RCA, franchigia differenziata all’esame della Cassazione

La Redazione
11 Giugno 2026

La Cassazione, con ordinanza n.10797/2026 torna sul tema delle clausole RCA che prevedono una franchigia più elevata per chi si rivolge a carrozzerie non convenzionate. Secondo gli Ermellini, la verifica della vessatorietà deve considerare l’intero assetto contrattuale e l’eventuale compressione della libertà del consumatore nella scelta del riparatore.

La previsione di una franchigia più elevata per gli assicurati che scelgono di riparare il veicolo presso carrozzerie non convenzionate con la compagnia assicurativa può integrare una clausola vessatoria se idonea a limitare concretamente la libertà di scelta del consumatore. È il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026, che interviene su una questione di particolare rilievo nel settore della Rc auto e dei rapporti tra compagnie, assicurati e reti di riparazione convenzionate.

La vicenda trae origine dalla cessione del credito indennitario da parte di un assicurato alla carrozzeria che aveva eseguito i lavori di riparazione. La compagnia assicuratrice, nel liquidare il danno, aveva applicato una franchigia del 20%, prevista dal contratto per le riparazioni effettuate presso officine non convenzionate, anziché quella del 15% riservata alle strutture appartenenti alla rete convenzionata.

La clausola era stata contestata davanti al Tribunale di Milano, che ne aveva dichiarato la nullità ritenendola abusiva e lesiva della libertà del consumatore di scegliere il professionista cui affidare la riparazione del veicolo. In secondo grado, tuttavia, la Corte d’appello di Milano aveva ribaltato tale conclusione, reputando valida la previsione contrattuale e rideterminando in diminuzione l’importo dell’indennizzo dovuto.

La Suprema Corte ha invece censurato l’impostazione seguita dai giudici di merito. Secondo gli Ermellini, la questione non può essere ricondotta esclusivamente alla delimitazione dell’oggetto della copertura assicurativa o alla determinazione del rischio assunto dall’assicuratore. Occorre piuttosto verificare se la clausola produca un effetto di condizionamento delle scelte del consumatore, inducendolo a rivolgersi a una rete selezionata di riparatori e penalizzando economicamente il ricorso a operatori esterni.

La Cassazione sottolinea che l’accertamento della vessatorietà non può essere compiuto isolando la singola clausola dal contesto negoziale. In assenza di una specifica trattativa individuale, la valutazione deve essere effettuata alla luce dell’articolo 33 del Codice del consumo, verificando se la previsione determini un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.

In particolare, il giudice del rinvio dovrà stabilire se la franchigia maggiorata finisca per incidere in modo apprezzabile sull’autonomia contrattuale del consumatore e sul suo libero accesso al mercato dei servizi di riparazione.

L’ordinanza richiama l’attenzione sul delicato equilibrio tra strategie commerciali delle compagnie assicurative e tutela della libertà di scelta dell’assicurato, rimettendo alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, il compito di procedere a una nuova valutazione del caso.

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