Sanatoria ex tunc del difetto di legitimatio ad causam per effetto di implicita rimessione in termini

27 Maggio 2026

La Cassazione nella sent. n. 5032/2026 afferma che, in tema di amministrazione di sostegno, il difetto di legittimazione processuale per mancata autorizzazione del giudice tutelare può essere sanato ex tunc tramite rimessione in termini, anche in grado d’appello, se la decadenza non è imputabile e vi è reazione tempestiva.

Massima

In tema di amministrazione di sostegno, il difetto di autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio dell’azione giudiziaria è sanabile con efficacia retroattiva anche nei gradi di giudizio successivi a quello in cui si è determinata la preclusione, mediante l’allegazione dell’autorizzazione tardivamente rilasciata, ove sussistano i presupposti della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., implicitamente richiesta con il deposito in giudizio del documento.

Il caso

To.Do, amministratrice di sostegno della madre Ve.Mi., sorella del pittore Ve.Em. deceduto senza figli a Venezia, a poca distanza di tempo dalla moglie An, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la fondazione Ve.Em e Ve.An, nominata erede universale da Ve.Em, e Ve.Si., unico parente superstite legittimario, chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’invalidità, nullità, annullabilità e/o inefficacia dei testamenti olografi pubblicati, perché asseritamente non redatti dal testatore, con conseguente domanda di declaratoria di apertura della successione legittima e condanna della fondazione alla restituzione dei beni ereditari.
Si costituiva la fondazione convenuta, eccependo il difetto di autorizzazione dell’amministratore di sostegno all’esercizio dell’azione giudiziaria.
Il Tribunale di Venezia, scaduto inutilmente il termine perentorio comunque concesso ex art. 182, comma 2, c.p.c. per il rilascio della necessaria autorizzazione da parte del giudice tutelare, con sentenza n. 1827/2017 dichiarava inammissibile la domanda attrice per difetto della legitimatio ad causam dell’amministratrice di sostegno, il cui potere di rappresentanza processuale non era previsto nel decreto di nomina, né risultava da successiva autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c.
La sentenza veniva impugnata in appello da Ve.Mi., come già rappresentata dall’amministratrice di sostegno, che contestava la ritenuta necessità di una specifica autorizzazione del giudice tutelarel’omessa proroga del termine fissato per il deposito, la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di litisconsorti necessari e, in ultimo, la condanna dell’amministratrice alla refusione delle spese processuali, quando la richiesta avversaria era stata formulata solo nei confronti della beneficiaria della misura.
Con sentenza n. 275/2020, la Corte di Appello di Venezia, dichiarando la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale exart. 354 c.p.c.
La Corte distrettuale, pur ritenendo necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, rilevava, tuttavia, l’intervenuta sanatoria ex tunc del vizio processuale per effetto della produzione del documento in pendenza del giudizio di appello.
La fondazione ricorreva per Cassazione avverso la predetta sentenza, deducendo un unico motivo di impugnazione; mentre Ve.Mi. resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale su un unico motivo.
Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 182 e 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d’Appello dichiarato decaduta l’amministratrice di sostegno dal potere di sanare il difetto di legittimazione attiva processuale, nonostante la scadenza del termine perentorio concesso dal Tribunale ex art. 182, c. 2, c.p.c. e l’omessa richiesta di rimessione in termini della Controparte.
La controricorrente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale per aver la fondazione ricondotto la violazione del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invece che al n. 3; e per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuta necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per l’impugnazione dei testamenti, atteso che l’amministratore di sostegno avrebbe il potere di compiere gli atti di straordinaria amministrazione incluso quello di promuovere i giudizi che si riferiscono a tali atti.
La Cassazione respingeva preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, in base alla ragione che una volta negata la sanatoria della decadenza dell’amministratrice di sostegno dal potere di regolarizzare la propria costituzione processuale nel giudizio di primo grado, in seguito all’inutile scadenza del termine perentorio ex art. 182, comma 2, c.p.c. il difetto di legitimatio ad causam dell’amministratrice avrebbe determinato la nullità della sentenza di secondo grado, correttamente ricondotta dalla ricorrente al vizio di cui all’art. 360, c.1, n. 4, c.p.c.
La Cassazione, invece, dichiarava infondato il primo e unico motivo di ricorso, confermando l’impugnata sentenza, pur correggendone la motivazione nella parte in cui giustificava la sanatoria retroattiva del difetto di legittimazione processuale attiva dell’amministratrice di sostegno, richiamando datata giurisprudenza di legittimità che affermava la sanabilità in ogni stato e grado del processo del difetto di autorizzazione con il solo limite del giudicato, in applicazione degli artt. 182 e 183 c.p.c. nella loro formulazione antecedente a quella introdotta dalla legge 69/2009; riforma applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto dopo l’entrata in vigore della stessa.
Nel testo introdotto dall’art. 46 della l. n. 69/2009, l’art. 182, comma 2, c.p.c. prevede espressamente la perentorietà del termine fissato dal giudice e la doverosità della sua assegnazione; mentre l’art. 153, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 45 della l. 69/2009, estende l’istituto della rimessione in termini anche ai termini perentori scaduti.
Nella fattispecie la Corte di Cassazione ravvisava entrambi gli elementi che secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità devono ricorrere per legittimare l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
Nel caso concreto, l’amministratrice di sostegno aveva chiesto tempestivamente l’autorizzazione al giudice tutelare, subito dopo la fissazione del termine ex art. 182, c. 2, c.p.c., ma nonostante due solleciti, la stessa veniva rilasciata tardivamente, ovvero quando già pendeva il giudizio di appello, per causa imputabile unicamente all’inerzia del giudice tutelare.
Sulla scorta di diversi precedenti, la Cassazione riteneva, inoltre, che la successiva produzione dell’autorizzazione con la comparsa conclusionale di appello costituisse implicita richiesta di rimessione in termini, con l’effetto di sanare retroattivamente il difetto di legittimazione.
La Cassazione respingeva il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentaleconfermando la sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione ex art. 384 ult. comma, c.p.c., ritenendo intervenuta la sanatoria retroattiva del difetto di rappresentanza della parte attrice, per effetto della rimessione in termini, implicitamente richiesta con la allegazione alla comparsa conclusionale in appello dell’autorizzazione tardivamente rilasciata dal giudice tutelare.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza n. 5032 del 2026, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui il difetto di legitimatio ad causam dell’amministratore di sostegno, conseguente all’omesso deposito della prescritta autorizzazione del giudice tutelare, è sanabile anche nei gradi successivi a quello in cui si è verificata la decadenza, con il solo limite del giudicato, quando ricorrano i presupposti della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.

