Danno da perdita del rapporto parentale e para-familiare: la convivenza rileva anche come criterio di quantificazione del danno non patrimoniale?

12 Giugno 2026

La Suprema Corte affronta la questione relativa alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale o para-familiare e, in particolare, alla rilevanza del parametro della convivenza con la vittima primaria previsto dalle tabelle a punti di liquidazione del danno da morte non solo ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, ma anche come criterio di sua quantificazione.

Massime

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale o para-familiare deve tener conto di tutti gli elementi concreti che qualificano la relazione, inclusa la stabile coabitazione, quale fattore idoneo a intensificare il vincolo affettivo. La convivenza non può essere ridotta a mero presupposto del diritto al risarcimento, ma deve essere valorizzata anche come indice qualitativo nella liquidazione del danno.

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o para-familiare, l’espressione “convivenza” può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano “descrittivo”, come fatto storico funzionale a qualificare l’ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall’altro, sul piano “qualitativo”, al diverso fine di valutare l’intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra un’illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni.

Il caso

In un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli una donna, trasportata su uno di essi, subisce lesioni personali che ne causano il successivo decesso avvenuto dopo un intervento chirurgico e a distanza di alcune ore dall’evento. La donna decede con testamento nel quale nomina propri eredi due coniugi componenti della sua famiglia di fatto. Viene così incardinato innanzi al Tribunale di Grosseto procedimento penale nei confronti dei due conducenti imputati del reato di omicidio colposo.

I componenti della famiglia di fatto si costituiscono parte civile nei soli confronti del conducente del veicolo antagonista (e non anche del conducente del veicolo ospitante) e chiedono la sua condanna esclusiva o, in subordine, concorrente nonché il risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.

Il Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, con sentenza 1/7/2000 n. 220, ritenuta la pari responsabilità degli imputati nella causazione del sinistro, condanna entrambi per il reato ascritto alla pena di mesi otto di reclusione con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nonché il solo conducente del veicolo antagonista al risarcimento pro-parte del danno in favore delle costituite parti civili.

La sentenza viene appellata da entrambi i conducenti (anche se nel prosieguo uno di essi rinuncia all’appello) e dal Procuratore Generale. La Corte di Appello di Firenze con sentenza 20/12/2001 n. 3457 conferma la sentenza di primo grado in relazione alla pari responsabilità dei due conducenti e, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, applica agli stessi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata due due mesi. Detta sentenza non viene impugnata e passa in cosa giudicata.

I componenti della famiglia di fatto, in proprio e quali eredi della de cuius, agiscono in sede civile innanzi al Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, nei confronti del conducente, della proprietaria e dell’impresa di assicurazione del veicolo antagonista al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, iure proprio e iure hereditatis.

Radicatasi così la lite in primo grado si costituiscono le parti convenute con unica difesa che resistono e, previa autorizzazione giudiziale, chiamano in causa gli eredi del proprietario (e conducente) del veicolo ospitante (nelle more deceduto) e la sua impresa di assicurazione al fine di porre a loro carico il risarcimento del danno nella misura del concorso di colpa accertato in sede penale.

Nel prosieguo:

  • gli eredi del proprietario (e conducente) del veicolo ospitante restano contumaci;
  • si costituisce l’impresa di assicurazione del veicolo ospitante, che resiste;
  • interviene volontariamente in via adesiva l’impresa di assicurazione coassicuratrice solidale dell’impresa di assicurazione del veicolo ospitante.

Nel corso del giudizio viene espletata attività istruttoria (produzioni documentali ed escussione di testi di parte attrice).

Il Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, con sentenza 22/5/2009 n. 103, pur accertando la corresponsabilità del sinistro in capo ai due conducenti antagonisti nella misura del 50% per ciascuno, rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori (nei confronti dei soli originari convenuti) e compensa tra tutte le parti le spese di lite.

La sentenza viene appellata in via principale dai componenti della famiglia di fatto che lamentano l’errato rigetto delle domande volte a ottenere:

  • iure hereditatis, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla vittima primaria;
  • iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito della morte dalla vittima primaria;
  • iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della morte dalla vittima primaria.

