Tutela delle vittime del reato: la Camera approva la proposta di legge costituzionale

La Redazione
27 Maggio 2026

Il 27 maggio, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge costituzionale di modifica all'art. 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (C. 2197​). 

La proposta di legge

La proposta di legge costituzionale (A.C. 2197) è volta ad inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato.

Dal punto di vista del contenuto, la proposta di legge A.C. 2197 modifica l'art. 24 della Costituzione inserendo, dopo il secondo, il seguente comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato».

Origine ed evoluzione della proposta

Tale proposta ha origine in quattro progetti di legge approvati dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione nella seduta del 14 gennaio 2025 (A.S. 427 ed abb.).

Nel corso dell'esame presso il Senato si è optato per una formulazione della disposizione che menzioni esclusivamente la tutela delle vittime del reato, senza riferimento a distinzione tra persona «vittima», persona "offesa", persona "danneggiata". Si è inteso, dunque, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa europea, che la prima dicitura, più ampia, sia comprensiva di ulteriori specificazioni.

Dal punto di vista della collocazione della disposizione, invece, benché tutti i quattro disegni di legge originari collocassero la novella entro l'art. 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente, anche a seguito di puntuali indicazioni emerse nel corso delle audizioni, è stata per una diversa collocazione, entro l'art. 24 della Costituzione: si è inteso così profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde coprire un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti.

La tutela delle vittime di reato nell’ordinamento nazionale

La tutela delle vittime di reato nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta un ambito di crescente rilevanza che ha subito una profonda evoluzione negli ultimi decenni, particolarmente sotto l'impulso della normativa europea e delle convenzioni internazionali.

Il quadro normativo attuale si caratterizza per un approccio multidimensionale che abbraccia aspetti processuali, sostanziali e risarcitori, configurando un sistema di protezione articolato e sempre più attento alle esigenze delle persone offese.

La Corte Costituzionale ha chiarito che la persona offesa dal reato nel processo penale è soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero. (sentenza n. 249 del 2020).

Quanto all'espressione «vittima di reato», il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) definisce vittima del reato, «la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 42, comma primo, lettera b)).

La Direttiva 2012/29/UE

L'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata significativamente influenzata dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Scopo della Direttiva 2012/29/UE è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali (articolo 1).

La direttiva prevede dunque che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale.

Le norme minime comuni introdotte dalla direttiva riguardano il riconoscimento alle vittime dei diritti seguenti (artt. 3 – 9): il diritto di comprendere ed essere compresi; il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente; il diritto di esporre denuncia formale e ricevere una notifica scritta di ricezione della stessa; il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso. il diritto all'interpretazione e alla traduzione il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime.

Il recepimento della Direttiva 2012/29/UE

La citata direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 212/2015 che ha introdotto in ambito processuale diverse disposizioni concernenti le vittime di reato.

A titolo esemplificativo: sono stati inseriti nel codice di procedura penale gli art. da 90-bis a 90-quater, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato), nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima di reato, onde consentire l'applicazione di speciali cautele. Inoltre si è estesa l'obbligatorietà della riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità (art. 134, comma 4, c.p.); si è estesa la disciplina sul diritto all'interprete e alla traduzione, in precedenza dettata per il solo imputato, anche alla persona offesa dal reato (art. 143-bis); si sono estese alla persona offesa che si trovi in condizione di particolare vulnerabilità le tutele contenute nell'art. 190-bis, cosicché nel caso di esame di un testimone che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti, l'esame è ammesso solo se su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze (art. 190-bis, comma 1-bis); si è esteso l'ausilio psicologico ai casi in cui sia necessario assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, assicurando che la stessa non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni (art. 351, comma 1-ter e art. 362, comma 1-bis); si è previsto che quando la persona offesa versi in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza (art. 392, comma 1-bis); si è disposto che le modalità della testimonianza non danneggino le vittime del reato in stato di particolare vulnerabilità (art. 398, comma 5-quater e art. 498, comma 4-quater); si è previsto che, in caso di dubbio sull'età della vittima del reato, il giudice debba disporre, anche d'ufficio, una perizia (art. 90, comma 2-bis), e in caso di persistenza di dubbi sull'età della vittima si presuma la minore età, solo a fini processuali di garanzia; si è previsto che in caso di decesso della persona offesa dal reato, le facoltà in capo alla vittima possano essere esercitate oltre che dai prossimi congiunti, anche dal convivente (art. 90, comma 3).

Sulla tutela processuale delle vittime dei reati possono richiamarsi altresì le disposizioni recate dalla legge n. 103/2017 che ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. In particolare, è stato modificato il codice di procedura penale al fine di consentire alla persona offesa dal reato di chiedere ed ottenere dalle autorità informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela (art. 1, commi 26-27); di ampliare i termini concessi alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini (art. 1, comma 31); di disporre la nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa o quando la stessa non sia stata messa in condizione di visionare gli atti o presentare opposizione (art. 1, comma 33).

Da ultimo, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inteso valorizzare (con l'introduzione nel codice di procedura penale dell'art. 90-bis.1) l'accessibilità per la vittima di reato ad un programma di giustizia riparativa, intendendo per tale «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, comma primo, lett. a)). Inoltre, l'art. 62, numero 6, del codice penale riconosce come circostanza attenuante la partecipazione a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Inoltre, si ricorda che l'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario richiede, per la concessione di determinati benefici penitenziari, l'accertamento della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

In merito all'indennizzo delle vittime di reato, la legge n. 10 del 2011 ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura i preesistenti Fondi in materia. Inoltre, un importante impulso è giunto ancora una volta dalla normativa europea (la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile del 2004), recepita con la legge n. 122/2016 (legge europea 2015- 16), che agli artt. da 11 a 16 ha previsto uno specifico indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti. Una specifica tutela è approntata con riferimento a particolari categorie di vittime di reato, come le vittime della tratta di esseri umani, oggetto del d.lgs. n. 24/2014 (attuativo della direttiva 2011/36/UE), o gli orfani per crimini domestici, oggetto della legge n. 4/2018. Una articolata normativa si è sviluppata in materia di tutela delle donne vittime di violenza a partire dalla legge n. 69/2009 (cd. «codice rosso») che ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (per approfondimenti si consulti il tema "Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica" del portale della documentazione della Camera dei deputati).

Come ulteriore elemento di tutela per le vittime di reato occorre citare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, un beneficio fondamentale per garantire l'effettività della tutela delle vittime. L'articolo 101 del codice di procedura penale stabilisce, infatti, che la persona offesa dal reato deve essere informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, garantendo così che anche le vittime in condizioni economiche disagiate possano avvalersi di assistenza legale qualificata. Per le vittime di determinati reati particolarmente gravi, inoltre, l'ordinamento prevede una tutela rafforzata che consente il patrocinio anche in deroga alle ordinarie condizioni reddituali (art. 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

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