Furto in abitazione, la Consulta conferma la linea rigorosa: nessuna attenuante per la lieve entità
15 Giugno 2026
La decisione riunisce i giudizi promossi dai Tribunali di Firenze e Siena, entrambi critici verso un trattamento ritenuto eccessivamente severo nei casi di offensività minima. Il punto centrale della vicenda riguarda la richiesta di introdurre una diminuente specifica per i fatti di lieve entità, quando la condotta presenti un disvalore particolarmente ridotto, con danno minimo e modalità poco invasive. I rimettenti avevano sostenuto che la pena minima di quattro anni di reclusione, oltre alla multa, risultasse sproporzionata rispetto a episodi marginali, anche alla luce dell’orientamento già maturato in materia di rapina ed estorsione. La Consulta, però, non ha condiviso questa impostazione. Nel provvedimento, la Corte richiama anzitutto la propria precedente sentenza n. 193 del 2025, ribadendo che il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella definizione della politica criminale e nella determinazione della pena, sindacabile solo quando la scelta risulti manifestamente irragionevole. In questa prospettiva, il furto in abitazione viene considerato un reato intrinsecamente grave, perché incide non solo sul patrimonio ma anche sulla sfera personale della vittima e sulla percezione di sicurezza collettiva. Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte esclude la possibilità di graduare in senso “minore” la violazione del domicilio: il domicilio, osserva la Consulta, «o è violato o non lo è», con la conseguenza che l’idea stessa di un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui non è logicamente configurabile. Da qui il rigetto anche dell’argomento fondato sull’art. 27 Cost., poiché la pena prevista non viene ritenuta tale da compromettere, in sé, la funzione rieducativa. Fonte: Diritto e Giustizia |