Cadute su strade e marciapiedi e responsabilità da cosa in custodia: la Cassazione mette un freno ai risarcimenti negati
10 Giugno 2026
Massima Incorre in vizio di motivazione il giudice che afferma la mancanza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode ed esclude al contempo la responsabilità del custode a fronte di un comportamento del danneggiato che non verifica essere stato almeno colposo. Il caso Il giudizio trae origine dalla caduta di una cittadina su una scalinata pubblica del Comune di Imperia, avvenuta a causa del cedimento improvviso di un gradino. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la tesi del Comune, attribuendo un concorso di colpa alla danneggiata. Tale decisione si fondava sulla presunzione che la donna, abitando nelle vicinanze, fosse a conoscenza dello stato di degrado della scala e avesse agito incautamente nel percorrerla, nonostante fosse la via più breve per raggiungere i cassonetti dei rifiuti. La Corte di Cassazione è stata investita della questione a seguito del ricorso della danneggiata, che lamentava un'errata valutazione della propria condotta colposa. La questione Quali sono i criteri con cui il giudice di merito deve valutare la colpa della vittima nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.? In particolare: la semplice conoscenza dello stato dei luoghi o la prevedibilità generica del pericolo sono sufficienti a integrare il caso fortuito interruttivo del nesso eziologico, o è invece necessaria un'analisi concreta e rigorosa della specifica condotta negligente e della sua incidenza causale? Le soluzioni giuridiche L'orientamento consolidato: la condotta del danneggiato come fattore interruttivo del nesso causale Con l'ordinanza n. 5069 del 6 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene con decisione su un orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha visto un numero crescente di richieste di risarcimento, avanzate ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, respinte sulla base di una generica e spesso presunta "colpa" del danneggiato. L'articolo 2051 del Codice Civile stabilisce una forma di responsabilità oggettiva: chi ha una cosa in custodia (come un Comune per le sue strade o un condominio per le parti comuni) è responsabile dei danni che questa provoca, a meno che non provi il "caso fortuito". Per anni, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato la nozione di caso fortuito fino a includervi, con sempre maggiore frequenza, il comportamento della vittima stessa. Si è quindi consolidato un principio secondo cui, se il pericolo era prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza, la condotta imprudente del danneggiato assume un'efficienza causale tale da interrompere il nesso tra la cosa e il danno, degradando la prima a mera "occasione" dell'evento (Cass. Civ., Sez. 3, N. 21675 del 20-07-2023). In altri termini, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c. - richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più il pericolo è prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza, tanto maggiore sarà l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico (secondo un criterio probabilistico di regolarità causale) quando essa presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da porsi come causa esclusiva del danno (in questo senso si era espressa già Cass. Civ., Sez. 6, n. 17921 del 27-08-2020). Questo schema, tuttavia, ha dato luogo nella prassi applicativa a una deriva: il richiamo al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. ha finito talvolta per assumere una valenza impropria, quasi a fondare un implicito sillogismo per cui ogni condotta disattenta del danneggiato verrebbe a porsi, di per sé, come violazione di tale dovere, con conseguente attenuazione – se non esclusione – della responsabilità del custode. Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito più recente (cfr. Trib. Milano, sent. n. 5767/2025; Trib. Milano, sent. n. 7847/2025), il normale impiego del bene non può mai comportare responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. in assenza della prova di un'anomalia o insidia della res che abbia determinato il danno. Il percorso motivazionale dell'ordinanza n. 5069/2026: la censura della "motivazione apparente" Il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte riguardava, come anticipato, una cittadina caduta su una scalinata pubblica del Comune di Imperia, a causa del cedimento di un gradino. La Corte d'Appello aveva attribuito una parte della colpa alla donna, ritenendo che, abitando nelle vicinanze, conoscesse lo stato di degrado della scala e avesse agito incautamente nel percorrerla, pur essendo la via più breve per raggiungere i cassonetti dei rifiuti. La Cassazione ha ribaltato questa visione, accogliendo il ricorso della danneggiata con una motivazione dirompente. I giudici di legittimità hanno censurato la sentenza d'appello per non aver individuato in concreto in cosa sarebbe consistita la colpa della vittima. La Corte territoriale, infatti, non ha