Guida in stato di ebbrezza e abnormità strutturale del provvedimento che non applichi la sostituzione dei LPU
09 Giugno 2026
Massime In tema di circolazione stradale, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, in accoglimento di rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, può sostituire, ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter c.p.p., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis C.d.S., non ostandovi la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell'originaria componente detentiva della sanzione, necessariamente disposta all'atto dell'emissione del decreto. È abnorme, in quanto adottato in assoluta carenza di potere e lesivo dei diritti del condannato, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettata l'istanza di sostituzione della pena inflitta con decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., la sostituisca con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 20-bis c.p. e 56-bis l. n. 689/1981, invece di provvedere ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter c.p.p. Il caso Il ricorrente era stato condannato con decreto penale di condanna, emesso dal Gip del Tribunale di Campobasso, alla pena finale di € 1.200,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7 C.d.S. Tale pena era stata determinata, anche previa sostituzione della pena detentiva di mesi tre in € 450,00 di ammenda ex art. 459, comma 1-bis (€ 450,00 corrispondenti alla pena detentiva di mesi 3 di arresto, oltre ad € 750,00 di ammenda, per complessivi € 1.200,00 di ammenda). In assenza di opposizione al decreto penale di condanna, la difesa dell’imputato aveva, quindi, tempestivamente richiesto la sostituzione della pena pecuniaria irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., per il quale il citato comma 9-bis richiama, salve le specificazioni in esso contenute, l’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000. Contestualmente era stata depositata la relativa di dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Jesi, ente convenzionato. Il Gip, preso atto di tale istanza ha, tuttavia:
Avverso tale decisione il ricorrente ha dedotto plurimi errori del provvedimento impugnato, concretizzantisi in altrettante plurime contraddittorietà e illogicità manifeste:
La Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, ritenendolo strutturalmente abnorme. La questione Plurime le questioni giuridiche affrontate dalla Corte, al fine di ricostruire il paradigma normativo di riferimento, e giungere alla decisione, quali:
Le soluzioni giuridiche La prima questione era già stata affrontata affermativamente dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo condivisa lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 c.p.p., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla “Riforma Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022) e dal “Correttivo alla riforma Cartabia” (d.lgs. n. 31/2024). Nei casi in cui con il decreto penale di condanna non fosse già stata operata la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, l’imputato, senza presentare opposizione, poteva formulare istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità ex artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S. (Sez. IV, n. 6879/2021, Parolin, Rv. 280934 – 01, operata da Sez. IV, n. 43729/2024, Jaid, Rv. 287127 – 01). Proprio perché la formulazione del comma 9-bisdell’art. 186 C.d.S. prevede che il Gip possa operare la sostituzione già in fase di emissione del decreto penale di condanna, a maggior ragione tale sostituzione può essere operata successivamente, nel caso in cui l’imputato ne avesse fatta esplicita richiesta entro i termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. La Giurisprudenza richiamata ha valorizzato l’istituto del lavoro di pubblica utilità, quale “rito alternativo” in senso lato, riconducibile alla generale categoria della c.d. probation, favorevole all’imputato in quanto l’esito positivo comporta l’estinzione del reato. Conseguentemente, le disposizioni normative che lo prevedono devono essere interpretate in modo da consentire il più ampio e facile accesso all’istituto a tutti i soggetti che ne possano beneficiare. Successivamente, la Sezione quarta della Corte di cassazione (n. 43729/2024, Rv. 287127 – 02), chiamata a pronunciarsi su di una peculiare fattispecie relativa a richiesta di sostituzione presentata antecedentemente alla vigenza del d.lgs. n. 150/2022, rimasta inevasa da parte del Gip, ha ritenuto che questi non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale non opposto, sul rilievo della ritenuta impossibilità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., ma avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato. Anche in questo caso, all’esito di una lettura di sistema, costituzionalmente orientata degli artt. 459 c.p.p. e 186, comma 9-bis C.d.S. a tutela del diritto di difesa, è stata ammessa la possibilità di ricorrere per Cassazione ex art. 461, comma 6 c.p.p., avverso la dichiarazione di esecutività del decreto penale per mancata opposizione nonostante l’inevasa richiesta di sostituzione della pena, considerandola alla stregua di una dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione. Rileva la Corte, come proprio la lettura costituzionalmente orientate dell’art. 459 c.p.p., quanto alla sostituibilità della pena irrogata con decreto penale con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis C.d.S.,, sembra aver ispirato il legislatore delegato nella formulazione del comma 1-ter del citato articolo 459, introdotto nel 2022 e modificato nel 2024. Effettivamente, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, esplicita che lo schema del comma 1 ter è ispirato a quanto prospettato da Sez. 4, n. 6879/2021, al fine di “semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo” (il riferimento è a alla parte seconda della relazione illustrativa, in G.U., 19 ottobre 2022, supplemento straordinario n. 5, serie speciale n. 245, pag. 350 e ss., 404 e ss., 408 e ss. e, in particolare pag. 411 e 412). La Corte di Cassazione, pertanto, richiamate le medesime ragioni poste alla base della già evidenziata lettura dell’art. 459 c.p.p., nella sua formulazione antecedente alla «Riforma Cartabia», conclude nel ritenere obbligata anche la lettura costituzionalmente orientata dall’attuale comma 1 ter, nel senso della sua applicabilità anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis C.d.S., così come per quello ex art. 187, comma 8-bis C.d.S. Si riafferma come lo schema operativo introdotto dal comma 1-ter dell’art. 459 c.p.p., post Riforma Cartabia, sia ispirato a quello già interpretativamente prospettato