Nicchie nel muro comune: limiti invalicabili

La Redazione
03 Giugno 2026

La disciplina del muro divisorio comune torna al centro dell’attenzione della giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 5355 del 10 marzo 2026, la seconda sezione civile della Cassazione ha precisato che ciascun comproprietario può opporsi alla realizzazione, da parte dell’altro, di nicchie o incavi che superino la metà dello spessore del muro comune, anche quando tali opere non compromettano la stabilità della struttura.

La controversia nasceva dalla richiesta di sanatoria presentata dal proprietario di un immobile confinante per alcune nicchie realizzate nei muri perimetrali a confine con le proprietà vicine. Gli altri comproprietari avevano chiesto la chiusura delle opere, sostenendo che gli incavi invadevano la porzione di muro di loro spettanza. I giudici di merito avevano però respinto la domanda, ritenendo insussistente qualsiasi danno alla muratura.

Diversa la conclusione della Suprema Corte, che ha accolto il ricorso evidenziando la portata speciale dell’art. 884 c.c. rispetto alle norme generali sulla comunione contenute nell’art. 1102 c.c. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina del muro divisorio non consente un utilizzo indiscriminato del bene comune, ma pone un limite preciso: nicchie e incavi non possono oltrepassare la metà dello spessore del muro.

La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui il comproprietario che realizzi opere eccedenti tale soglia può essere costretto all’arretramento o alla chiusura delle stesse. La ratio della norma è preservare la funzione divisoria del muro e impedire che, attraverso modifiche invasive, venga alterato il regime della comunione.

Nel ragionamento della Cassazione assume rilievo anche il coordinamento tra gli artt. 881e 884 c.c. La presenza di nicchie profonde oltre la linea mediana del muro può infatti incidere sulla presunzione di comunione, facendo presumere la proprietà esclusiva del muro in favore del lato verso cui l’incavo si apre maggiormente.

La sentenza chiarisce inoltre che il muro divisorio costituisce uno “spazio neutro”, autonomo rispetto ai fondi confinanti, e che la relativa comunione è “pro indiviso”, non traducibile nella proprietà materiale di metà dello spessore da parte di ciascun compartecipe.

Infine, il Collegio distingue nettamente il regime del muro divisorio da quello del muro condominiale. Le regole sul pari uso delle parti comuni tra condomini non sono automaticamente applicabili alla comunione del muro divisorio, soggetta invece alla disciplina speciale dell’art. 884 c.c.

Da qui il principio di diritto enunciato dalla Corte: il comproprietario può agire, in via possessoria o petitoria, per ottenere l’eliminazione o la riduzione degli incavi eccedenti la metà dello spessore del muro, oppure anche di quelli che, pur rientrando nel limite consentito, arrechino danni o compromettano la stabilità della struttura comune.

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