Sì al credito per imposte pagate all'estero anche se non prodotto l'accordo di «equalizzazione fiscale»Fonte: CGT II LOM 905-2026.pdf
19 Giugno 2026
Massima Ai fini del riconoscimento del credito per imposte pagate all’estero, sono assolutamente irrilevanti gli accordi privati interni fra datore di lavoro e lavoratore. Si tratta di accordi di natura privatistica che mantengono fermo il fatto che le imposte sul reddito prodotto all’estero sono state già pagate in via definitiva all’estero e non potendo, quindi, quei redditi essere tassati una seconda volta in Italia. Il caso La controversia aveva ad oggetto un provvedimento di diniego di autotutela la cui istanza era stata presentata da un contribuente - lavoratore dipendente, residente fiscalmente in Italia ma distaccato all’estero (Iraq) - dopo la notifica di una comunicazione di irregolarità a seguito del controllo formale svolto dall’Agenzia delle Entrate sul modello 730/2021 relativo all’anno di imposta 2020. Il controllo conduceva al disconoscimento del credito per le imposte asseritamente pagate all’estero per incompletezza della documentazione prodotta a supporto della prova della spettanza dello stesso. L’Ufficio motivava il diniego ricordando che per la sussistenza del credito occorre non solo provare di avere prodotto reddito all’estero, ma anche di avere pagato all’estero imposte su quel reddito in via definitiva. Con il ricorso il contribuente lamentava la violazione ed errata applicazione della normativa domestica che disciplina il meccanismo del credito per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR). Nello specifico produceva: la certificazione CU del 2020; la certificazione del datore di lavoro circa le imposte versate all’estero; il prospetto di determinazione del credito; il cedolino del mese di ottobre 2020 da cui si poteva desumere l’applicazione delle retribuzioni convenzionali. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso e l’Ufficio proponeva appello evidenziando, tra l’altro, che la Corte non avesse considerato un aspetto di per sé dirimente per escludere la spettanza del credito di imposta ovvero il fatto che nell’accordo di distacco si parlasse di «politiche aziendali di equalizzazione fiscale allegate al contratto, ma non prodotte». Si trattava di clausole che, secondo l’AE, dovevano essere necessariamente considerate – e, quindi, prodotte - per verificare la effettiva incisione fiscale subita all’estero dal contribuente. In altri termini, considerato che il contratto di distacco rinviava ad un allegato contenente le misure di “equalizzazione fiscale” (non prodotto in giudizio), appariva evidente – secondo la tesi dell’ufficio - che esistessero accordi convenzionali in tema di ripartizione del carico fiscale, che rimaneva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che non risultava provato che fosse in concreto avvenuta una doppia imposizione sul reddito del contribuente. La questione Gli accordi di equalizzazione fiscale costituiscono strumenti di mitigazione del rischio fiscale per i lavoratori distaccati, finalizzati a preservare il reddito netto equivalente a quello percepito nel Paese d’origine, neutralizzando le differenze di imposizione tra giurisdizioni. Gli elementi cardine includono:
In sostanza, tali accordi rappresentano un meccanismo di neutralizzazione fiscale strategico, integrando compliance normativa e gestione dei costi della mobilità internazionale dei dipendenti. La soluzione giuridica I giudici d’appello hanno confermato l’esito favorevole al contribuente ritenendo decisiva l’assoluta irrilevanza, ai fini del riconoscimento del credito di imposta in esame, degli accordi privati interni fra datore di lavoro e lavoratore. Sul punto, gli interpreti hanno osservato che la policy di neutralità fiscale prevista, nel caso di specie, dal Gruppo societario in questione per i propri dipendenti distaccati all’estero, al fine di evitare i disagi finanziari derivanti dal dovere subire ritenute alla fonte nei due Paesi, costituiva un accordo interno fra i soggetti privati, liberi, pertanto, – nella esplicazione della loro autonomia negoziale – di regolare i propri rapporti a piacimento, «senza che ciò debba interessare l’Amministrazione Finanziaria». Si tratta di accordi di natura privatistica, ha precisato la Corte, che mantengono fermo il fatto che le imposte sul reddito prodotto all’estero sono state già pagate in via definitiva all’estero, non potendo, quindi, quei redditi non possono essere tassati una seconda volta in Italia. In definitiva, hanno concluso gli interpreti, gli accordi tra il contribuente ed il proprio datore di lavoro per la gestione della fiscalità estera durante il periodo di distacco attenevano esclusivamente ad un piano civilistico e non incidevano in alcun modo l’obbligazione tributaria, la quale esplica i propri effetti su un distinto piano che coinvolge solamente il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. |