Urto laterale: nuova disciplina ONU su occupanti e idrogeno
09 Giugno 2026
L’ambito di applicazione copre i veicoli di categoria M fino a 3.500 kg e i veicoli di categoria N con specifiche condizioni sul punto R del sedile, con rinvio alle definizioni della risoluzione R.E.3 UNECE. Il regolamento definisce in modo dettagliato
Sul piano procedurale, la domanda di omologazione è presentata dal costruttore o mandatario e deve essere corredata da:
Il veicolo rappresentativo può, in casi motivati, essere privo di alcuni elementi, purché ciò non incida sulle prestazioni richieste. Le specifiche di prova prevedono l’urto di una barriera mobile deformabile contro il lato del conducente, salvo asimmetrie che impongano la scelta del lato più sfavorevole. La procedura di prova è dettagliata nell’allegato 4: veicolo fermo, barriera a 50 ± 1 km/h, condizioni di massa, regolazione sedili, serrature, sistemi di bloccaggio porte e stato di carica del REESS. I criteri prestazionali si concentrano sui parametri biomeccanici misurati sul manichino laterale (EUROSID/ES-2): HPC ≤ 1.000 per la testa; limiti per deformazione costole (RDC ≤ 42 mm) e criterio viscoso (VC ≤ 1,0 m/s, con periodo transitorio di due anni in cui il VC è solo registrato ma non determinante), forza sulla sinfisi pubica (PSPF ≤ 6 kN) e forza addominale (APF ≤ 2,5 kN interni). Per i veicoli elettrici e a idrogeno, la “nuova regola applicabile” è l’integrazione organica dei requisiti di sicurezza elettrica e di integrità dell’impianto a idrogeno nelle prove di urto laterale:
Completano il quadro le disposizioni su:
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