Cancello sul pianerottolo condominiale: basta il rispetto del pari uso

La Redazione
22 Giugno 2026

L’installazione di un cancello su una porzione del pianerottolo condominiale non richiede l’unanimità assembleare se non altera la destinazione del bene comune e garantisce agli altri condomini un pari utilizzo effettivo. Lo ribadisce la Cassazione, con ord. 8012/2026, che distingue l’uso più intenso della cosa comune dall’appropriazione esclusiva.

L’installazione di un cancello su una porzione del pianerottolo condominiale può essere autorizzata senza il consenso unanime dei condomini quando non comporta una trasformazione del bene comune in proprietà esclusiva e non limita concretamente il diritto degli altri partecipanti al condominio. È quanto afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8012 del 31 marzo 2026, intervenendo su una controversia relativa all’utilizzo delle parti comuni e ai limiti applicativi dell’art. 1102 c.c.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una delibera assembleare che aveva autorizzato un condomino a installare un cancello sul pianerottolo antistante il proprio appartamento. L’opera delimitava un’area di circa un metro quadrato, ricavata nello spazio esistente tra due porte d’ingresso appartenenti a quella che in passato costituiva un’unica unità immobiliare.

Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano ritenuto illegittima la delibera, dichiarandone la nullità e disponendo la rimozione del manufatto. Secondo i giudici di merito, infatti, qualsiasi sottrazione di una porzione del bene comune all’uso collettivo avrebbe richiesto il consenso unanime dell’assemblea.

La Suprema Corte ribalta tale impostazione richiamando un orientamento ormai consolidato in materia di uso delle cose comuni. L’art. 1102 c.c., osservano i giudici, consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune anche in modo più intenso rispetto agli altri partecipanti, apportando modifiche materiali e strutturali, purché siano rispettati due limiti fondamentali: la conservazione della destinazione del bene e la possibilità per gli altri condomini di farne un uso analogo.

La Cassazione sottolinea che il requisito del “pari uso” non deve essere inteso in senso rigidamente identico o contemporaneo, ma come concreta possibilità per tutti i condomini di utilizzare il bene secondo la sua funzione. In questa prospettiva, anche una limitata sottrazione di spazio può risultare legittima quando non determina un reale pregiudizio per gli altri comproprietari.

Diversamente, l’unanimità diventa necessaria solo nei casi in cui l’intervento incida sulla natura condominiale del bene, trasformandolo in proprietà esclusiva oppure modificandone la destinazione originaria.

Nel caso esaminato, il cancello era stato installato per esigenze di sicurezza e non impediva il passaggio, l’accesso agli appartamenti o la fruizione delle altre parti comuni. L’intervento, pertanto, è stato qualificato come una forma di uso più intenso della cosa comune e non come un’appropriazione esclusiva.

Da qui la decisione della Corte di cassare la sentenza impugnata sul punto, riaffermando i principi che governano il corretto equilibrio tra interesse individuale e godimento collettivo delle parti comuni.

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