Danni in gara: risponde anche l’associazione sportiva
08 Giugno 2026
La vicenda trae origine dal ricorso della parte civile contro una decisione che aveva escluso la responsabilità dell’associazione sportiva dilettantistica cui apparteneva l’atleta autore del reato che aveva provocato il danno alla persona offesa. Secondo il giudice di merito, l’assenza di un rapporto di impiego o di dipendenza tra l’associazione e il tesserato impediva di configurare una responsabilità dell’ente. La Suprema Corte ha invece censurato tale impostazione, richiamando l’art. 2049 c.c., norma che disciplina la responsabilità del preponente per gli illeciti commessi dai soggetti di cui si avvale nello svolgimento delle attività loro affidate. La disposizione, sottolineano i giudici, non presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato né di un rapporto a titolo oneroso. Ciò che assume rilievo è la sussistenza di un rapporto di preposizione e, soprattutto, del cosiddetto nesso di “occasionalità necessaria” tra l’attività svolta dal preposto e il fatto illecito. In altri termini, la responsabilità del preponente può essere affermata quando l’incarico affidato abbia reso possibile o agevolato la commissione della condotta dannosa. La Cassazione richiama sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale, già avallato dalle Sezioni Unite penali, secondo cui l’art. 2049 c.c. trova applicazione anche nell’ambito del processo penale con riferimento al responsabile civile. I presupposti richiesti coincidono sostanzialmente con quelli elaborati dalla giurisprudenza civile. Particolarmente significativo è il richiamo ai precedenti che hanno riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro anche per fatti delittuosi commessi dal dipendente per finalità esclusivamente personali, purché le mansioni svolte abbiano costituito l’occasione necessaria per la realizzazione dell’illecito. Applicando tali principi al settore sportivo, la Corte afferma che associazioni e federazioni possono essere chiamate a rispondere dei danni derivanti dai reati commessi dagli atleti impiegati nelle competizioni, anche in assenza di un vincolo lavorativo. La responsabilità sorge quando l’attività agonistica affidata al tesserato si pone in rapporto di stretta connessione con il fatto illecito. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente, chiamato a verificare in concreto la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l’attività sportiva svolta dall’atleta e il danno cagionato.Inizio moduloFine modulo |