In materia di amministrazione di sostegno, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., l’esercizio dell’azione giudiziaria richiede necessariamente una specifica ed autonoma autorizzazione del giudice tutelare.

Nella fattispecie, l’impugnazione del testamento non solo costituisce un atto di straordinaria amministrazione, ma non rientra neanche nel novero dei giudizi per cui l’art. 374 c.c. esclude la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare.

L’assenza di autorizzazione all’impugnativa, afferendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, determina difetto di legittimazione attiva, che in assenza di eccezione di parte, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. è rilevabile d’ufficio dal giudice che deve assegnare un termine perentorio per la sua sanatoria.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il vizio processuale conseguente al difetto di autorizzazione dell’amministratore di sostegno può essere sanato con effetto retroattivo, nonostante l’inutile decorso del termine perentorio assegnato ex art. 182, comma 2 c.p.c., anche nei gradi successivi a quello in cui si è verificata la decadenza, laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. per la rimessione nei termini per l’esercizio del potere processuale.

La generalizzazione dell’istituto, ad opera della l. n. 69/2009, ne ha esteso l’ambito di applicazione, oltre il limite delle decadenze interne al singolo grado di giudizio.

La corte di cassazione, coerentemente con la nuova disciplina, confermava l’impugnata sentenza, correggendone tuttavia la motivazione ex art. 384 c.p.c. nella parte in cui ancorava l’iter giuridico della decisione agli artt. 182 e 153 c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2009.

