Riscossione compensi: il titolo esecutivo, formatosi nei confronti del condominio, è spendibile anche nei confronti dei singoli condomini
04 Giugno 2026
Massima Il creditore, il quale ha ottenuto una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del Condominio, è carente di interesse ad agire contro il singolo condomino per il pagamento pro quota della stessa somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all’intera somma, azionabile nei confronti del Condominio o dei singoli condomini e verificandosi, in caso contrario, un’inammissibile duplicazione di titoli esecutivi. Il caso Con ricorso per decreto ingiuntivo, una parte chiedeva di ingiungere alla controparte il pagamento di una certa somma a titolo di compenso dovuto pro quota per la prestazione professionale svolta nell’interesse del Condominio in alcuni giudizi, evidenziando di aver ottenuto le ordinanze - rese ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., notificate al Condominio unitamente agli atti di precetto - di accertamento del suo diritto ai compensi professionali e di condanna dello stesso al pagamento in suo favore delle somme liquidate a tale titolo ed a titolo di compensi dovuti per i procedimenti speciali intrapresi. Nel suddetto ricorso, la parte precisava che il Condominio risultava debitore di una certa somma e che, in virtù dei millesimi di proprietà e dei riparti, la controparte convenuta in giudizio risultava debitrice pro quota di un certo importo. A sostegno della propria pretesa creditoria, produceva in giudizio sia le ordinanze che gli atti di precetto e il piano di riparto approvato dall’assemblea condominiale. Con decreto ingiuntivo del 2020, il Giudice di Pace di Avellino ingiungeva all’odierno appellante il pagamento della somma dovuta, proporzionalmente ai millesimi della proprietà e dei riparti prodotti, a titolo di compensi professionali in favore della controparte. La parte, ricorrendo, in appello chiedeva al Tribunale di Avellino di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’appellato a restituire quanto pagato in esecuzione del provvedimento di primo grado e a risarcire i danni per responsabilità processuale aggravata. In via subordinata, chiedeva di chiamare in causa l’amministratore del Condominio in carica all’epoca dei giudizi. Tra i motivi di appello, la parte evidenziava la notifica tempestiva dell’opposizione al decreto ingiuntivo effettuata all’appellato ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di interesse, affermando che il legale, con riferimento alle attività svolte nell’interesse del Condominio, disponeva già di un titolo esecutivo, formatosi nei confronti del Condominio stesso, spendibile anche nei confronti dei singoli condomini, rappresentato dai giudicati formatisi all’esito dei giudizi aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi. Con particolare riguardo ai compensi liquidati per i giudizi sommari, l’appellante eccepiva la violazione del divieto di frazionamento del credito sostenendo che l’avvocato avrebbe dovuto azionare un solo giudizio volto ad ottenere la liquidazione dei compensi tenuto conto della definizione, al momento della presentazione dei ricorsi, dei giudizi patrocinati dallo stesso. Si costituiva in giudizio l’appellato, chiedendo che l’opposizione, in applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, venisse dichiarata inammissibile perchè notificata tardivamente e successivamente depositata in cancelleria. La parte precisava, tra l’altro, di aver agito, ai sensi della disciplina speciale dell’art. 702-bis c.p.c., al fine di ottenere i compensi per le attività difensive svolte nell’interesse del Condominio in una serie di giudizi, evidenziando l’insussistenza di un obbligo per il difensore di cumulare la domanda per la liquidazione di crediti professionali maturati in attività professionali espletate in differenti procedimenti. La questione Si tratta di stabilire, nel caso di specie, se la parte appellata, che ha ottenuto titoli muniti di formula esecutiva nei confronti del Condominio e che solo ad esso li ha notificati, può procedere ad attivare un ulteriore procedimento monitorio per far valere le sue ragioni nei confronti dell’appellante. Le soluzioni giuridiche Il Tribunale, in via preliminare, ritiene l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta nei termini di legge. Accoglie l’appello, ritenendo carente, nel caso di specie, l’interesse giuridico a procedere con un nuovo ricorso, ben potendo la parte agire in executivis pro quota nei confronti della condomina. Pertanto, riformando la sentenza emessa dal Giudice di pace di Avellino, revoca il decreto ingiuntivo dallo stesso emesso. Condanna la parte appellata a restituire alla condomina appellante una somma di denaro di oltre duemila euro, nonché, al pagamento delle spese di lite per il giudizio di primo grado e per quello di appello. Non ritiene invece sussistenti i presupposti per la condanna della stessa ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Osservazioni Preliminarmente, va osservato che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, le controversie previste dall'art. 28 della l. 13 giugno 1942, n. 794 e l'opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto e andrebbe quindi introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. La giurisprudenza afferma che, laddove l'opposizione sia stata proposta con atto di citazione anziché con ricorso, la stessa deve considerarsi utilmente esperita purchè la citazione sia stata notificata (e non depositata in giudizio) entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'ingiunzione di pagamento (Cass. civ., sez. VI/II, 30 agosto 2022, n. 25516), producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758; Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2022, n. 24481; Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2019, n. 24069; Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2023, n. 8045). Per la giurisprudenza consolidata, il creditore che ha ottenuto una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del condominio è carente di interesse ad agire contro il singolo condomino