Radicatasi così la lite in sede di appello si costituiscono:

  • le originarie parti convenute con unica difesa che resistono e non ripropongono la domanda nei confronti dei chiamati;
  • l’impresa di assicurazione del veicolo ospitante e la sua coassicuratrice solidale che spiegano appello in via incidentale nei soli confronti dei chiamanti.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 25/2/2016 n. 252:

  • rigetta l’appello principale;
  • accoglie gli appelli incidentali ed estromette l’impresa di assicurazione del veicolo ospitante dal giudizio per non avere gli originari convenuti titolo e legittimazione per la sua chiamata in causa;
  • condanna gli appellanti principali al pagamento delle spese di lite.

La sentenza viene impugnata per Cassazione dai componenti della famiglia di fatto con ricorso fondato su quattro motivi.

Con il primo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento.

I ricorrenti, con tale motivo, sostanzialmente censurano la sentenza gravata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro diritto, iure proprio, al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della morte della convivente.

Con il secondo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 2043, 2059 c.c. e 32 Cost.

I ricorrenti, con tale motivo, sostanzialmente censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha negato il loro diritto a ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale da lucida agonia o catastrofale subito dalla de cuius per le lesioni che l’hanno portata al decesso.

Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., 2043, 2059 c.c. e 2 Cost., la nullità della sentenza e del procedimento e l’omesso esame di fatto decisivo e controverso.

I ricorrenti, con tale motivo, sostanzialmente censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha negato il loro diritto a ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito della morte della convivente e ha ristretto ai familiari di sangue - o al più al convivente more uxorio della vittima - l’ambito soggettivo dei destinatari della tutela risarcitoria.

Con il quarto motivo lamentano, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.

I ricorrenti, con tale motivo, sostanzialmente censurano la sentenza gravata nella parte in cui la Corte territoriale, nel regolamentare le spese processuali, li ha condannati al pagamento delle spese processuali liquidandole per ciascuna parte costituita, senza considerare che le parti costituite erano state assistite da un solo difensore che aveva per tutte svolto la medesima attività difensiva.

Radicatasi così la lite in sede di legittimità resistono, con controricorsi, le imprese di assicurazione.

La Suprema Corte con ordinanza 13/7/2018 n. 18568:

  • accoglie i primi tre motivi;
  • dichiara assorbito il quarto;
  • cassa la sentenza impugnata;
  • rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

I componenti della famiglia di fatto riassumono il giudizio innanzi al giudice di rinvio.

Radicatasi così la lite in sede di rinvio si costituiscono:

  • le originarie parti convenute con unica difesa che resistono;
  • l’impresa di coassicurazione del veicolo ospitante, quale società incorporante l’impresa di assicurazione dello stesso veicolo, che resiste.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 10/2/2022 n. 251:

  • accoglie le domande;
  • condanna il conducente, la proprietaria e l’impresa di assicurazione del veicolo antagonista al risarcimento in favore dei componenti della famiglia di fatto:
  1. del danno non patrimoniale, iure proprio, per la perdita della relazione affettiva con la convivente;
  2. del danno non patrimoniale terminale, iure hereditatis, subito dalla de cuius per avere quest’ultima avuto piena contezza, nelle poche ore di coscienza vissute prima del decesso, dell’imminente fine;
  3. del danno patrimoniale consistito nel rimborso delle spese funerarie;
  • riduce il risarcimento nella misura del 25% per il concorso di colpa della de cuius consistito nella mancata utilizzazione della cintura di sicurezza in occasione del sinistro;
  • condanna le medesime parti convenute al pagamento delle spese di lite
  • da atto del giudicato intervenuto sin dal grado d’appello per le posizioni della chiamata impresa di assicurazione del veicolo ospitante, estromessa dal processo, e della sua coassicuratrice solidale intervenuta a sostegno della prima.

La sentenza viene impugnata per Cassazione dai componenti della famiglia di fatto con ricorso fondato su due motivi.

Con il primo motivo lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c.

I ricorrenti, con tale motivo, sostanzialmente censurano la sentenza gravata nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di uniformarsi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione nella precedente fase di legittimità con particolare riguardo all’avvenuto riconoscimento del concorso di colpa della de cuius nella causazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Con il secondo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.

