Avvocati responsabili solidalmente in presenza di una errata difesa congiunta

04 Giugno 2026

Chiamato ad accertare la condanna degli avvocati al risarcimento di tutte le spese legali sostenute nei procedimenti patrocinati dai convenuti difensori, il Tribunale ha sottolineato che l’assistito rimette al suo difensore le scelte che quest’ultimo è tenuto ad espletare, con gli strumenti e le strategie difensive che ritiene più opportuni, purché siano volte a tutelare le ragioni della parte. L’avvocato è, dunque, responsabile nei confronti del cliente nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio. Tale forma di responsabilità si applica anche in caso mandato rilasciato a più avvocati, fattispecie in cui le modalità di ripartizione interna del carico di lavoro risultavano inopponibili al cliente.

Massima

In presenza di più avvocati, ciascun difensore deve operare con diligenza e perizia in modo da assicurare la scelta professionale che meglio tutela il cliente. In caso di inosservanza, ciascun avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente in maniera solidale in quanto non rilevano per il cliente le modalità di ripartizione interna del carico di lavoro.

Il caso

Nella vicenda in commento, l’attore chiedeva al giudice la condanna degli avvocati alla restituzione di tutte le spese legali sostenute nei procedimenti patrocinati dai convenuti difensori. In particolare, nella vicenda in esame, l’attore aveva conferito mandato agli avvocati per agire contro l’amministratore unico di una società svizzera per il recupero di capitali investiti e asseritamente malgestiti. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale dichiarava l'incompetenza per materia, essendo competente il Tribunale della Sezione Imprese e, di conseguenza, l’attore veniva condannato a circa 4 mila euro di spese di lite. Anche nel successivo giudizio dinanzi al giudice competente, l’attore veniva condannato ad altri 14 mila euro di spese legali sulla base dei seguenti rilievi: mancata produzione dei documenti già depositati innanzi al precedente giudice; genericità e indeterminatezza delle allegazioni e assoluta carenza di riscontro probatorio. Infine, ulteriori 10 mila euro di spese erano state addebitate a seguito del rigetto dell’appello.

Costituendosi in giudizio, uno degli avvocati sosteneva di avere avuto un ruolo di mero "supporto" a fronte di un compenso di circa mille euro, senza rapporto diretto col cliente; dunque, nega il nesso causale sostenendo che anche con i documenti la causa sarebbe stata rigettata nel merito.

La questione

In presenza di difesa congiunta, ciascun avvocato è responsabile nei confronti del cliente in maniera solidale? Uno dei difensori può eccepire al cliente le diverse modalità di ripartizione interna del carico di lavoro in modo da escludere la propria responsabilità?

Le soluzioni giuridiche

Secondo il giudicante gli avvocati si erano resi responsabili di gravi inadempimenti e, in particolare, di errori di valutazione di per sé idonei a determinare, sia in concorso tra loro sia – ciò che più conta – ciascuno isolatamente, l’esito sfavorevole della lite per il cliente. Difatti, la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

In conclusione, in accoglimento della domanda, il giudice ha ritenuto l’imputazione di responsabilità solidalmente in misura paritaria in quanto la tesi di uno dei legali, che prospettava un proprio "ruolo marginale", era giuridicamente insostenibile perché trattandosi di difesa congiunta, le modalità di ripartizione interna del carico di lavoro risultavano inopponibili al cliente; sicchè, dell’obbligazione professionale, ciascun difensore risponde per l’intero della somma richiesta dall’attore.

Osservazioni  

La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito alle responsabilità dell’avvocato e, in particolare, in una vicenda che vede coinvolti più legali con la medesima responsabilità nei confronti del proprio cliente.

  • Le obbligazioni dell’avvocato

L'avvocato è professionista tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto dell'art. 1176, comma 2, c.c. e art. 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza. Una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo a carico dell’avvocato permane per tutta la durata del rapporto e, quindi, nel caso in cui il mandato riguardi più gradi di giudizio, per tutto il loro corso che costituisce l’oggetto primario della prestazione professionale (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16991; Trib. Verona, sez. III, 28 maggio 2013).

