CPR, risarcimento del danno anche senza impugnare il trattenimento illegittimo

La Redazione
22 Giugno 2026

La mancata impugnazione del provvedimento che ha disposto o prorogato illegittimamente il trattenimento di uno straniero in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non impedisce l’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti dello Stato. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, destinata ad avere un impatto significativo sul sistema delle tutele riconosciute agli stranieri privati della libertà personale.

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un cittadino ghanese che aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito di due proroghe del trattenimento nel CIE di Bari Palese (oggi CPR). I provvedimenti erano stati adottati dal giudice mediante semplice apposizione di un timbro sulle richieste della Questura, senza fissazione dell’udienza e senza l’audizione dell’interessato, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Sia il Tribunale di Roma sia la Corte d’appello avevano riconosciuto il diritto al risarcimento.

La questione giunta all’esame delle Sezioni Unite riguardava la necessità o meno di avere previamente esperito i rimedi impugnatori contro il provvedimento lesivo per poter successivamente chiedere il ristoro del danno. La Suprema Corte ha escluso tale presupposto, evidenziando come l’introduzione, in via interpretativa, di una condizione di ammissibilità non prevista dalla legge finirebbe per comprimere il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo i giudici di legittimità, il rimedio risarcitorio e quello impugnatorio perseguono finalità diverse: il primo ha natura riparatoria e mira a compensare il pregiudizio già subito; il secondo è diretto alla rimozione dell’atto lesivo. Si tratta quindi di strumenti autonomi, concorrenti e complementari, accomunati dall’obiettivo di assicurare una tutela piena ed effettiva della libertà personale.

Le Sezioni Unite richiamano inoltre altri settori dell’ordinamento nei quali l’azione risarcitoria può essere esercitata autonomamente rispetto ai rimedi demolitori, come la riparazione per ingiusta detenzione e il risarcimento conseguente a provvedimenti amministrativi illegittimi. Ne deriva che il previo esercizio dell’impugnazione non costituisce condizione di ammissibilità della domanda di risarcimento proposta contro lo Stato per l’illegittima privazione della libertà personale derivante da una proroga del trattenimento nel CPR.

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