La Cass. n. 8793/2026 analizza quando le attribuzioni economiche tra coniugi, in particolare i versamenti per l’acquisto della casa familiare o sul conto cointestato, superano il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia e integrano un ingiustificato arricchimento, azionabile in ripetizione.
Massima
Quando la prestazione patrimoniale risulta sproporzionata rispetto alla condizione del coniuge, o comunque non adeguata al patrimonio complessivo, non può ritenersi effettuata in adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio e, quindi, può essere oggetto di ripetizione.
Il caso
In seguito alla cessazione del rapporto coniugale, la ex moglie aveva introdotto un giudizio ordinario chiedendo che l’ex coniuge fosse condannato a versarle l’importo di € 523.000,00 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Fatto costitutivo della domanda era la circostanza che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano venduto un immobile in comproprietà e avevano utilizzato il corrispettivo per acquistare altra abitazione che, però, per ragioni fiscali, era stato intestato esclusivamente al marito.
Assumeva quindi che, venuto meno il rapporto coniugale, si era determinato un depauperamento della donna e un ingiustificato arricchimento del convenuto.
L’ex marito si era difeso eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda per difetto del requisito di sussidiarietà e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la restituzione delle somme che durante il matrimonio egli aveva versato sul conto corrente cointestato ad entrambi, sino alla concorrenza della somma richiesta con la domanda introduttiva.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda (per un importo inferiore rispetto a quello richiesto) e respinto l’eccezione e la riconvenzionale evidenziando:
che la donna aveva dimostrato il proprio apporto economico all’acquisto dell’immobile,
che il pagamento non poteva essere considerato donazione indiretta, né adempimento di una obbligazione naturale o di un dovere coniugale.
La Corte di appello aveva poi respinto il gravame dell’ex marito, che ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La questione
Quali sono i requisiti per affermare che gli apporti dei coniugi durante il matrimonio non rientrano nel dovere di contribuire alle necessità della famiglia e, quindi, si configura un arricchimento ingiustificato dell’altro coniuge, che fa sorgere il diritto alla restituzione.
Le soluzioni giuridiche
Nei rapporti tra i coniugi le attribuzioni economiche effettuate dall’uno in favore dell'altro durante il matrimonio sono regolate sia dalle norme specifiche relative ai diritti e doveri dei coniugi, sia da quelle relative alle obbligazioni civili. L'art. 143 c.c., infatti, sancisce che ciascun coniuge è tenuto a prestare assistenza materiale e a contribuire ai bisogni della famiglia "in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo".
Gli apporti economici di ognuno, durante il matrimonio, inoltre, possono essere considerati adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., trattandosi di espressione della solidarietà coniugale e, pertanto, le prestazioni spontaneamente eseguite in ossequio a un dovere morale e sociale ed aventi una “causa familiare” non sono ripetibili.
Per queste ragioni si afferma – in linea generale – che non sussiste un diritto al rimborso delle somme versate da un coniuge per far fronte ai bisogni della famiglia in costanza di matrimonio, neppure a seguito di separazione o divorzio o interruzione della convivenza.
Al riguardo, una delle questioni che più di frequente sono sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria è quella relativa ai contributi per l’acquisto della casa familiare, sia con riferimento al pagamento delle rate del mutuo eventualmente acceso a tale scopo, sia in relazione ai versamenti effettuati direttamente dalle parti a titolo di corrispettivo.
Con riferimento alle rate del mutuo cointestato, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023, ha statuito che i versamenti — effettuati in costanza di convivenza — costituiscono adempimento dell'obbligo di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che il coniuge che ha effettuato per intero i pagamenti non ha diritto al rimborso del 50% dall'altro.
Il diritto alla ripetizione può sorgere esclusivamente a far data dalla separazione, laddove le rate siano state pagate esclusivamente, o in misura superiore alla metà, da uno dei coniugi, ma a condizione che tale accollo non costituisca una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento giudizialmente previsto.
