Rettifica della classificazione ai fini previdenziali e limiti alla retroattività

10 Giugno 2026

La rettifica della classificazione ai fini previdenziali operata d’ufficio dall’Inps, ai sensi dell’art. 3, comma 8, l.. n. 335/1995, produce effetti retroattivi se il datore ha omesso di comunicare i mutamenti intervenuti nell’attività?

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’interpretazione dell’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, ha più volte precisato che tale disposizione - nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha valenza generale, di talché essa è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti dell’attività datoriale operata dall'Inps dopo l’entrata in vigore della l. n. 335/1995. Tale ricostruzione ermeneutica trova fondamento in una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma in questione, volta a uniformare il trattamento di imprese di identica natura e attività, ma disomogenee nella classificazione, considerato che l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale non implica anche la retrodatazione del nuovo inquadramento, il che vale anche quanto la variazione è operata ex officio dall’Inps. La regola della irretroattività degli effetti non trova, però, applicazione qualora, nel momento iniziale dell'attività imprenditoriale, vi sia stato un comportamento positivo e volontario del datore di lavoro tale da determinare un inquadramento errato (es. inoltro di dichiarazioni inesatte), ma in tali ipotesi non può essere ricompreso anche il caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. (Cfr.: Cass., sez. lav., 3 marzo 2026, n. 4780; Cass., sez. lav., 24 maggio 2019, n. 14257; Cass., sez. lav., 13 febbraio 2018, n. 3460).

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