo caso, equivale a non esprimerlo ed a rifiutarlo.

Pertanto, nel rispetto della deontologia professionale del medico, nel suo dovere di tutelare la salute dei pazienti e nel suo diritto all’autodeterminazione, la Corte sancisce la legittimità del provvedimento del Giudice Tutelare che ha autorizzato l’intervento sul minore.

Quanto ai motivi religiosi, legati al fatto dell’utilizzo da parte dei vaccini di linee cellulari provenienti da feti abortiti, la Corte si concentra preliminarmente sulla illegittimità della pretesa dei genitori di preservare l’identità religiosa del figlio.

Ciò in quanto, in tal modo, essi dimostrano di sovrapporre totalmente la propria identità religiosa a quella del figlio.

Se, infatti, è compito e prerogativa dei genitori di impartire al figlio una educazione anche sotto il profilo religioso, tuttavia non è accettabile che gli stessi adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga sugli interessi del minore.

Nel rigettare il ricorso, dunque, la Corte di Cassazione ritiene che la richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati, avanzata dai genitori, oltre che non attuabile per legge, riveste il carattere di scelta di coscienza religiosa che non può essere imposta ad un minore se non all’esito di una adeguata valutazione e ponderazione dei suoi diritti ed interessi, che non necessariamente si identificano con quelli del nucleo familiare.

Osservazioni

Estremamente interessante il caso e l’argomento portati all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per le implicazioni di ordine giuridico ed etico.

La collocazione normativa in cui si pone la decisione è ampia e complessa, laddove si consideri che vengono prese in considerazione ed esaminate, oltre la legge 219 del 2017, la Costituzione, la normativa CEDU, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Carta di Nizza del 2000 e la Nota della Congregazione per la dottrina della Fede sulla moralità dell’uso dei vaccini anti-covid 19 del 2021.

Chi scrive ritiene rilevante quanto emerge in ordine al concetto di identità di una persona, intesa quale insieme delle caratteristiche che rappresentano l’uomo nel suo progressivo divenire e che presenta profili genetici, giuridici, sociali che concorrono a strutturare la personalità di un individuo.

Pur essendo i genitori, attraverso la trasmissione del patrimonio genetico e nella loro funzione di cura ed educazione, i primi a costruire l’identità del minore, tuttavia essi devono farlo nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.

Ne consegue che un Giudice è legittimato a bilanciare le scelte religiose dei genitori con altri diritti del minore, quali il diritto alla salute psico-fisica ed a una armoniosa crescita, adottando la scelta che attui il miglior interesse del minore stesso.

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