Premesso ciò, le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale di avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. La prestazione dedotta in contratto e facente capo al professionista è costituita, infatti, da un comportamento che di per sé non garantisce la realizzazione del risultato, in quanto lo stesso risulta essere irrimediabilmente condizionato da fattori estranei al vincolo obbligatorio che si assume. Ne consegue che l'inadempimento del professionista non può desumersi unicamente dal mancato raggiungimento del risultato utile agognato dal cliente, ma dev'essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dal comma secondo dell'art. 1176 c.c. (Trib. Milano 12 febbraio 2019, n. 1394).

  • Le responsabilità dell’avvocato

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale: occorre, infatti, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (Trib. Milano 5 maggio 2020, n. 2681). Ne consegue che nel caso in cui il cliente asserisca di aver subìto un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Trib. Trapani 28 agosto 2019, n. 812)

  • L’accertamento del nesso causale

In presenza di un inadempimento dell'avvocato, ne va esclusa la responsabilità, quand‘anche egli avesse tenuto una condotta negligente, qualora la pretesa del cliente non avrebbe trovato accoglimento in sede giurisdizionale. Invero, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un avvocato, l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale (Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2009 n. 12354; Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2002, n. 11901). In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito; non potendo, invece, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale.

  • Casi pratici di responsabilità (esempi)

L'avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente; sicche, tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità professionale (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2023, n. 15271; Trib. Milano 3 settembre 2024, n. 7844). In altri precedenti, ad esempio, i giudici hanno sottolineato che:

  • le erronee scelte processuali possono pregiudicare il diritto a vedersi restituito l'acconto versato in una compravendita. Quindi, in tale circostanza, detto importo deve essere rifuso dall'avvocato con aggravio di interessi al tasso legale (Trib. Milano 31 marzo 2023, n. 2660: l’avvocato è stato condannato al pagamento della perdita economica subita dal cliente per le erronee scelte processuali);
  • sussiste la responsabilità in caso di inottemperanza al rispetto dei termini processuali e della mancata conoscenza delle preclusioni che inevitabilmente maturano ove il termine per il deposito o la notifica di un atto non venga rispettato (Trib. Roma 13 febbraio 2023, n. 2360: mancato rispetto dei termini processuali per l’impugnativa della delibera e del giudizio di appello);
  • è configurabile l’imperizia del professionista allorché questi erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità (Trib. Milano 27 luglio 2022, n. 6623: responsabile l’avvocato che introduce il giudizio civile in presenza di una clausola arbitrale);
  • tra gli oneri di un legale rientra quello di consigliare i propri clienti, indicando i mezzi di difesa più adeguati alla tutela degli interessi di costoro, pertanto l'indicazione di strategie difensive pregiudizievoli (o comunque inadeguate) comporta un inadempimento ex art. 1176 c.c. e la responsabilità «non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale» (App. Milano 21 dicembre 2015, n. 4923);
  • l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o vìoli precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (Trib. Perugia 11 giugno 2025, n. 712).

  • Considerazioni conclusive

La particolarità del caso esaminato non è tanto la soccombenza dei diversi giudizi determinati dagli errori commessi dai legali, quanto la richiesta di uno dei legali dall’esonero di responsabilità poiché aveva avuto solo un ruolo di mero "supporto" senza rapporto diretto col cliente. Tesi smentita dal giudice in quanto, con la difesa congiunta, ciascun avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente e, nella presente fattispecie, in maniera solidale; non rilevano per il cliente le modalità di ripartizione interna del carico di lavoro. Difatti, come sottolineato in giurisprudenza, dai princìpi generali in tema di procura alle liti e di mandato discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, si presume che esso sia conferito disgiuntamente a ciascuno di essi, salvo inequivoca manifestazione di volontà della parte in favore del carattere congiuntivo del mandato; ne consegue che ciascun difensore è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto, dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori. Pertanto, in caso di mandato alle liti conferito a più difensori - perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare - ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (Cass. civ., sez. I,19 marzo 2024, n. 7257; Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2012, n. 8164, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2004, n. 1168).

Riferimenti

ZORZIT, La responsabilità dell’avvocato: le regole operative nel quadro definito dalla recente giurisprudenza in IUS Responsabilitàcivile.it, 12 febbraio 2025;

ROSSETTI, in Avvocato e sua responsabilità in IUS Responsabilitàcivile.it, 18 aprile 2014.

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