Il caso concreto: malpractice sanitaria e danno indiretto
La vicenda trae origine da un grave episodio di responsabilità sanitaria verificatosi nel 2014 presso un ospedale genovese, dove un paziente, sottoposto a rachicentesi in corso di terapia anticoagulante continua, riportava una lesione midollare irreversibile con paraplegia e compromissione permanente delle funzioni digerente e urologica.
A seguito di procedimento penale concluso con proscioglimento per remissione di querela, l’azienda sanitaria liquidava al paziente e ai suoi difensori complessivi 1.350.000 euro, attivando poi l’azione di responsabilità amministrativa per danno indiretto nei confronti dei sanitari coinvolti.
La Sezione giurisdizionale per la Liguria condannava il dott. V.R.A. e la dott.ssa B.N. al risarcimento, rispettivamente, di 945.000 e 135.000 euro, oltre accessori, ritenendo sussistente la colpa grave e il nesso causale tra condotta e danno erariale; il dott. T.P. definiva il giudizio con rito abbreviato versando 90.000 euro.
L’appellante Ve. deduceva in secondo grado, tra l’altro, l’erronea valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo, invocando la complessità del quadro clinico e l’assenza di sanguinamento rilevante nella sede della puntura lombare, nonché l’applicazione dello jus superveniens introdotto dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1, in tema di definizione di colpa grave e di limiti quantitativi all’addebito.
Con sentenza non definitiva n. 74/2026, la Sezione II centrale d’appello rigettava le censure di merito, riservando però a separata ordinanza l’esame dei profili di legittimità costituzionale della nuova disciplina del potere riduttivo.
La “nuova regola applicabile”: potere riduttivo obbligatorio e tetti quantitativi
La l. 1/2026 ha modificato in profondità l’art. 1 l. 20/1994, introducendo:
- un nuovo testo del comma 1-bis, che:
- mantiene il potere di riduzione;
- aggiunge l’“obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies”;
- impone di considerare concorso dell’amministrazione danneggiata e vantaggi comunque conseguiti;
- il nuovo comma 1-octies, secondo cui, fuori dai casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei conti:
- deve porre a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
- e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda (o del corrispettivo/indennità) dell’anno di inizio, precedente o successivo, ovvero connessa alla funzione o servizio che ha causato il danno.
L’art. 6 l. 1/2026 stabilisce che tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge, introducendo così un regime intertemporale di immediata applicazione dello jus superveniens.
Questa è la nuova regola applicabile: obbligo di riduzione ex lege entro tetti prefissati, anche nei giudizi in corso.
La “vecchia regola” e il ruolo tradizionale del potere riduttivo
Nel regime previgente, il potere riduttivo:
- trovava fondamento negli artt. 83 r.d. 2440/1923, 52 r.d. 1214/1934 e 19 d.P.R. 3/1957, poi recepiti nell’art. 1, comma 1-bis, l. 20/1994;
- era configurato dalla giurisprudenza costituzionale e contabile come:
- discrezionale ed equitativo;
- esercitabile caso per caso, in funzione:
- dell’intensità della colpa (dolo escluso dal potere riduttivo);
- delle circostanze oggettive (complessità normativa, disorganizzazione amministrativa, difficoltà operative);
- delle circostanze soggettive (inesperienza, ravvedimento, condizioni di esercizio della funzione);
- non era obbligatorio, né parametrato a percentuali rigide di danno o a tetti automatici sul reddito.
La Corte costituzionale, con sentenze n. 371/1998 e n. 183/2007, aveva legato l’innalzamento dell’elemento soggettivo alla colpa grave e l’esercizio del potere riduttivo alla ricerca di un punto di equilibrio tra efficienza amministrativa e responsabilità, in funzione di stimolo, non di disincentivo, all’azione amministrativa.
Questa era, dunque, la vecchia regola: potere riduttivo meramente discrezionale, guidato da parametri pretori e privo di tetti rigidi ex lege.
I profili di incostituzionalità denunciati dalla Sezione d’appello
L’ordinanza di rimessione evidenzia una pluralità di possibili letture del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-octies, tutte ritenute affette da irrazionalità e irragionevolezza:
- duplicazione o sdoppiamento del potere riduttivo (discrezionale vs. obbligatorio) con incertezza sui rispettivi ambiti;
- rischio di “premialità” per i soggetti maggiormente responsabili, poiché la riduzione obbligatoria incide proprio sulle quote più elevate, in tensione con il principio di parziarietà dell’obbligazione risarcitoria ex art. 1, comma 1-quater, l. 20/1994 (“condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”);
- compressione del principio di integrale riparazione del danno, con traslazione stabile del 70% del pregiudizio sull’amministrazione e, in ultima analisi, sulla collettività;
- contrasto con gli artt. 3, 24, 28, 81, 97, 101, 103, 104, 111, 117 e 119 Cost., nonché con principi CEDU e dell’Unione europea (art. 6 CEDU, art. 1 Prot. 1, art. 47 Carta di Nizza, art. 325 TFUE), specie nella prospettiva della retroattività sui giudizi pendenti e dell’indebolimento del credito erariale.
La Corte dei conti sottolinea, inoltre, la possibile violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, per l’incidenza del nuovo regime sui giudizi d’appello in un contesto di preclusioni già maturate, nonché l’alterazione dell’equilibrio tra poteri legislativo e giudiziario mediante intervento retroattivo su controversie in corso.
Il dispositivo: sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale
Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza delle questioni, la Sezione II centrale d’appello:
- rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 1, commi 1-bis e 1-octies, l. 20/1994, come introdotti dalla l. 1/2026, e dell’art. 6 della stessa l. 1/2026, nella parte in cui impongono l’obbligatorio esercizio del potere riduttivo entro i limiti del 30% del pregiudizio e del doppio della retribuzione/indennità anche nei giudizi pendenti;
- sospende il processo limitatamente alla fase di liquidazione del danno, avendo già definito con sentenza non definitiva ogni altra questione di fatto e di diritto;
- dispone la trasmissione degli atti alla Consulta e la notifica dell’ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio, con comunicazione ai Presidenti delle Camere.
L’esito del giudizio costituzionale sarà decisivo per delineare, in via definitiva, il perimetro della responsabilità amministrativa post-riforma, in particolare nei casi di danno indiretto da malpractice sanitaria e, più in generale, per la tenuta del sistema di tutela del credito erariale.