Pubblicità delle sentenze di assoluzione: la Camera approva la proposta di legge

La Redazione
28 Maggio 2026

Il 28 maggio, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento» (C. 632-A​) e dell'abbinata proposta di legge (C. 2328​). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

La proposta di legge reca interventi in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale.

Dal punto di vista del contenuto, la proposta di legge prevede l’inserimento del nuovo art. 144-ter all'interno del Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), denominato «Pubblicità dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale. Segnalazioni al Garante».

Il nuovo art. 144-ter, comma primo, prevede che «su richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell’avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento».

Il comma 2 stabilisce che «l’interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell’art. 144».

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