dalla pronuncia n. 6879/21 della Sez. IV, “per semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità” (cfr. rel. Illustrativa cit.). Trattasi di procedimento volto a consentire la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità anche dopo l’adozione del decreto penale di condanna, che coordina la peculiarità del procedimento per decreto con le esigenze del lavoro di pubblica utilità, nell’ottica deflattiva di evitare opposizioni finalizzate solo a tale fine. Si evidenzia come lo schema risulti coerente anche con quello introdotto, dalla stessa riforma, con l’art. 545-bis c.p.p., basato sul modello del c.d. sentencing di matrice anglosassone: strutturato come procedimento plurifasico finalizzato all’accertamento dei presupposti per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (così come è coerente al similare procedimento previsto nel giudizio d’appello dall’art. 1-bis inserito dal d.lgs. n. 31/2024 nell’art. 598-bis c.p.p.). Lo stesso comma 1 ter dell’art. 459 c.p.p. è, quindi, stato modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024, dall’art. 2, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 31/2024, introducendo un procedimento a formazione progressiva volto alla verifica dei presupposti per la sostituzione, secondo il seguente schema:
Secondo questo schema, rileva la Corte, la sostituzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 56 l. n. 689/1981, opera sulla “pena detentiva” che, nella prima fase (a) è stata oggetto di sostituzione con “pena pecuniaria”. Ebbene, stante le premesse sistematiche di matrice costituzionale che rendono ammissibile, ex art. 459, comma 1-ter c.p.p., anche la sostituzione della pena ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., la Corte di Cassazione afferma non osti, nel caso di specie, il seppur consolidato principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni (da pena detentiva a pena pecuniaria sostitutiva e da quest’ultima in lavoro di pubblica utilità sostitutivo) ex plurimis affermato da Sez. IV, n. 27519/2017; Sez. IV, n. 48348/2023. Nel caso in esame dunque il lavoro di pubblica utilità sostituirà sia la componente detentiva originaria della pena che la componente ab origine pecuniaria della stessa. L’opposta interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. e si porrebbe in contrasto con le finalità deflattive sottese all’introduzione della norma. Si negherebbe, infatti, per ogni decreto penale di condanna già emesso per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica, la possibilità di ottenere la successiva sostituzione della pena ex artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S. La Corte evidenzia come per tali reati, “o il decreto nasce ab origine con la pena sostituita, oppure, potendosi con il decreto penale irrogare solo una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, ed essendo prevista per la fattispecie in esame una pena congiunta (detentiva e pecuniaria), dovrà trattarsi necessariamente di un decreto penale la cui componente detentiva dovrà essere stata sostituita ab origine in pena pecuniaria.” Si verrebbe, inoltre, a creare una irragionevole disparità di trattamento tra chi sia destinatario di decreto penale di condanna a pena già sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ex artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S. e chi, al solo fine di ottenere tale sostituzione, dopo l’emissione del decreto penale, fosse costretto a dover proporre opposizione, perdendo anche i benefici sanzionatori del rito previsti dall’art. 459, comma 2 c.p.p. Conclusivamente, e diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, il Gip che abbia emesso il decreto penale, a fronte di rituale istanza e sussistendone i presupposti, dovrà sostituire la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena. La Corte, in accoglimento del ricorso, ha pertanto ritenuto che il provvedimento impugnato, “ancorchè caratterizzato da articolato apparato motivazionale relativo a fattispecie implicante l’applicazione di norme processuali di nuovo conio e di non agevole interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata”, ma fondato su plurime violazioni di legge, fosse strutturalmente abnorme per assoluta carenza di potere, tale da pregiudicare diritti e facoltà dell’imputato ed esorbitante dagli sbocchi che l’ordinamento giuridico attribuisce al Gip all’esito dell’adozione di un decreto penale. In proposito le Sezioni Unite richiamate nella decisione (sent. n. 10869/2024, del 12.12.2024, dep. 18.03.2025) hanno qualificato strutturalmente abnorme “il provvedimento che si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di carenza di potere ovvero quanto esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di «carenza di potere in concreto». In entrambe le ipotesi si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere che integra gli estremi del vizio dell’abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.” Osservazioni La sentenza in commento, mediante il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, che avevano già offerto una lettura costituzionalmente orientata e secondo la logica deflattiva dell’istituto della sostituzione del lavoro di pubblica utilità a seguito di emissione di decreto penale di condanna, ha il pregio di aver chiarito, si auspica definitivamente, l’applicabilità dell’art. 459, comma 1-ter c.p.p. anche alle istanze di sostituzione “speciali” previste dagli art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S., ad evitare inutili e gravose opposizioni. Seppure, infatti, sia sempre possibile per l’imputato chiedere la sostituzione della pena anche mediante l'opposizione al decreto penale, in tale ipotesi il calcolo dei giorni di lavoro di pubblica utilità applicabile avrebbe una pena di riferimento più alta rispetto a quella determinata, ex art. 459, comma 2 c.p.p., nel decreto penale opposto. Proprio questa disparità di trattamento è stata ritenuta costituzionalmente irragionevole e lesiva, oltre che del diritto di difesa, anche della ratio deflattiva dell’istituto. Poichè, come evidenziato anche nella pronuncia, la modifica del comma 1 ter della norma, ad opera delle riforme Cartabia e Correttivo Cartabia, derivi da una sostanziale “normazione” della giurisprudenza venutasi a creare in materia, ben ci si sarebbe potuti aspettare che il legislatore fosse maggiormente attento, così da ricomprendere in seno alla disposizione, anche l’ipotesi, peraltro largamente applicata, della sostituzione del lavoro di pubblica utilità prevista per la guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica, ad evitare applicazioni lesive del diritto di difesa come quella esaminata. |