Tutela penale del settore agroalimentare: le principali novitàFonte: L. 21 aprile 2026 n. 75
01 Giugno 2026
Con la legge n. 75/2026, contenente «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», è stato portato a compimento un processo riformatore atteso da decenni, il cui scopo è quello di tutelare in maniera più adeguata ed efficace i prodotti alimentari italiani contro fenomeni criminosi di nuova generazione (come la contraffazione delle indicazioni geografiche l'italian sounding, le adulterazioni di massa, la simulazione del metodo biologico, ecc.), caratterizzati da illeciti di tipo massivo, svolti in forma stabile e sistematica nell'ambito delle attività d'impresa. Sul piano penalistico, l'intervento si sviluppa lungo tre direttrici principali: - la ridefinizione del sistema sanzionatorio penale con l'introduzione di nuove fattispecie di reato specificamente dedicate al settore agroalimentare e l'inasprimento e la modifica delle ipotesi delittuose già esistenti (art. 1); - il coordinamento delle norme procedurali sulleattività investigative (art. 2), sulle operazioni sotto copertura (art. 3) e sull’utilizzo dei beni sequestrati o confiscati(art. 4); - l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati agroalimentari più gravi (art. 1) Occorre premettere che, fino all'entrata in vigore della riforma, le condotte frodatorie in ambito alimentare erano disciplinate attraverso un insieme disorganico di fattispecie distribuite tra il codice penale, la l. n. 283/1962 e una pluralità di disposizioni speciali, con il risultato di un quadro normativo frammentato, di difficile interpretazione e lacunoso sul piano della tipicità. Oltre ad interventi abrogativi (artt. 516 e 517-bis c.p.) o modificativi sui reati preesistenti (art. 517-quater c.p.), la novella sostituisce la rubrica del Titolo VIII del Libro II, ora intitolata «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare» e introduce un nuovo Capo II-bis, dedicato ai «Delitti contro il patrimonio agroalimentare», che si articola attorno a tre fattispecie – la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci – affiancate da una disciplina delle circostanze aggravanti e da disposizioni comuni in materia di pubblicazione della sentenza di condanna (art. 518 c.p.), di pene accessorie (art. 518.1 c.p.) e di confisca (art. 518.2 c.p.). Per quanto riguarda la rimodulazione di fattispecie preesistenti, l’art. 517-quater c.p. subisce alcune modifiche: - la sostituzione della rubrica (non più «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari», ma «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»); - l’ampliamento dell’ambito applicativo tramite l’inserimento, al capoverso, di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato, quali la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la somministrazione e l’offerta di prodotti agroalimentari; - l’inasprimento del trattamento sanzionatorio con la reclusione massima che passa da due a quattro anni e la multa massima che passa da 20.000 a 50.000 euro; - la previsione di pene accessorie (l’interdizione da una professione o arte e il divieto di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali e il divieto di ottenere l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali) se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 517-octies c.p. (art. 518.1, comma 3, c.p.); - la previsione della confisca obbligatoria, anche per equivalente, e anche in caso di patteggiamento, del prodotto, profitto o prezzo del reato, nonché degli strumenti utilizzati per commetterlo (art. 518.2 c.p.). Oltre alle modifiche all’art. 517-quater c.p., la novella introduce i nuovi reati di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-quiqnquies c.p.), sempre collocati nel Capo II-bis. Per quanto riguarda la frode alimentare, destinata ad un’applicazione residuale (salvo che il fatto non integri un più grave reato): - la condotta consiste nell'importare, esportare, spedire in transito, introdurre in custodia temporanea o in deposito doganale, trasportare, porre in vendita, distribuire o mettere altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche; - l'oggetto materiale della condotta sono gli alimenti, le acque e le bevande che non sono genuini oppure che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti; - l’elemento soggettivo è il dolo specifico, perché, oltre alla rappresentazione e volizione della difformità tra il prodotto commercializzato e quello indicato, dichiarato o pattuito, occorre che il soggetto agente persegua anche la finalità di trarre profitto e di indurre in errore il consumatore; - è prevista una speciale causa di non punibilità quando la condotta è di lieve entità tenuto conto delle quantità o del valore economico esiguo del prodotto o dell'assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato. Venendo al commercio di alimenti con segni mendaci: - soggetto attivo può essere chiunque (reato comune), ma l'autore deve agire nell'esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande. - lacondotta consiste nell'utilizzare segni distintivi o indicazioni, ancorché figurati-ve, falsi o ingannevoli, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche. - l’elemento soggettivo è il dolo specifico, perché, oltre alla rappresentazione e volizione della falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, occorre che il soggetto agente persegua anche la finalità di indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti. Per entrambi i delitti sono state introdotte, con l'art. 517-octies c.p., delle circostanze aggravanti ad effetto comune, quando: - le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; - i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; - i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito; - le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. In caso di concorso di due o più delle suddette circostanze, la pena è aumentata da un terzo alla metà. La medesima norma prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà), quando le condotte sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati (c.d. agropirateria), purché non si ricada nei reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. Quando ricorre la suddetta aggravante, o nei casi di reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis, scatta l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 30 c.p. e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo, di ottenere (art. 518.1, comma primo, c.p.): - iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; - l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, il giudice può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni (fatto particolarmente grave commesso da soggetto recidivo specifico), il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso (art. 518.1, comma secondo, c.p.). Ai delitti in esame è stata estesa la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall’art. 517-quinquies c.p. per il colpevole che si adoperi per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto del delitto in commento, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti nello stesso, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti. L'art. 517-octies, comma 1, c.p. prevede anche una peculiare pena accessoria consistente nella chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. La durata della chiusura può variare da cinque giorni a tre mei e può essere disposta dal giudice se il fatto è di particolare gravità o nei casi di recidiva specifica. Tale pena si applica in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies aggravati ai sensi del quattro comma dell’art. 517-octies c.p. ovvero per i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis. L'art. 518 c.p. prevede che la condanna per i delitti in esame importa la pubblicazione della sentenza. L'art. 518.2 c.p., introdotto dalla riforma del 2026, prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, nonché degli strumenti utilizzati per commetterlo, con possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente. La disciplina si applica anche nei casi di definizione del procedimento mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., eliminando così uno dei principali incentivi al ricorso al patteggiamento che caratterizzava il previgente regime sanzionatorio. 2. I reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p., aggravati ai sensi del quarto comma dell'art. 517-octies c.p. (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati) sono inseriti nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità degli enti, ai quali può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ai sensi dell'art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001. 3. Sono previsti degli interventi di coordinamento anche sul versante procedurale. Viene previsto che: - il pubblico ministero, nel compimento dell'attività di prelievo e campionamento nel corso delle indagini preliminari, possa procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati (art. 246, comma 2-bis, c.p.p.); - l'autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati rispetto all'alienazione o alla distruzione, ove gli stessi siano suscettibili di alterazione. In particolare, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione gratuita di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali (art. 260, comma terzo, c.p.p.); - le intercettazioni telefoniche sono consentite nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci (art. 266, comma primo, lett. f-ter), c.p.p.); - l'ambito di applicazione dell'incidente probatorio viene esteso anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili (art. 392, comma primo, lett. f), c.p.p.). Con riguardo alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito, viene disposto che: - i prodotti alimentari confiscati idonei al consumo umano o animale non contraffatti e non deteriorati siano gratuitamente distribuiti a scopi benefici a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali; - la loro destinazione a finalità diverse integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-bis c.p. (nuovo art. 86-quater disp. att. c.p.p.); - l'interessato debba essere informato dello svolgimento di accertamenti non ripetibili anche nei casi in cui le analisi siano irripetibili a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione (art. 233, comma primo, c.p.p.). 4. Il reato di commercio di alimenti con segni mendaci viene incluso tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura. 5. Viene modificata la normativa che consente l'impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva in procedimenti per taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, al fine di estenderne la disciplina ai beni mobili registrati sequestrati o confiscati nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 16 l. n. 99/2009). |