Come si distingue l’istituzione di erede da quella di legatario?

28 Maggio 2026

La Corte di cassazione nell'ordinanza n. 12325/2026 è chiamata a stabilire se la disposizione mortis causa in favore del ricorrente integri o meno un legato, valutando nel complesso sia il contenuto oggettivo del testamento, sia gli elementi utili a ricostruire la volontà della de cuius.

Massima

Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Soltanto all’esito di questa complessa valutazione è possibile stabilire se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato).

Il caso

Un soggetto conveniva in giudizio il fratello e, sulla premessa che la testatrice (vedova e senza figli, zia delle parti in causa) aveva donato in vita a quest’ultimo vari beni mobiliari e somme pecuniarie senza però designarlo come erede universale, chiedeva che venisse dichiarata la nullità delle disposte donazioni per difetto di forma, ordinata la restituzione di altri beni di cui il convenuto sia era asseritamente impossessato illegittimamente e che fossero conferiti da parte dello stesso all’eredità i beni relitti oltre al pagamento, in favore di esso attore, della quota parte di eredità spettantegli per legge.

Nella resistenza del convenuto (il quale sosteneva che – contrariamente alla prospettazione attorea - con il testamento era stato nominato erede universale), il Tribunale adito rigettava la domanda, con sentenza che veniva, però, parzialmente riformata dalla Corte di appello.

Quest’ultima, previa dichiarazione della parziale nullità delle donazioni per difetto di forma, condannava l’appellato al pagamento della quota parte di eredità conseguente a tale declaratoria.

Il giudice di secondo grado, sul presupposto della ritenuta validità del testamento olografo, rilevava – poi - che la disposizione in esso contenuta, con la quale la de cuius aveva lasciato al nipote appellante la metà della casa di sua proprietà e un numero di azioni, integrasse un legato. Ciò perché la testatrice non aveva previsto – al momento della redazione dell’atto di ultima volontà -  un’ingente donazione disposta in apposita data, né la sua nullità ex lege, così come non aveva tenuto conto della revoca dei legati di cui aveva onerato l’appellante in favore degli altri nipoti, con la conseguenza che il valore della quota dell’immobile attribuita all’appellante, rimasta indeterminata, non poteva considerarsi costituente il nucleo centrale del patrimonio della zia, né rappresentava una quota adeguatamente identificabile, in considerazione della notevole entità del patrimonio ereditario.

L’appellante proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sulla base di quattro motivi.

La Corte di legittimità ha ritenuto, con la sentenza qui in commento, che andasse esaminata – pervenendo al suo rigetto - per prima la seconda censura, che rivestiva un carattere preliminare sul piano logico-giuridico, siccome attinente alla verifica della natura giuridica della disposizione effettuata dalla testatrice a vantaggio del nipote ricorrente. Respingeva, poi, anche gli altri motivi.        

La questione

La questione centrale affrontata dalla Corte di cassazione nella pronuncia in esame riguarda proprio la suddetta qualificazione della disposizione mortis causa effettuata in favore del ricorrente (già attore-appellante), ovvero se la stessa integrasse o meno nei suoi confronti una previsione di legato, avuto riguardo alla valutazione del complesso degli elementi da apprezzare a tal fine, rilevanti sia dal punto di vista del contenuto oggettivo del testamento che sulla base della ricostruzione della volontà della de cuius.   

Le soluzioni giuridiche

Con l’ordinanza in discorso la Corte di cassazione – nell’esaminare, per l’appunto, in via prioritaria il secondo motivo del ricorso – ha ritenuto corretta la motivazione adottata dal giudice di appello (con la quale si era ritenuto che la disposizione in favore del ricorrente fosse da ricondursi ad un legato), la quale aveva giustamente e legittimamente considerato in modo coordinato e combinato gli elementi oggettivo e soggettivo appena in precedenza richiamati, giungendo alla conclusione che lo stesso ricorrente si dovesse qualificare come un successore a titolo particolare.

Osservazioni

L’ordinanza in oggetto, nell’adottare tale soluzione, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali già affermati in precedenza in materia circa la distinzione tra istituzione di erede e istituzione di legatario.

Si è più volte evidenziato che, al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini – il cui apprezzamento appartiene propriamente al giudice di merito - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato).

In altri termini, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente – come già sottolineato - l’elemento letterale e quello logico e nel rispetto del canone di conservazione del testamento (e, quindi, della produzione degli effetti ad esso riconducibili): in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.

Si è, peraltro, puntualizzato che l'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e  - si badi - senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso.

Sulla base di questo dato di fondo è stato perciò sostenuto che quando l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. 

In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni.

Ciò sta a significare che l’ institutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la “res certa” in rapporto alla totalità del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse.

Al riguardo si è, ad esempio, specificato che l'institutio ex re certa configura, ai sensi dell'art. 588 c.c., una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius qualora in concreto il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario.

In definitiva, in materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.

Riferimenti

Barba V., Institutio ex re certa, funzione istitutiva e virtù espansiva, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 761 e ss.

Donato A., Principi di autonoma interpretazione del testamento e heredis institutio ex re certa, in Fam. e dir., 2021, 2, 187 e ss.

Celli V., Istituzione in beni determinati e alienazione della certa res: note sulla (in)configurabilità di un'ipotesi atipica di revoca tacita, in Riv. notar., 2017, 6, II, 1189 e ss.

Gerbo F., L'institutio ex re certa e la volontà del testatore, in Riv. notar., 2003, 1, II, 219 e ss.

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