Per quanto attiene invece ai versamenti effettuati direttamente al momento dell’acquisto, si ritiene che il coniuge che ha effettuato il pagamento possa esperire l'azione generale di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041 c.c., solo laddove sia dimostrato che l’attribuzione economica non costituisce adempimento dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. né di una obbligazione naturale e, pertanto, sia del tutto priva di una “giusta causa”.
Già con l’ordinanza n. 23471 del 2 settembre 2024 la terza sezione della Corte di Cassazione aveva chiarito che “le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell’altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia. Detto altrimenti, la proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens”.
In merito ai versamenti effettuati sul conto corrente comune (oggetto della domanda riconvenzionale del marito) la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la presunzione di contitolarità in parti uguali, desumibile dall'art. 1298, comma 2, c.c., ha carattere relativo e può essere superata mediante prova contraria — anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti — da parte di chi dimostri che le somme provengono in via esclusiva da apporti propri.
Di recente Cass. civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2025, n. 1643, ha confermato il principio in una fattispecie in cui le somme confluite sul conto cointestato provenivano da assegni circolari nominativi intestati esclusivamente a uno dei coniugi, circostanza ritenuta determinante per vincere la presunzione di comproprietà (in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 28994 e di Cass. civ., Sez. VI, 17 maggio 2019, n. 13465).
Se, invece, il conto è stato alimentato da versamenti di entrambi i coniugi — anche in misura diseguale — la presunzione di contitolarità rimane ferma e nessuno dei due può rivendicare la proprietà esclusiva delle somme (Cass. civ., Sez. I, ord. 17 ottobre 2023, n. 28772).
Sia con riguardo ai versamenti sul conto corrente comune, sia con riferimento ai pagamenti effettuati direttamente da un coniuge, si deve altresì considerare che possono essere qualificati anche come donazioni indirette (circostanza che ha conseguenze anche in materia successoria).
L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il versamento, di per sé, non può costituire donazione indiretta, in quanto l'animus donandi non può essere presunto sulla base della mera cointestazione o della presenza del vincolo di coniugio, ma deve risultare da elementi concreti, univoci e concludenti, e l’onere di dimostrare la volontà liberale grava su chi intende far valere le conseguenze giuridiche, non potendo operare alcun automatismo (Cass. civ., Sez. II, 5 agosto 2025, n. 22613).
Nel caso in esame, l’ex marito si era difeso eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità della domanda per difetto del requisito di sussidiarietà e, nel merito, sostenendo che il versamento di denaro da parte della moglie per acquistare la casa intestata esclusivamente a lui costituisse un atto di liberalità, assumendo che i pagamenti tra coniugi devono essere qualificati quali donazioni indirette.
Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza resa dalle Sezioni Unite in data 5 dicembre 2023, n. 33954, la quale ha statuito che l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione — fondata sul contratto, sulla legge o su clausole generali — si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando invece preclusa ove la domanda principale sia rigettata per prescrizione, decadenza o carenza di prova (criterio della "sussidiarietà in astratto temperata").
Non è quindi consentita una lettura “assolutistica” del principio di sussidiarietà in astratto, che, in concreto consentirebbe la paralisi dell’azione di arricchimento semplicemente allegando che in astratto, sarebbe esperibile un rimedio diverso.
Nella sentenza impugnata, la corte d’appello aveva accertato che le alternative indicate dalla difesa del marito in realtà difettavano dei requisiti minimi per giustificare l’esperimento di un’azione diversa rispetto all’azione di arricchimento e, pertanto, il motivo è stato respinto.
Nel merito, la Suprema Corte – pur dichiarando il motivo inammissibile, poiché la verifica della sussistenza dell’animus donandi costituisce una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità – ha comunque precisato che la corte territoriale aveva correttamente motivato la propria decisione rilevando che la partecipazione della moglie all’acquisto non era supportata da causa donandi, ma si collocava nella “area funzionale della sistemazione abitativa familiare”, peraltro connotata da una sproporzione economica tale da escluderne l’assorbimento nella logica della liberalità e al contempo da renderne non riconducibile l’esborso al dovere di contribuzione ex art. 143 c.c.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale di restituzione della metà delle somme accreditate nel tempo dal marito sul conto corrente cointestato, la Cassazione ha ribadito che “In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.”