I ricorrenti, con tale motivo, sostanzialmente formulano tre distinte censure con cui lamentano che la Corte territoriale ha erroneamente:

  • applicato, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima primaria, le c.d. tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma;
  • escluso, ai fini del calcolo, il moltiplicatore collegato alla convivenza con la vittima primaria;
  • utilizzato, quale parametro di qualificazione del rapporto con la vittima primaria, quello riferito alla figura della zia, laddove, il caso di specie avrebbe più correttamente imposto l’applicazione del parametro relativo al risarcimento del danno in favore del figlio per il decesso del genitore.

Radicatasi così la lite in sede di legittimità resiste, con controricorso, l’impresa di assicurazione del veicolo antagonista.

La Suprema Corte con la decisione in commento (Cass. 9/4/2026 n. 8911):

  • rigetta il primo motivo;
  • accoglie la seconda censura del secondo motivo e dichiara inammissibili le altre;
  • cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
  • rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Le questioni

Le questioni giuridiche affrontate dal giudice di legittimità sono varie ma quella più rilevante, oggetto del presente commento, è relativa alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale o para-familiare e, in particolare, alla rilevanza del parametro della convivenza con la vittima primaria previsto dalle tabelle a punti di liquidazione del danno da morte non solo ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, ma anche come criterio di sua quantificazione.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte rigetta il primo motivo di ricorso relativo alla denunciata nullità della sentenza impugnata.

Rileva, in particolare, che con la precedente decisione, seppur aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al conseguimento del risarcimento del danno in relazione alle poste risarcitorie dedotte in giudizio, non era entrata nel merito della relativa entità, con particolare riguardo alle sempre possibili detrazioni connesse all’incidenza del concorso di colpa della vittima primaria, di qui la piena legittimità della decisione del giudice del rinvio nella parte in cui, procedendo alla concreta liquidazione del danno, ha conferito il giusto rilievo all’incidenza del comportamento della danneggiata nella causazione del fatto dannoso.

La Suprema Corte, rilevato che il secondo motivo contiene tre distinte censure:

  • dichiara inammissibile la prima censura relativa alla denunciata erroneità dell’applicazione, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con la vittima primaria, delle c.d. tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma in quanto i ricorrenti non hanno rilevato l’interesse alla proposizione di tale censura atteso che non hanno indicato quale sarebbe stato il maggior importo che avrebbero conseguito in caso di applicazione di un diverso criterio equitativo;
  • dichiara inammissibile la terza censura relativa alla denunciata utilizzazione della figura della “zia” come parametro di riferimento per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in quanto la scelta di tale parametro - riferito al rapporto con una persona estranea alla cerchia familiare, sebbene vicina per ragioni affettive - rientra nell’esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere di valutazione discrezionale connessa alla ricostruzione qualificativa di una relazione non tipicamente prevista dalle tabelle, non censurabile in sede di legittimità;
  • accoglie la terza censura relativa alla denunciata esclusione, ai fini del calcolo, del moltiplicatore collegato alla convivenza con la vittima primaria.

La Suprema Corte, in relazione alla censura accolta, rileva che:

  • «nel contesto logico della pronuncia impugnata, l’espressione ‘convivenza’ risulti utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente incommensurabili) nei diversi ambiti di rilevanza dell’argomentazione, avendo il giudice a quo, da un lato, richiamato la ‘convivenza’ come estremo ‘descrittivo’ al fine di qualificare, sul piano categoriale, l’ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale non astrattamente discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale; e, dall’altro, richiamando lo stesso termine (‘convivenza’) al fine di articolare, sul piano ‘qualitativo’, l’intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita (di fatto) consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione»;
  • «l’indebita confusione tra l’uso categoriale, meramente descrittivo, della ‘convivenza’ e quello d’indole qualitativa, più spiccatamente valutativo della medesima espressione, valga a condurre a potenziali paradossi, appare agevolmente riscontrabile non appena si pensi a quelle relazioni affettive profonde tra persone non legate da relazioni parentali formali che, a seguito di un tempo di significativa convivenza, cessino di condividere la propria abitazione, conservando la piena intensità dei legami di vita affettiva (si pensi al legame che si crea nel tempo tra un adulto e i figli piccoli del proprio convivente, quando questi ultimi, divenuti adulti, lasciano la comunità familiare di origine conservando intatti gli antichi sentimenti)».

