Mobbing: provvedimenti disciplinari legittimi e insussistenza dell’intento persecutorio

La Redazione
27 Maggio 2026

La reiterazione di provvedimenti disciplinari non integra di per sé mobbing ove espressione del legittimo potere direttivo e organizzativo, in assenza di elementi sintomatici di pretestuosità o intento persecutorio.

In tema di mobbing nel pubblico impiego, e in particolare nella sanità pubblica, non sussiste condotta persecutoria risarcibile quando i provvedimenti disciplinari, pur reiterati e dedotti come pretestuosi dal lavoratore, risultino espressione del legittimo esercizio dei poteri di direzione e organizzazione, funzionali alla continuità del servizio che non tollera interruzioni o carenze, e non emergano l’assoluta insussistenza degli addebiti, l’evidente sproporzione dei richiami o altri elementi sintomatici di carattere meramente pretestuoso o discriminatorio, tali da far ritenere che gli atti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del dipendente; in tale contesto, la mera contestazione della valutazione delle prove operata dai giudici di merito non è idonea a fondare il mobbing né un vizio di legittimità.

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