Caratteristiche, natura ed effetti della perizia contrattuale: le Sezioni Unite fanno chiarezza

01 Giugno 2026

Le Sezioni Unite compongono il contrasto giurisprudenziale in ordine alla perizia contrattuale definendola, individuandone il tratto distintivo rispetto all’arbitrato e precisandone gli effetti in tema di interruzione della prescrizione.

Questione controversa

La decisione in commento, avuto riguardo alla natura della perizia contrattuale e al rapporto tra questa e l’arbitrato irrituale, dirime il contrasto interpretativo sorto in seno alla corte di legittimità che vedeva contrapporsi, da un lato la tesi della perizia contrattuale quale istituto autonomo e, dall’altro, invece, la sua riconducibilità nell’alveo dell’arbitrato libero. La qualificazione e i profili distintivi della fattispecie in esame non sono meramente terminologici attese le prerogative delle parti in termini di tutela giurisdizionale e gli effetti sostanziali derivanti dalla “chiamata” della perizia contrattuale con particolare riferimento all’interruzione della prescrizione.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un primo (consolidato) orientamento (Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2004, n. 9996; Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1982, n. 6162; Cass. civ., sez. II, 30 giugno 1962, n. 1679) la S.C. distingue le fattispecie in esame affermando che la perizia contrattuale e l’arbitrato irrituale (o libero) sono istituti diversi, poiché la prima non decide la controversia, ma si limita a fissare contrattualmente e sulla scorta di parametri meramente tecnici, solo il quantum della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio che decide sull’intera controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze. In uno dei più recenti arresti appartenenti a tale filone interpretativo si è statuito che la perizia contrattuale (quale figura atipica) esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) se viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, evidenziando che sono inapplicabili le norme relative all’arbitrato (Cass. Sez. III, 8 novembre 2018, n. 28511).

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La tesi contrapposta – di derivazione dottrinale (tra gli altri Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, 330 ss; Scognamiglio, Dei contratti in generale, art. 1321-1352, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1970, 385) – ravvisa la perizia contrattuale non come un istituto autonomo, ma, bensì, come una particolare figura di arbitrato definito, da una parte di giurisprudenza, «tecnico», e cioè quella fattispecie negoziale, assimilabile all’arbitrato libero, diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti mediante mandato conferito ad un terzo (così come avviene esattamente nell’arbitrato libero) differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, e non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il contrasto è risolto dal terzo con la creazione di un nuovo assetto di interessi, che le parti si obbligano preventivamente a rispettare (Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15410). Tale affinità tra le due fattispecie ha implicato un ulteriore corollario tale per cui tanto nell’arbitrato quanto nella perizia contrattuale vi sarebbe una rinuncia convenzionale delle parti all’intervento del giudice prima della definizione della controversia, sicché qualora una clausola contrattuale preveda una perizia contrattuale prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25643).

Rimessione alle Sezioni Unite

Con ordinanza interlocutoria n. 7795 del 24 marzo 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione - considerata la necessità di una riflessione sulla natura della perizia contrattuale (e, in particolare, sulla sua configurabilità come istituto "autonomo", distinto dall’arbitraggio e, soprattutto, ai fini che qui interessano, dall’arbitrato), nonché, di riflesso, sugli effetti, sostanziali e processuali, destinati a scaturire dalla presenza di un patto di perizia contrattuale (segnatamente in un contratto di assicurazione danni) - ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinché potesse essere risolto il contrasto interpretativo che agita le Sezioni semplici.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

« i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere;

ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare;

iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;

iv) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di "chiamata" della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fi ne contrattualmente stabilito».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 30 aprile 2026, n. 11959

