Il compenso del custode di quote sociali va liquidato ai sensi dell’art. 19 d.m. n. 140/2012
28 Maggio 2026
Massima Al dottore commercialista o esperto contabile, nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l’attività di custodia deve essere liquidato ai sensi del disposto dell’art. 19 d.m. n. 140/2012, ma detto compenso non potrà superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo il limite indicato dal disposto dell’art. 4, ultimo comma, del d.m. n. 80/2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost. Il caso Nell’ambito di una espropriazione di quote sociali, il G.E. aveva liquidato i compensi spettanti al custode sulla base di quanto previsto dall’art. 19, d.m. n. 140/2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012); disposizione, questa, relativa alla «amministrazione e custodia di aziende», nel senso che meglio si dirà in appresso. Il decreto emesso dal G.E. veniva impugnato ai sensi del combinato disposto degli artt. 702-bis c.p.c. e 15, d.lgs. n. 150/2011; il Tribunale accoglieva integralmente l’opposizione, sul rilievo che il parametro normativo applicato fosse inconferente, dovendo, all’inverso, trovare applicazione le disposizioni recate dal d.m. n. 80/2009 (contenente il «Regolamento in materia di compensi agli amministratori di beni pignorati»), che, all’art. 2, detta la disciplina circa la determinazione del compenso del custode di beni immobili. La questione La questione, pertanto, dato per pacifico che l’attività in questione fosse relativa alla custodia di quote sociali (su tale oggetto vertendo l’esecuzione nel cui ambito fu disposta la nomina del professionista quale custode), attiene all’esatta individuazione del parametro normativo di riferimento per procedere alla liquidazione della suddetta attività e ciò sull’assunto che manca una disposizione specifica riguardante la fattispecie. Difatti: A) quanto al d.m. n. 80/2009: 1) l’art. 2 riguarda il compenso del custode di beni immobili, compenso che è determinato tenendo conto del valore di aggiudicazione o assegnazione (secondo la previsione di scaglioni progressivi); 2) l’art. 4, comma 4, concerne specificamente i veicoli e i beni mobili contenuti negli immobili pignorati, prevedendo, peraltro, al comma 3, che «in ogni caso il compenso liquidato ai sensi del comma 1, non può superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene»; nessuna disposizione è dettata con riferimento ad altre tipologie di beni; B) quanto al d.m. n. 140/2012: 1) l’art. 1 individua l’ambito di operatività del regolamento, prevedendo che lo stesso trovi applicazione con riferimento alla liquidazione del compenso ai professionisti riguardati da tale normativa (dottori commercialisti ed esperti contabili) in relazione alle attività di cui «ai capi che seguono» nonché, in via analogica, «ai casi non espressamente regolati dallo stesso»; 2) l’art. 15 individua le attività rilevanti ai fini in esame (tra cui è ricompresa l’attività di amministrazione e custodia), prevedendo, al secondo comma, che «quando la prestazione professionale ha ad oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista (…) il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo»; 3) l’art. 19 si occupa della liquidazione dell’attività di «amministrazione e custodia di aziende», senza recare specifiche prescrizione con riguardo alla custodia di quote sociali (pignorate). Le soluzioni giuridiche Ad avviso della Corte, che ha quindi accolto il ricorso, cassando con rinvio la pronuncia gravata, non è possibile assimilare l’attività di custodia di quote sociali a quella disciplinata dal d.m. n. 80/2009. E ciò per due ragioni: a) per la diversità delle attività richieste al custode nell’uno e nell’altro caso; b) perché, in assenza di disposizioni ad hoc, vi è comunque il d.m. n. 140/2012 che disciplina i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei dottori commercialisti e contabili. Quanto al primo profilo, si rileva che «l’attività di custodia delle partecipazioni societarie richiede un’attività dinamica che non è inquadrabile nell’ambito dell’art. 2 cit. e che può essere anche di una certa complessità (a seconda delle caratteristiche strutturali, patrimoniali ed economico-finanziarie della società alla quale le partecipazioni si riferiscono), per l’esercizio del diritto di voto in assemblea, presupponente uno studio delle questioni all’ordine del giorno che può riguardare anche la formazione dei bilanci, necessaria per le società di capitali». Quanto al secondo profilo, si rileva che il d.m. n. 140/2012 costituisce la disciplina di riferimento, applicabile anche in via analogica, in mancanza di disposizioni specifiche anche quando il professionista agisca su incarico dell’AG, e quindi nell’interesse pubblico. Più in dettaglio, come sopra rilevato, l’art. 15 ricomprende, tra le attività professionali disciplinate dal d.m., quelle di «amministrazione e custodia»; peraltro, pur mancando una disciplina ad hoc per la custodia di quote sociali pignorate, il comma 2 della richiamata disposizione consente l’applicazione analogica delle disposizioni del d.m. stesso con riguardo «ai casi non espressamente regolati dallo stesso»; l’art. 19, che attiene funditus all’attività di amministrazione e custodia, offre dei parametri che si mostrano senz’altro più aderenti al tipo di attività svolta dal custode di quote sociali rispetto a quella svolta dal custode di beni immobili. Infine, l’art. 17, d.m. n. 140/2012 offre diversi elementi per adattare, in concreto, la liquidazione alla complessità dell’attività prestata e all’impegno profuso dal professionista. Nondimeno, deve pur sempre considerarsi, ad avviso della Corte, che nella specie vengono in rilievo beni pignorati, cioè destinati alla vendita coattiva; di qui la considerazione che è corretto applicare per la liquidazione del compenso del custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento il limite generale emergente dall’art. 4, comma 3, d.m. n. 80/2009, sopra richiamato, per cui in nessun caso il compenso liquidato può essere superiore al ricavato della vendita del bene. Osservazioni La soluzione offerta dalla S.C., già praticata da diversi uffici giudiziari, vale a conferire certezza rispetto ad un tema poco esplorato, quale il pignoramento di quote sociali, con riferimento ad un aspetto specifico (ma cruciale) non espressamente disciplinato da alcuna disposizione di legge. Si tratta di una soluzione, a parere di chi scrive, del tutto corretta, in punto di argomentazione giuridica, e ragionevole, sotto il necessario profilo dell’aderenza del criterio di liquidazione alla peculiarità dell’attività svolta. Anche il richiamo al limite generale di cui all’art. 4, comma 3, d.m. n. 80/2009 si mostra del tutto corretto e ragionevole, ponendosi la questione se, in casi diversi da quello deciso, ad esempio nel caso, tutt’altro che ipotetico, di estinzione o chiusura anticipata dell’esecuzione (quindi senza che si proceda alla vendita), sia possibile, per ragioni similari, fare riferimento alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 4, cit., che prevede che «se la procedura è sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso (…) è determinato in relazione al valore di stima» (come invero ritenuto da alcuni Tribunali). |