Giudizio davanti al giudice di pace e maturazione delle preclusioni
26 Maggio 2026
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il regime delle preclusioni è improntato al principio di concentrazione delle attività difensive nella prima udienza di trattazione, sede nella quale le parti devono definitivamente precisare i fatti, formulare le istanze istruttorie e produrre la documentazione rilevante. Le preclusioni così maturate non possono essere superate mediante rinvii disposti al solo fine di consentire attività processuali tardive, salvo le ipotesi eccezionali previste dall’art. 320 c.p.c. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che nel giudizio dinanzi al giudice di pace le preclusioni maturate all’esito della prima udienza non sono derogabili mediante differimenti della trattazione funzionali allo svolgimento di attività difensive tardive o alla produzione documentale successiva (Cass. civ., sez. II, n. 9359/2013; Cass. civ., sez. III, n. 19359/2017; in senso conforme, Trib. Roma, sez. XIII, n. 13469/2023). |