Facendo corretta applicazione degli artt. 182 e 153 c.p.c. come modificati dalla legge 69/2009, il difetto di legittimazione dell’amministratore di sostegno doveva ritenersi sanato ex tunc per effetto dell’implicita rimessione in termini costituita dal deposito in appello dell’autorizzazione tardivamente rilasciata dal giudice tutelare: nonostante l’inutile scadenza del termine perentorio concesso ex art. 182, comma 2, c.p.c. in primo grado; l’assenza di un’esplicita richiesta di rimessione in termini da parte dell’amministratore di sostegno; l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità della impugnativa da parte del giudice di primo grado.

Secondo l’orientamento prevalente di legittimità, nel cui solco si inserisce la sentenza Cass. n. 5032/2026, costituisce implicita istanza di rimessione in termini l’allegazione tardiva di documenti, se formati successivamente alla domanda e/o alla maturazione delle relative preclusioni, oppure incolpevolmente non prodotti prima (cfr. oltre a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22342/2021, citata in sent. n. 5032/2026, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25631/2018).

La prova documentale della legittimazione processuale attiva con riferimento ad un grado di giudizio, ben può risultare da produzioni o allegazioni eseguite nel grado successivo, laddove la decadenza dal potere di regolarizzare la costituzione del rapporto processuale sia dovuta ad incolpevole inosservanza del termine.

Con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la Corte Costituzionale nel dichiarare la parziale illegittimità del divieto di nova in appello nel processo tributario, così motivava, in riferimento agli atti costituenti presupposti della rappresentanza processuale: “inibire il deposito in appello di simili atti, pur quando ne sia stato incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comporta una ingiustificabile compressione del diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio”; garanzie costituzionali di cui l’istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., costituisce rilevante espressione, in attuazione del principio del giusto processo.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. , devono sussistere in concreto due presupposti: la non imputabilità della decadenza e la immediatezza della reazione della parte istante (cfr ex multis: Cass. civ., sez. lav., ord. n. 26617/2025; Cass. Civ., sez. II, ord. n. 4034/2025; Cass. civ., sez. I, ord. n. 11706/2024; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22342/2021; Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27773/2020; Cass. civ., sez. I, sent. n. 27726/2020; Cass., SS.UU., sent. n. 4135/2019).

Entrambe le condizioni sono state ravvisate dalla Corte di Cassazione nel caso preso in esame dalla sent. n. 5032/2026.

La causa non imputabile della decadenza deve consistere in un evento impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e non già di una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 30512/2018, cit.; Cass., sez. lav., sent. n. 3482/2019).

Deve, quindi, trattarsi di un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, dalla stessa non governabile, né superabile attraverso l’ordinaria diligenza.

Laddove riguardi una prova documentale (nella specie, un’autorizzazione), la non imputabilità della decadenza andrà valutata con riferimento alle circostanze ostative alla produzione del documento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 8368/2024).

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, atteso che l’inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice istruttore ex art. 182, comma 2, c.p.c. per la allegazione del documento e la conseguente decadenza dal potere di sanare retroattivamente il difetto di legittimazione era senz’altro dovuta all’inerzia del giudice tutelare, che aveva rilasciato la necessaria autorizzazione solo in pendenza del giudizio di appello; a fronte di un’istanza tempestivamente presentata e di due solleciti prima della scadenza del relativo termine.

La seconda condizione necessaria ai fini della rimessione in termini è “l’immediatezza della reazione”, da intendersi quale tempestività del comportamento della parte istante di fronte al manifestarsi del fatto ostativo, e come prontezza nell’attivarsi per superarlo e porvi rimedio.

La ratio sottesa al criterio della tempestività della reazione, risponde all’esigenza di assicurare un ragionevole contemperamento tra il principio del giusto processo e il rispetto delle regole processuali che garantiscono la parità di trattamento nel contraddittorio delle parti.

Il parametro temporale cui ancorare la valutazione di merito della tempestività della reazione è costituito dal “termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (cfr ex multis: Cass. civ., sez. III, ord. n. 25289/2020).

Si tratta di un apprezzamento in fatto ove rileva unicamente la circostanza che l’istanza di rimessione in termini venga presentata in un termine ragionevolmente contenuto, non appena cessato l’impedimento che vi ha dato causa.

