Il testamento olografo non è nullo solo se scritto per intero di suo pugno dal de cuius

15 Giugno 2026

La sentenza n. 18579/2026ribadisce che, per la validità del testamento olografo, è necessaria l’autografia dell’intero contenuto, oltre a data e sottoscrizione, escludendo ogni intervento di terzi nella scheda; la parziale autenticità non basta a salvarne la validità, comportando la nullità dell’atto.

Massima

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 602  e art. 606 c.c., per la validità del testamento olografo – e per impedire che esso sia dichiarato nullo – è necessario che lo stesso, oltre ad essere datato e sottoscritto di mano del testatore, risulti autografo con riferimento al suo intero contenuto.

Il caso

Veniva convenuta in giudizio una coerede chiedendo che fosse dichiarato nullo il testamento olografo impugnato per difetto di autografia o annullabile a causa dell’incapacità naturale del testatore al momento della formazione dell’atto di ultima volontà, o, in via subordinata, di disporre la riduzione delle disposizioni contenute in tale atto lesive della quota di legittima spettante all’attore.

Nella resistenza delle parti convenute, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità del testamento per difetto di autografia, adottando i conseguenti provvedimenti, anche di natura restitutoria.

La Corte di appello, decidendo sul gravame proposto dai convenuti soccombenti, lo accoglieva parzialmente, rigettando – diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado – la domanda diretta all’ottenimento della dichiarazione della nullità del testamento, rilevando come, almeno parzialmente, la scheda testamentaria fosse risultata autentica (ovvero scritta di pugno del testatore) e specificando come la presenza di caratteri in stampatello e in corsivo non costituisse un elemento idoneo a manifestarne l’avvenuta falsificazione, considerando, altresì, come il contenuto del testamento fosse da ritenersi coerente con quanto il testatore aveva già disposto in tempi passati.

Avverso la suddetta sentenza di appello formulava ricorso per cassazione la parte appellata riferito a cinque motivi; uno degli intimati proponeva, a sua volta, ricorso incidentale affidato anch’esso a cinque motivi.

La Corte di cassazione ha – con la sentenza qui in commento – ravvisato la fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale, con i quali era stata dedotta la violazione degli artt. 602 e 606 c.c., nonché quelle degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 2727,  2729 e art. 2697 c.c., avuto riguardo alla questione principale relativa alla denunciata nullità dell’impugnato testamento sul presupposto che ne fosse stata accertata l’autenticità solo in modo parziale.

La questione

La questione centrale affrontata dalla Corte di cassazione nella pronuncia in esame riguarda proprio l’accertamento dei requisiti giuridici effettivi per desumere la validità o meno del testamento allorquando, in particolare, non ne sia rimasta provata l’autenticità per intero, ovvero la formazione autografa, da parte del testatore, in modo completo nella manifestazione del suo contenuto.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di legittimità, nell’accogliere le prime due censure del ricorso principale, ha – nel fare pedissequa applicazione del testo risultante dal combinato disposto degli artt. 602e 606 c.c. – ritenuto che, in difetto di apposite prove (anche di carattere grafologiche, alla quale il giudice di merito non aveva dato seguito) circa l’autenticità del contenuto del testamento risultante parzialmente redatto con caratteri diversi rispetto alla parte dello scritto sicuramente ascrivibile al testatore, il testamento non potesse qualificarsi valido, essendo, per l’appunto, prescritto dalla menzionate norme che il testamento deve essere scritto per intero in forma autografa dal testatore.

Osservazioni

La sentenza in discorso è interessante perché, nell’affrontare una delle tematiche maggiormente ricorrenti in materia successoria – ovvero la nullità del testamento olografo per difetto di autografia per intero da parte del testatore - consente di fare il punto anche su alcuni aspetti collaterali alla questione che pure sono frequentemente oggetto di contenzioso e non sempre di facile soluzione.

È opportuno, in primo luogo, ricordare che la validità di un testamento olografo, ai sensi del richiamato art. 602 c.c., esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera di altra persona, anche qualora si evinca dal testo del documento il consenso del de cuius a tale modus procedendi.

Sotto il profilo finalistico va osservato che il requisito dell’autografia del testamento olografo garantisce la riferibilità certa delle disposizioni al testatore, mentre la sottoscrizione (naturalmente autentica) è preordinata al perseguimento dell'obiettivo di garantire anche la certezza dell'inequivocabile "paternità e responsabilità" del testatore che, "dopo avere redatto il testamento - anche (come è possibile) in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento".

E’ altrettanto utile rammentare che l’art. 606 c.c., oltre a ripetere che testamento è nullo (solo) quando manca l'autografia (che debba essere riferibile all’intero contenuto lo specifica il suddetto art. 602) o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, chiarisce che tale conseguenza si verifica – nell’ipotesi di testamento pubblico - quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio; per ogni altro difetto – va evidenziato - è prevista l'annullabilità.

L’aspetto peculiare esaminato nella pronuncia che viene qui in rilievo è consistito nel trarre le conseguenze giuridiche sotto il profilo della validità o meno nel caso di formazione di un testamento olografo univocamente scritto solo in parte di suo pugno dal testatore, ma connotato dalla redazione di un’altra parte con caratteri diversi (in stampatello o in corsivo) non certamente riconducibili alla mano dello stesso testatore (pur potendolo essere potenzialmente, come avrebbe potuto essere accertato mediante apposito mezzo istruttorio, come una perizia grafologica da espletare in modo mirato su tale aspetto).

Ed è per questo che la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato – premessa la tassatività di quanto disposto dal citato art. 602, comma 1, c.c. – che l’accertamento della parziale (sicura) autenticità della scheda testamentaria non è idoneo a fondare alcuna presunzione in ordine all’assenza di falsificazione nel resto del documento, ben potendo le alterazioni riguardare altra parte dello scritto ed assumere rilevanza nel senso di inficiare la validità dell’intera disposizione dell’atto mortis causa. 

Nella pratica giudiziaria si sono prospettate ulteriori questioni controvertibili con riferimento al requisito dell’autografia del testamento (nell’ipotesi, in particolare, dell’intervento di terzi nella sua stesura) oltre che con riguardo agli elementi della data e della sottoscrizione.

Così, ad esempio, è stato rimarcato che la validità del testamento olografo nell’esigere, ai sensi del più volte evocato art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo integrale del documento, comporta come sia sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una o poche parole durante la confezione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur".

In senso ancora più specifico si è evidenziato che la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

È stato, tuttavia, precisato che il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 c.c. non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti (si noti) dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore; la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà nel testo che precede la sottoscrizione.

Si noti, ad esempio, che il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.

Rispetto al requisito della data si è puntualizzato che nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius.

Riferimenti

Rufo Spina Carlo, Il testamento olografo tra autografia ed effettiva volonta' del testatore: due speculari pronunce della Cassazione, in Giur. it. 2009, n. 8-9, 1929 e ss.

Musolino G., L'autografia nel testamento olografo e la mano guidante del terzo, in Riv. notar. 2014, n. 3, II, 601 e ss.

Musolino G., Testamento olografo. L'autografia, le aggiunte di terzi e l'indegnità a succedere, in Riv. notar. 2014, n. 4, II, 779 e ss.

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