per il pagamento pro quota della medesima somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all’intera somma, azionabile nei confronti del condominio o dei singoli condomini e verificandosi, in caso contrario, un’inammissibile duplicazione di titoli esecutivi (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20304). A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, si è posto il problema dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto - come detto innanzi - del fatto che la norma statuisce che le controversie previste dall'art. 28 della l. n. 794/1992 e l'opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto e andrebbe quindi introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. Nello specifico, il problema che si è posto è stato quello di stabilire quale incidenza abbia avuto l'intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 150/2011, che, intervenendo sulle disposizioni di cui della l. n. 794/1942, ha sostituito l'art. 28 ed abrogato gli artt. 29 e 30, trasferendo la disciplina procedimentale nell'art. 14 dello stesso decreto legislativo e riconducendola alla figura del procedimento di cognizione sommario, ma non nella versione di cui al modello codicistico, bensì secondo un modello speciale. Il vecchio testo dell'art. 28 (rubricato “Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti”) stabiliva testualmente che: «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo». Il nuovo testo dell'art. 28 della l. n. 794/1942 - come sostituito dall’art. 34, n. 16), lett. a), del d.lgs. n. 150/2011 - dispone ora che, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 ss. c.p.c., procede ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Dal confronto delle due disposizioni normative, si evince che la controversia che ne è oggetto è rimasta individuata nei medesimi termini. Secondo un’interpretazione giurisprudenziale consolidata, si tratta di una controversia con la quale il difensore chiede la “liquidazione” delle spettanze della propria attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano «in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale», restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali. Nei primi anni di applicazione della legge speciale, si è posto il problema della concorrenza con le due forme di azione previste dall'art. 28 ss. della possibilità per il difensore di esercitare la sua azione anche con le forme del processo di cognizione piena. La questione è stata risolta dalla Suprema Corte, la quale, a Sezioni Unite, nell’affermare principi di diritto, ha stabilito che, a seguito dell'introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794/1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta:
Gli ermellini hanno, altresì, affermato che la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794/1942, sia se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an. Fatte queste dovute premesse, occorre ora evidenziare come, per giurisprudenza costante, il creditore, qualora abbia ottenuto sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del Condominio, è carente di interesse ad agire contro il singolo condominio per il pagamento pro quota della stessa somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all'intera somma, azionabile nei confronti del predetto condominio o dei singoli condomini, e verificandosi, in caso contrario, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20304; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22856). Nel caso de quo, il Tribunale, esaminando gli atti, ha rilevato che la parte appellata aveva ottenuto titoli muniti di formula esecutiva nei confronti del Condominio e che solo ad esso li aveva notificati, ritenendo di dover procedere ad attivare un ulteriore procedimento monitorio per far valere le sue ragioni nei confronti della condomina appellante. Per il Tribunale, nel caso in esame risulta carente l’interesse giuridico a procedere con un nuovo ricorso ben potendo la parte agire in executivis pro quota nei confronti della condomina. Infatti, il creditore, che voglia agire in via esecutiva in danno di un condomino sulla scorta di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio, è tenuto alla previa o contestuale notifica del titolo esecutivo a norma dell'art. 479 c.p.c., non trovando applicazione l'eccezione di cui all'art. 654 c.p.c., posto che il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini e che essi hanno il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei loro confronti. Per il giudice campano, dunque, la parte avrebbe potuto e dovuto agire nei confronti del singolo condomino e non può assumere alcuna rilevanza la mancata specificazione del dovuto a carico di ciascun condomino, anche tenuto conto che, nel caso di specie, l’appellato possedeva i riparti forniti dall’amministratore e posti alla base del nuovo titolo richiesto. Riparti che avrebbe dovuto porre a fondamento del precetto, come chiarito dagli ermellini (Cass. n. 22856/2017, cit.), da notificarsi successivamente alla notifica dei titoli sopra indicati. Lo stesso giudice osserva, altresì, che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da alcuni principi di diritto tra cui, quello di consumazione dell’azione e del divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell’esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio; quello dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., che non consente l’introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto e quello (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l’abuso del diritto e del processo. Riferimenti Carratta, Il rito sugli onorari dell’avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince, in Giur. it., 2018, fasc. 7, 1625; Carbone, La procedura di recupero dei compensi dell’avvocato, in Altalex.com, 7 marzo 2018; Vaccari, Recupero dei compensi di avvocato dopo le Sezioni Unite n. 4485/2018. Note critiche, in IUS-Condominioelocazione.it, 11 aprile 2018; Romeo, Il titolo esecutivo emesso nei confronti del condominio deve essere notificato ai singoli condomini?, in IUS-Condominioelocazione.it., 20 dicembre 2024. |