La Suprema Corte, pertanto, conclude che «l’affermazione caduta nel discorso del giudice del rinvio (secondo cui il riconoscimento della rilevanza della convivenza sul piano categoriale finirebbe, ove riconosciuta sul piano della qualità della relazione affettiva, per determinare una duplicità della medesima causale risarcitoria), deve ritenersi errata».

La Suprema Corte, infine, rimette al giudice di rinvio «il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli originari attori e la donna deceduta, anche tenendo conto dell’indice della convivenza come estremo di maggiore (o minore) afflittività della perdita subita».

Osservazioni

La decisione della Suprema Corte, in relazione alla censura accolta, appare senz’altro corretta. Queste le ragioni.

Il giudice di merito, in sede di rinvio, in manifesta adesione alla giurisprudenza di legittimità di quel periodo (Cass. 21/4/2021 n. 10579, c.d. “sentenza Scoditti”), ha ritenuto di applicare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma che in quanto fondate sul sistema a punto (all’epoca assente nelle tabelle del Tribunale di Milano) erano in grado di garantire sia una maggiore uniformità sul territorio nazionale, sia prevedibilità, seppur con i necessari adattamenti rispetto alla peculiarità del caso concreto atteso che la relazione familiare non era tipicamente prevista dalle tabelle.

Lo stesso giudice, pertanto:

  • ha applicato il moltiplicatore per la “zia-nipote” in quanto ha assimilato in tale rapporto familiare quello della vittima primaria con le vittime secondarie;
  • ha applicato gli altri moltiplicatori previsti dalle tabelle con l’esclusione, però, di quello per la “convivenza” in quanto il titolo del diritto fatto valere era fondato esclusivamente su questa, prescindendo dal rapporto di parentela o di coniugio, a pena di duplicazione della medesima causale.

La Suprema Corte, negli anni, ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato che il rapporto di convivenza va inteso non solo in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima primaria, ma, nella sostanza, quale stabile legame tra due o più persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione (Cass. pen. 6/5/2026 n. 16877; Cass. 5/5/2026 n. 12694; Cass. 13/10/2025 n. 27321; Cass. 13/4/2018 n. 9178; Cass. 21/3/13 n. 7128).

La Suprema Corte, nel caso in esame, ha ritenuto che il giudice del rinvio ha utilizzato l’espressione “convivenza” con modalità differenti (e reciprocamente incommensurabili) in quanto:

  • da un lato, ha richiamato la “convivenza” come estremo descrittivo al fine di qualificare, sul piano categoriale, l’ambito delle relazioni affettive ritenute idonee a esprimere un valore sociale non astrattamente discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale;
  • dall’altro, ha richiamato lo stesso termine (convivenza) al fine di articolare, sul piano qualitativo, l’intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita (di fatto) consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione.

La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che tale indebita confusione tra l’uso categoriale, meramente descrittivo, della convivenza e quello d’indole qualitativa, più spiccatamente valutativo della medesima espressione - che ha portato il giudice di rinvio a non applicare, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto familiare, il moltiplicatore previsto dalle tabelle romane per la “convivenza” - è errata.

Deve ritenersi, pertanto, che - in tema di danno da perdita del rapporto parentale o para-familiare - la convivenza:

  • non può essere ridotta a mero presupposto del diritto al risarcimento, ma deve essere valorizzata anche come indice qualitativo nella liquidazione del danno;
  • rileva, quindi, non solo ai fini della risarcibilità (an debeatur), ma anche come criterio di quantificazione del danno non patrimoniale (quantum debeatur);
  • non può essere esclusa (come parametro) nel calcolo per la liquidazione per evitare duplicazioni: essa, infatti, costituisce un indice dell’intensità del legame affettivo, da valorizzare nella liquidazione del danno da perdita del rapporto.

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