Secondo la sentenza n. 5032/2026 della Corte di Cassazione, tale elemento è ravvisabile nel fatto che parte attrice, poi appellante, ha allegato alla comparsa conclusionale di appello l’autorizzazione non appena rilasciata dal giudice tutelare, implicitamente richiedendo, per effetto di tale produzione, di essere rimessa nei termini dell’esercizio del potere processuale.

Come precisato dalla Suprema Corte nelle ragioni della sua decisioneparte attrice pur avendo presentato istanza al giudice tutelare di autorizzazione all’impugnazione testamentaria subito dopo la fissazione del termine perentorio ex art. 182, comma 2, c.p.c., e pur avendo inoltrato due solleciti prima della scadenza di detto termine, non aveva potuto chiedere la rimessione in termini né in primo grado né in appello per il deposito dell’autorizzazione, poiché la stessa non era stata ancora rilasciata dal giudice tutelare.

Vero è, tuttavia, che parte attrice, pur avendone la possibilità, ometteva di presentare istanza di rimessione in termini nella prima udienza successiva (quella del 21.4.2017) alla scadenza in data 14.4.2017 del termine perentorio concesso ex art. 182, comma 2, c.p.c. , chiedendo invece la prosecuzione del giudizio per la decisione; circostanza che, pur rilevata dalla Corte distrettuale, veniva ritenuta superata dalla tardiva allegazione dell’autorizzazione, in applicazione del testo previgente dell’art. 182, comma 2, c.p.c. , secondo cui il vizio processuale è sanabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato; ma che mal si concilia con l’immediata reazione richiesta dall’art. 153, comma 2, c.p.c. che nell’interpretazione giurisprudenziale prevalente coincide con la tempestività dell’istanza di rimessione.

Nella fattispecie, l’omissione di un’istanza esplicita di rimessione in termini non è dovuta ad un impedimento oggettivo, ma ad una precisa scelta difensiva della parte incorsa nella decadenza.

È lecito dunque domandarsi se il deposito tardivo del documento oltre le preclusioni processuali, sia pure per incolpevole inosservanza dei termini, sia sufficiente, sotto il profilo della immediatezza della reazione, ad integrare un’implicita richiesta di rimessione in termini, anche laddove l’omissione dell’istanza relativa non sia dovuta ad un fatto ostativo, ma ad una deliberata scelta difensiva della parte, che, come rilevato dalla Corte di Appello, ha chiesto la prosecuzione e la decisione del giudizio di primo grado, conclusosi poi con una sentenza declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto della legittimazione processuale attiva.

In ordine alla configurabilità di forme implicite di rimessione in termini la giurisprudenza di legittimità si presenta divisa tra un orientamento restrittivo ed uno estensivo, entrambi sostenuti da argomentazione di rilievo sistematico.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, la natura eccezionale dell’istituto, che si traduce in una sostanziale deroga al regime delle preclusioni processuali, impone una interpretazione restrittiva che ne esclude la domanda o l’ammissione implicita per fatti concludenti, richiedendo la formulazione di una istanza esplicita preordinata al deposito dei documenti e una decisione motivata del giudice di merito (Cfr. ancora Cass., sez. lavoro, ord. n. 26617/2025; Cass. civ., sez. III, ord. n. 25289/2020; Cass. civ., sez. III, ord. n. 17729/2018).

Un orientamento più risalente, incline ad una lettura meno formalistica dell’istituto in un’ottica di valorizzazione della funzione garantista di tutela del diritto di difesa ex art. 24 cost., ammette la desumibilità implicita dell’istanza di rimessione in termini dal compimento tardivo dell’atto precluso (nella specie, la produzione del documento), ovvero da un comportamento processuale per facta concludentia incompatibile con la acquiescenza della parte alla decadenza e alla conseguente preclusione (cfr. su tutte, Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25631/2018; e Cass. civ., sez. VI, ord. 22342/2021, cit. in Cass. n. 5032/2026).

La sent. Cass. n. 5032/2026 configura una soluzione intermedia tra i due indirizzi, ammettendo la sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale attiva per effetto della rimessione in termini implicitamente richiesta con la produzione successiva del documento, sebbene subordinatamente all’accertamento giudiziale dei presupposti richiesti dall’art. 153, comma 2, c.p.c.