specificato quale condotta "avventata o comunque incauta" la donna avesse tenuto. La Suprema Corte sottolinea un punto cruciale: è sostanzialmente incontestato che la danneggiata, nell'effettuare la discesa, avesse appoggiato il piede su di un gradino che aveva ceduto sotto il suo peso, ma che non risultava già essere scalfito, diruto, divelto, corroso dagli agenti atmosferici o scivoloso per erba o muschio. Il ragionamento della Corte d'Appello è stato giudicato viziato da una "motivazione apparente" e da un'aporia logica. I giudici di merito avevano dato per scontata la negligenza della vittima per il solo fatto che l'evento si fosse verificato. Non si può, afferma la Cassazione, presumere la colpa dalla semplice conoscenza dei luoghi, specialmente quando il cedimento non era prevedibile da un esame visivo del singolo gradino. Il criterio rigoroso imposto dalla Suprema Corte Questa ordinanza si pone in linea con un filone giurisprudenziale più rigoroso, che mira a riequilibrare le posizioni del custode e del danneggiato. Già in passato, la Cassazione aveva chiarito che la mera condotta negligente della vittima non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del custode, richiedendosi anche che la stessa si connoti come "caso fortuito" e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (v. Cass. 16/02/2021, n. 4035: «non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima»). Per integrare il caso fortuito, quindi, non basta una qualsiasi disattenzione, ma è necessaria una condotta che presenti «caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno». L'ordinanza n. 5069/2026 fa un passo ulteriore, traducendo questo principio in un preciso onere per il giudice di merito. Non basta affermare che la vittima «avrebbe dovuto essere più attenta», ma è necessario specificare quale regola di cautela sia stata violata e come tale violazione abbia avuto un'incidenza causale concreta e provata. La colpa non può essere una clausola di stile per rigettare la domanda, ma deve emergere da un'analisi fattuale dettagliata. Osservazioni In definitiva, la decisione riafferma che la responsabilità per i danni da cose in custodia è una garanzia per l'utente. Il dovere di autoresponsabilità del cittadino, pur fondamentale, non può trasformarsi in un pretesto per giustificare l'inerzia del custode. In questa prospettiva, il richiamo al principio di solidarietà ex art. 2 della Costituzione italiana ha talvolta finito – nella prassi applicativa – per assumere una valenza impropria, quasi a fondare un implicito sillogismo: poiché l'ordinamento richiede al consociato un dovere di ragionevole cautela verso sé e verso gli altri, ogni condotta disattenta o imprudente del danneggiato verrebbe a porsi, di per sé, come violazione di tale dovere, assumendo così un rilievo causale assorbente, con conseguente attenuazione della responsabilità del custode. Un simile schema argomentativo, tuttavia, rischia di deformare il significato costituzionale della solidarietà, trasformandola da criterio di equilibrio tra posizioni soggettive in uno strumento di surrettizia attenuazione della responsabilità del custode. Il principio solidaristico, infatti, non può essere piegato a giustificare un generalizzato obbligo di auto-protezione tale da esonerare il soggetto tenuto alla custodia dall'adozione delle misure idonee a prevenire il danno. È proprio in questa deriva applicativa che si spiega come, in molti casi, l'intero onere della cautela sia stato di fatto traslato sul cittadino, fino a far assurgere la mera conoscenza dei luoghi o la visibilità del pericolo a ragioni pressoché automatiche di esclusione del risarcimento, in quanto idonee a integrare il caso fortuito. Vale la pena segnalare che la giurisprudenza di merito più recente – in particolare il Tribunale di Milano – ha percorso sentieri in parte analoghi, valorizzando la visibilità e l'evitabilità dell'ostacolo quale elemento determinante per escludere la responsabilità del custode (cfr. Trib. Milano, sent. n. 5767/2025, in materia di caduta in monopattino su canalina passacavi chiaramente visibile e contrassegnata da colorazione differenziata; Trib. Milano, sent. n. 7847/2025, in materia di chiusura delle porte di ascensore in assenza di anomalie nel funzionamento). In quelle pronunce, tuttavia, il giudice procedeva a un'analisi concreta e circostanziata della condotta del danneggiato, individuando in modo preciso le cautele omesse e la loro incidenza causale. In particolare, riporta la pronuncia n. 7847/2025 «la condotta colposa del danneggiato è imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essa costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata (Cass. n. 17443 del 2019; Cass. n. 9315 del 2019)». Esattamente il tipo di scrutinio che l'ordinanza n. 5069/2026 esige, e che la Corte d'Appello di Imperia aveva invece omesso. Sarà ora compito dei tribunali applicare questo principio, assicurando che ogni richiesta di risarcimento sia valutata non sulla base di presunzioni, ma sull'effettiva e concreta dinamica dei fatti. |