Gli ermellini hanno quindi analiticamente indicato le diverse modalità in cui può concretamente estrinsecarsi il dovere di cui all’art. 143 c.c. evidenziando che:
a) la “capacità di lavoro professionale” è parificata alla “capacità di lavoro domestico”, per cui l’apporto del coniuge “lavoratore” ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di colui che provvede “alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli)”;
b) il dovere di contribuzione è per i “bisogni della famiglia” e, quindi, va inteso in senso solidaristico e ampio, ovvero nell’interesse collettivo della famiglia (a titolo di esempio, si indicano il mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze da adibire ad abitazione, effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell’altro coniuge per poterla abitare insieme, partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni, fare la spesa e cucinare, curare la casa – anche con l’aiuto di una domestica – e occuparsi dei figli nel pomeriggio e del proprio lavoro al mattino);
c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni;
d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi che accordarsi affinché uno di essi svolga esclusivamente un’attività casalinga o svolga un lavoro professionale part time al fine di occuparsi della casa e dei figli, ma non può mai venire meno completamente (sarebbe quindi nullo un accordo che prevedesse che uno non svolgerà alcuna attività lavorativa, neppure domestica);
e) quello di contribuire ai bisogni della famiglia è un obbligo di natura personale in quanto, pur avendo un contenuto economico, ha la funzione di assolvere al dovere della solidarietà familiare.
Fatta tale premessa, l’ordinanza precisa che la legge non determina la “misura minima” del contributo che ciascun coniuge è tenuto a fornire alla famiglia, né come devono essere ripartiti tra i vari pagamenti tipici dello svolgimento della vita familiare e, di conseguenza, per determinare l’entità della contribuzione si deve fare riferimento sia alle “sostanze di cui dispone ciascun coniuge” (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l’impegno monetario di maggiore consistenza), sia agli apporti di ciascuno al momento delle nozze e a tutte le diverse modalità di contribuzione, ivi compresi beni personali e il lavoro domestico.
Quando la prestazione patrimoniale risulta sproporzionata rispetto alla condizione del coniuge, o comunque non adeguata al patrimonio complessivo, si può ritenere che esuli dall’adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio e, quindi, può essere oggetto di ripetizione.
Al riguardo, nella sentenza impugnata la Corte d’appello aveva evidenziato, da un lato, che il richiedente non aveva allegato elementi idonei a determinare con precisione quali fossero i singoli versamenti che avevano determinato un ingiustificato arricchimento e, dall’altro, che trattandosi di versamenti effettuati in un lungo arco temporale, non era stata fornita prova alcuna di una destinazione diversa rispetto ad una fisiologica contribuzione alla vita familiare atteso che l’ammontare – sebbene elevato – era congruo rispetto alla capacità reddituale del marito.
Osservazioni
L’applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con l’ordinanza 8793 dell’8 aprile 2026 ha portato, da un lato, al riconoscimento dell’indennizzo richiesto dalla moglie, in quanto la somma di denaro dalla medesima versato per l’acquisto dell’immobile non era proporzionata e adeguata alla sua condizione economica dell’epoca, e, dall’altro, al rigetto della domanda del marito poiché i versamenti di quest’ultimo, erano, invece compatibili e in linea con la sua capacità reddituale.
In sintesi, al venir meno della relazione, per determinare se sussista il diritto a ripetere quanto versato all’altro coniuge, occorre verificare prima di tutto se - tenuto conto di tutte le circostanze del caso - i versamenti trovino giustificazione e ragione nel dovere di contribuire alle necessità della famiglia, poi se sussista un animus donandi, o, comunque una “causa familiare”, ovvero, la volontà di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune. Laddove tali requisiti manchino, si può agire per conseguire l’indennizzo per l’indebito arricchimento dell’altro coniuge.
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