Con tale pronuncia, la Cassazione, privilegiando una interpretazione sostanzialistica dell’istituto, ammette la configurabilità di forme implicite dell’istanza di rimessione in termini, ove il compimento tardivo dell’atto precluso sia accompagnata dall’allegazione della causa non imputabile della decadenza.

Osservazioni

In tema di amministrazione di sostegno, il difetto di legitimatio ad causam dell’amministratore per omesso deposito della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, può essere sanato con efficacia retroattiva per effetto della rimessione in termini, implicitamente richiesta con la produzione del documento, anche nel grado successivo a quello in cui si è maturata la preclusione, laddove si dimostri la non imputabilità della decadenza e la tempestività della relativa istanza.

Con la sentenza n. 5032/2026 la Cassazione, valorizzando una lettura meno formalistica dell’art. 153, comma 2, c.p.c., teleologicamente orientata alla tutela del diritto di difesa, ribadisce il principio secondo cui il vizio processuale conseguente al difetto di autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio dell’azione giudiziaria, può essere sanato con effetto retroattivo, fin quando non intervenga una decisione definitiva, evitando il rischio che per un incolpevole errore dell’amministratore di sostegno, si verifichino preclusioni processuali in danno del beneficiario della misura.

L’accertamento dei presupposti che legittimano la rimessione in termini è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve valutarne la sussistenza con riferimento alle peculiarità del caso concreto.

Detto accertamento, di natura discrezionale, è comunque ancorato ai criteri normativi di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., in ordine ai quali la decisione di accoglimento o rigetto dell’istanza di rimessione in termini deve essere motivata.

Grava integralmente sulla parte istante l’onere di provare la non imputabilità della decadenza, allegando la causa giustificativa con l’istanza di rimessione in termini e dimostrando il nesso causale determinante con l’inosservanza del termine.

Il giudice può essere chiamato ad effettuare tale accertamento anche senza un’istanza espressa, laddove la parte interessata compia tardivamente l’atto precluso, nella specie la produzione documentale, allegando implicitamente una causa non imputabile della decadenza.

In tal caso il giudice, prima di ogni esame nel merito dei presupposti di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., dovrà stabilire se sussiste un’implicita richiesta di rimessione in termini, desumibile dal comportamento processuale concludente della parte che ha compiuto tardivamente l’atto precluso.

Secondo l’orientamento di legittimità più recente, nel solco del quale si inserisce da ultimo la sentenza n. 5032/2026, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposito di documenti oltre le preclusioni, ove accompagnata da elementi idonei a giustificarne il ritardo.

Sotto tale profilo, si potrebbe tuttavia osservare che nel caso preso in esame dalla citata pronuncia, trattandosi di difetto di autorizzazione del giudice tutelare, l’allegazione del documento conteneva già in sé la prova della non imputabilità della causa del ritardo, vale a dire: l’indicazione della data di rilascio.

In generale, nonostante l’ammissibilità di forme implicite, ai fini della rimessione in termini è comunque preferibile formulare l’istanza contestualmente al deposito del documento o al compimento dell’atto precluso, allegando esplicitamente la causa non imputabile della decadenza.

L’istituto della rimessione in termini introducendo una sostanziale deroga al regime delle preclusioni processuali richiede, infatti, una rigorosa verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 153, comma 2, c.p.c.

Si è detto, come la causa non imputabile della decadenza debba consistere in un fatto ostativo estraneo alla volontà della parte, non prevedibile, né evitabile secondo l’ordinaria diligenza.

Si deve trattare di un fattore esterno, sottratto alla sfera di controllo della parte istante, non riconducibile a mere difficoltà organizzative, né a negligenze difensive imputabili ad errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale.

La prova deve essere rigorosamente fornita attraverso l’allegazione di fatti impeditivi specifici, circostanziati e documentati.

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza è altrettanto determinante l’immediatezza della reazione, ovvero la tempestività dell’istanza che deve essere presentata in un termine ragionevolmente contenuto; da valutarsi con riferimento al momento in cui la parte istante, avvedutasi dell’impedimento, usando la diligenza ordinaria e/o la perizia professionale, si sarebbe dovuta attivare per superarlo e porvi rimedio o, in subordine, presentare tempestiva e motivata istanza di rimessione in termini immediatamente dopo la cessazione dell’impedimento.

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