Somministrazione di lavoro, assegnazione a mansioni diverse e responsabilità per gli obblighi previdenziali

12 Giugno 2026

In caso di violazione dell’art. 35, comma 5 5, d.lgs. n. 81/2015(già art. 23, co. 6, d.lgs. n. 276/2003) può ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore per gli obblighi contributivi conseguenti all’adibizione del lavoratore somministrato a mansioni superiori o inferiori?

Nella fattispecie della somministrazione la titolarità formale del rapporto resta in capo all’Agenzia, nella forma di lavoro subordinato, sebbene la prestazione lavorativa venga resa dal lavoratore somministrato in favore dell’utilizzatore. Quest’ultimo, tuttavia, rimane terzo rispetto al rapporto di lavoro formale, instaurando con il lavoratore un “rapporto di mero fatto”, esercitando i poteri di direzione e controllo ed essendo responsabile nei confronti dei terzi dei danni dal medesimo arrecati nell’esercizio delle sue mansioni. Ciò premesso, per rispondere alla questione è necessario rammentare che in base all’art. 37 d.lgs. n. 81/2015 (e già dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003) “gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore”.  Inoltre, l’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 (e già l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 276/2003) prevede che qualora l’utilizzatore adibisca il lavoratore somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore, rispondendo in via esclusiva delle conseguenze qualora non adempia a detto obbligo informativo. Tale ultima disposizione è chiara nel limitare l’eccezionale regime di responsabilità esclusiva a carico dell'utilizzatore solo per le differenze retributive e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori, mentre il regime relativo al rapporto previdenziale resta del tutto estraneo all’ambito applicativo della stessa norma. Ne consegue che rispetto alle obbligazioni previdenziali è il somministratore ad assumere la veste di obbligato principale quale datore di lavoro formale, pur in regime di solidarietà con l’utilizzatore, non potendo essere invocato l’art. 35 prefato, il quale costituisce una disposizione eccezionale di esonero del datore-agenzia di somministrazione, non estensibile all’obbligazione contributiva, avente natura autonoma ed inderogabile. (Cfr.: Cass., sez. lav., 10 aprile 2026, n. 9057).

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