Pensione di reversibilità e ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge

26 Maggio 2026

La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge può essere basata quasi esclusivamente sulle condizioni economiche delle parti, prendendo in considerazione l’importo dell’assegno divorzile?

La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve essere compiuta, ex art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, “tenendo conto della durata del rapporto” matrimoniale di ciascun coniuge. Tale criterio, però, non è l’unico parametro al quale fare riferimento, poiché la stessa Legge citata ne individua di ulteriori, ossia, a titolo esemplificativo: le condizioni economiche; l’assegno goduto dal coniuge divorziato; i periodi di convivenza prematrimoniale. Tuttavia, così come non può farsi esclusivo riferimento alla durata del rapporto con il de cuius, allo stesso modo la decisione non può essere fondata solo sul dato economico, considerato che la Legge espressamente richiede di “tenere conto” del dato temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare. Analogamente, sebbene il maggior rilievo attribuito al criterio correttivo costituito dall'entità dell'assegno di divorzio comporti la mitigazione al ribasso della percentuale di partecipazione alla pensione derivante dalla mera applicazione del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, tuttavia non può farlo sino al punto di instaurare una rigida corrispondenza tra entità dell'assegno divorzile e valore economico della quota di partecipazione del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esautorazione del criterio temporale espressamente previsto dal legislatore con carattere di rilievo primario. In sintesi, dunque, l’entità dell’assegno divorzile non può costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso. (Cfr.: Cass., sez. lav., 22 febbraio 2026, n. 3955; Cass., sez. lav., 05 marzo 2025, n. 5839; Cass., sez. lav., 15 aprile 2025 n. 9879).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.