Urto laterale: nuova disciplina ONU su occupanti e idrogeno

La Redazione
09 Giugno 2026

Il Regolamento ONU n. 95, pubblicato nella GUUE del 5 giugno 2026 con numero 2026/1095, consolida e aggiorna le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli in materia di protezione degli occupanti in caso di urto laterale, includendo il Supplemento 1 alla serie di modifiche 06, in vigore dal 12 giugno 2025. 

L’ambito di applicazione copre i veicoli di categoria M fino a 3.500 kg e i veicoli di categoria N con specifiche condizioni sul punto R del sedile, con rinvio alle definizioni della risoluzione R.E.3 UNECE. Il regolamento definisce in modo dettagliato

  • “tipo di veicolo”
  • “abitacolo” (con duplice declinazione: protezione occupanti e sicurezza elettrica/idrogeno)
  • punto R
  • massa di riferimento
  • barriera mobile deformabile
  • l’intero lessico tecnico relativo ai sistemi elettrici ad alta tensione e ai sistemi di stoccaggio dell’idrogeno compresso (REESS, CHSS, parti sotto tensione, conduttori esposti, condizioni di tensione specifica). 

Sul piano procedurale, la domanda di omologazione è presentata dal costruttore o mandatario e deve essere corredata da:

  • descrizione strutturale del veicolo
  • documentazione grafica
  • dati di massa
  • configurazione interna
  • sistemi di protezione e descrizione del motopropulsore elettrico.

Il veicolo rappresentativo può, in casi motivati, essere privo di alcuni elementi, purché ciò non incida sulle prestazioni richieste. 

Le specifiche di prova prevedono l’urto di una barriera mobile deformabile contro il lato del conducente, salvo asimmetrie che impongano la scelta del lato più sfavorevole. La procedura di prova è dettagliata nell’allegato 4: veicolo fermo, barriera a 50 ± 1 km/h, condizioni di massa, regolazione sedili, serrature, sistemi di bloccaggio porte e stato di carica del REESS. 

I criteri prestazionali si concentrano sui parametri biomeccanici misurati sul manichino laterale (EUROSID/ES-2): HPC ≤ 1.000 per la testa; limiti per deformazione costole (RDC ≤ 42 mm) e criterio viscoso (VC ≤ 1,0 m/s, con periodo transitorio di due anni in cui il VC è solo registrato ma non determinante), forza sulla sinfisi pubica (PSPF ≤ 6 kN) e forza addominale (APF ≤ 2,5 kN interni). 

Per i veicoli elettrici e a idrogeno, la “nuova regola applicabile” è l’integrazione organica dei requisiti di sicurezza elettrica e di integrità dell’impianto a idrogeno nelle prove di urto laterale:

  • limiti di tensione residua
  • energia elettrica immagazzinata
  • resistenza di isolamento
  • protezione IPXXB
  • assenza di fuoriuscite di elettrolita nell’abitacolo
  • prevenzione di incendio/esplosione del REESS
  • limiti di perdita di idrogeno e di concentrazione in abitacolo e vano bagagli, con protocolli di misura specifici per idrogeno ed elio

Completano il quadro le disposizioni su:

  • modifica del tipo
  • revisione/estensione dell’omologazione (con soglie di variazione di massa dell’8% e possibilità di prove parziali)
  • conformità della produzione
  • sanzioni e cessazione, nonché un articolato apparato tecnico di allegati (barriera, manichino, prove di certificazione, prove parziali, procedure per veicoli elettrici e a idrogeno). 

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