Famiglia allargata, risarcibile il danno da rapporto parentale

La Redazione
15 Giugno 2026

La lesione del rapporto parentale è risarcibile anche quando il pregiudizio investe una famiglia allargata stabilmente convivente. Lo chiarisce la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15532 del 21 maggio 2026, ribadendo che il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, sulla base di elementi fattuali sintomatici dell’effettivo sconvolgimento della vita familiare.

La Cassazione conferma che il danno da lesione del rapporto parentale può essere risarcito anche al convivente stabilmente inserito in una famiglia allargata. Decisiva, ai fini della prova, la valorizzazione di presunzioni fondate su convivenza, età, gravità delle lesioni e radicale mutamento della vita domestica.

La vicenda trae origine da un gravissimo sinistro stradale. Una giovane donna, trasportata su un ciclomotore, riportava lesioni di eccezionale gravità, fino all’amputazione parziale di un arto. Dopo l’incidente, la madre, il padre, il fratello minore e il nuovo compagno della madre agivano per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’evento lesivo e dal radicale mutamento degli equilibri domestici.

In primo grado, il Tribunale riconosceva il risarcimento alla vittima primaria e ai familiari, ma escludeva il nuovo marito della madre, ritenendo non provato in modo sufficiente un suo pregiudizio personale apprezzabile. In appello, la Corte milanese ampliava la tutela in favore del fratello minore, valorizzando la giovane età, la convivenza con la sorella, la gravità delle lesioni e l’alterazione profonda delle abitudini di vita. Restava, invece, fermo il rigetto per il convivente, sul rilievo della genericità delle allegazioni e dell’irrilevanza della prova testimoniale richiesta.

La Suprema Corte censura tale impostazione e accoglie il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione della sentenza d’appello era solo apparente, perché non spiegava per quale ragione gli stessi indici presuntivi ritenuti decisivi per il fratello minore non potessero valere anche per il convivente, stabilmente inserito nel medesimo nucleo familiare. In presenza di identici elementi fattuali, un diverso esito decisorio impone una motivazione puntuale e logicamente coerente, che nella specie mancava.

La Cassazione richiama così il principio per cui il danno da lesione del rapporto parentale è configurabile anche nelle famiglie allargate, purché sia dimostrata una concreta e stabile relazione affettiva e di vita comune. La prova presuntiva è pienamente ammissibile quando emergano circostanze quali convivenza, partecipazione alla quotidianità, età dei soggetti coinvolti e gravità dell’evento lesivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame fondato su una motivazione effettiva, completa e non meramente assertiva.

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