Neopatentato alla guida di un’auto potente: stop alla rivalsa RCA
03 Giugno 2026
La vicenda trae origine da un tragico incidente stradale avvenuto in Piemonte. Un giovane, titolare di patente B da meno di un anno, perde il controllo dell’auto di proprietà di un familiare. Nell’impatto muore una passeggera minorenne. Dopo aver risarcito i familiari della vittima per circa 1,2 milioni di euro, la compagnia assicurativa ha agito in rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo, chiedendo il rimborso di parte delle somme corrisposte, fino a 500mila euro. La richiesta si fondava su una clausola contrattuale che escludeva la garanzia nei casi di sinistro provocato da persona “non abilitata alla guida”. Secondo la compagnia, la limitazione prevista dal Codice della strada per i neopatentati rendeva il conducente assimilabile a un soggetto privo di titolo abilitativo. Tale interpretazione era stata condivisa dai giudici di merito, che avevano ritenuto operante la clausola di esclusione. La Suprema Corte, però, ha ribaltato la decisione. Per i giudici di legittimità, il giovane era regolarmente titolare di una patente idonea alla categoria del veicolo condotto. La violazione riguardava esclusivamente una limitazione temporanea relativa alla potenza del mezzo e non l’assenza del titolo di guida. La distinzione emerge chiaramente anche dal sistema sanzionatorio: la guida senza patente era punita con sanzioni molto più severe rispetto alla violazione del divieto imposto ai neopatentati. La Cassazione precisa che la nozione di “conducente non abilitato” deve essere riferita ai casi di patente mai conseguita, revocata, sospesa, scaduta o comunque non corrispondente alla categoria del veicolo guidato. Non rientra invece in tale definizione chi, pur in possesso di una patente valida, trasgredisce prescrizioni o limitazioni previste dal Codice della strada. La Corte evidenzia inoltre l’ambiguità della clausola assicurativa. Proprio perché suscettibile di diverse interpretazioni, essa deve essere letta in senso sfavorevole al predisponente, ossia alla compagnia assicurativa, secondo i criteri ermeneutici dettati dal Codice civile. Il principio affermato assume rilievo pratico per il contenzioso assicurativo: la mera inosservanza delle limitazioni previste per i neopatentati non è sufficiente a escludere la garanzia RCA né a legittimare automaticamente l’azione di rivalsa dell’assicuratore. |