In primo luogo, i giudici di legittimità, a guisa di premessa, descrivono quella che risulta essere la prassi in materia di perizia contrattuale. La S.C. enuclea quattro categorie – ossia (i) il caso in cui, in un contratto, i contraenti stabiliscono che, in caso di divergenze circa la qualità delle cose fornite o dell’opera realizzata, la decisione in merito alla conformità tra quanto eseguito e quanto promesso sia affidata ad uno o più terzi, con efficacia vincolante tra le parti; (ii) nei contratti di assicurazione alcuni elementi di particolare natura tecnica rilevanti ai fini dell’indennizzo assicurativo (e.g. nesso di causa danno-evento) vengano accertati da uno o più esperti designati dalle parti, il cui responso viene accettato dai contraenti; (iii) una serie di ipotesi nelle quali due soggetti, oppure due paciscenti, incarichino un terzo-perito affinché quest’ultimo verifichi la sussistenza di un determinato elemento rilevante nel rapporto tra le parti (e.g. nesso di causalità sinistro-danno, giusta causa del recesso, violazione di una norma contrattuale o di legge etc) qualificando, a priori, l’esito di tale indagine come vincolate; (iv) il deferimento a terzi del calcolo del valore reale delle partecipazioni sociali oggetto di un’operazione di compravendita – tutte accumunate dalla presenza di una pattuizione contrattuale che fa ricorso allo schema del mandato collettivo. Il variegato panorama negoziale che circonda la perizia contrattuale e la sua origine pattizia non ne consentono una tipizzazione in termini univoci; la sua natura, pertanto, deve essere indagata sulla base delle scelte che i contraenti hanno, di volta in volta effettuato. A questo punto la sentenza che qui ci occupa tratteggia le caratteristiche salienti dell’arbitrato e, poi, le confronta con quelle della perizia contrattuale per individuarne, a seconda dei casi, la natura e le conseguenze che da essa discendono. L’arbitrato – definito come un istituto di risoluzione delle controversie mediante il quale le parti che vantano diritti incompatibili demandano congiuntamente ad un terzo la decisione della controversia attraverso l’emissione di un lodo o mediante uno strumento negoziale (Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2019, n. 7198, in Giustizia Civile Massimario 2019) – configura una rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato (Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2024, n. 16071, in Giustizia Civile Massimario 2024). Ciò premesso, ritornando al tema principale, qualora le parti conferiscano a un terzo il compito di individuare la soluzione di una controversia tecnica o giuridica rinunciando espressamente alla giurisdizione dello Stato, allora la perizia contrattuale assumerà la natura di arbitrato con ciò impedendo al giudice ordinario di pronunciarsi sulla suddetta controversia.

La S.C. evidenzia, dunque, il criterio distintivo tra la natura della perizia contrattuale e l’arbitrato portando a compimento la propria ricostruzione. Secondo i giudici di legittimità, per l’appunto, il discrimine tra la perizia contrattuale (c.d. pura) e l’arbitrato risiede nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria, perché ove le parti abbiano effettuato una siffatta rinuncia, la clausola (che contiene la perizia contrattuale) ha natura compromissoria e la perizia contrattuale costituisce un arbitrato (libero o rituale che sia). Per converso, qualora le parti non abbiano abdicato al diritto loro riconosciuto dall’art. 24, comma 1, Cost. si sarà in presenza di una perizia contrattuale “pura”, che non ha natura di arbitrato costituendo una figura negoziale atipica, che consentirà loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo che i contraenti si impegnano a rispettare. La sentenza in esame precisa che la perizia contrattuale pura, proprio perché a differenza dell’arbitrato non consiste in una rinuncia alla giurisdizione ordinaria, ha una valenza meramente obbligatoria, sicché una delle parti potrà sempre agire in giudizio e se ciò dovesse avvenire ciò rileverà soltanto quale inadempimento della pattuizione intercorsa con i connessi profili risarcitori.

E’ evidente, chiosa la S.C., che la differenza fra arbitrato e perizia contrattuale sta nel fatto che il primo è uno strumento di risoluzione di controversie alternativo alla tutela giurisdizionale statale e ne comporta la totale rinunzia, la seconda è  un rimedio negoziale concomitante con la giurisdizione ordinaria, che, se esperito e portato a conclusione, definisce una porzione della controversia con valore vincolante fra le parti, ma non impedisce il ricorso al giudice per la risoluzione delle medesime questioni rimesse al terzo perito, esponendo soltanto la parte inadempiente alle conseguenze del proprio inadempimento. Tale impostazione consente di superare quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di una perizia contrattuale (in particolare se inserita in un contratto di assicurazione) comporta la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale e l’improponibilità della domanda giudiziale.

Da ultimo, la S.C. si concentra sugli effetti della perizia contrattuale pura in tema di prescrizione (nel caso di specie in ambito assicurativo). Ebbene, premesso che con la “chiamata” della perizia contrattuale l’assicurato denuncia all’assicuratore il verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede la determinazione dell'indennizzo a lui spettante – detto altrimenti si esercita il diritto nascente dalla fattispecie sostanziale – e che il procedimento “peritale” si estrinseca in una serie di operazioni da parte del terzo-perito che si sviluppano nel tempo, ne deriva che la anzidetta “chiamata” di perizia contrattuale pura, per queste sue caratteristiche, costituisce un atto che ha un effetto interruttivo istantaneo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c. (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1990, n. 3600, in Giust. civ. Mass. 1990).

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