Limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale tra economia processuale e giusto processo
16 Giugno 2026
Massima In tema di rapporti di vicinato, ai fini dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale non è richiesta l’identità del titolo rispetto a quello posto a fondamento della domanda principale, essendo sufficiente un collegamento oggettivo, derivante dalla contiguità spaziale dei fondi (vicinitas), che suggerisca l’opportunità della trattazione e decisione simultanea in funzione delle finalità di economia processuale e del principio del giusto processo. L’apprezzamento circa l’opportunità del giudizio simultaneo rientra nell’ambito della discrezionalità riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da una motivazione che espliciti adeguatamente le ragioni della scelta e i criteri di collegamento adottati. Il caso Ottenuta l’adozione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere l’autorizzazione ad occupare il fondo del vicino per la realizzazione dei lavori di manutenzione del proprio immobile, l’attore provvedeva ad instaurare il giudizio di merito, nel quale veniva altresì richiesta la condanna del convenuto al risarcimento del danno. Quest’ultimo, oltre a chiedere la revoca del provvedimento cautelare concesso e il rigetto della domanda risarcitoria, proponeva in via riconvenzionale svariate domande, tutte finalizzate alla tutela del proprio diritto di proprietà (ripristino di un'apertura originariamente trasformata in finestra, rispetto delle distanze legali, rimozione di canna fumaria asseritamente pericolosa, eliminazione dello stillicidio, messa in sicurezza dell’edificio). Il Tribunale adito, con sentenza, confermava il provvedimento cautelare già ottenuto dall’attore, rigettando contemporaneamente la domanda risarcitoria da quest’ultimo proposta e accogliendo in parte la domanda riconvenzionale del convenuto, in particolare condannando l’attore a rimuovere la canna fumaria, eliminare lo stillicidio e abbattere la sopraelevazione fino al rispetto della distanza legale. La decisione veniva confermata dal giudice di seconde cure; avverso la sentenza di appello, l’originario attore proponeva ricorso per cassazione articolandolo in ben undici motivi. La questione Tra i numerosi motivi proposti, particolare rilievo presenta quello relativo alla deduzione della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che le domande riconvenzionali proposte dal convenuto erano «del tutto avulse dall’oggetto della domanda principale» proposte dall’attore. Viene così sottoposta alla Cassazione la questione relativa ai limiti alla proponibilità della domanda riconvenzionale nel processo civile. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, chiamata a decidere siffatta doglianza, la ritiene infondata. Osserva infatti che in materia di rapporti di vicinato, l'ambito della controversia ricomprende logicamente anche le pretese azionate in via riconvenzionale dalla parte resistente. Il nesso di collegamento oggettivo tra l'azione principale e la domanda riconvenzionale, infatti, si configura ogniqualvolta quest'ultima tragga origine dal medesimo rapporto sostanziale dedotto in giudizio, evidenziando l'opportunità di una trattazione congiunta delle cause (simultaneus processus). Dal punto di vista materiale, tale legame si fonda sulla comune circostanza di fatto rappresentata dalla contiguità spaziale dei fondi (vicinitas). Sul piano più prettamente processuale, poi, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale, non è richiesta l'identità del titolo rispetto alla domanda principale, essendo sufficiente una connessione oggettiva idonea a suggerire la celebrazione del giudizio simultaneo. In merito, la S.C. richiama la costante giurisprudenza secondo cui la domanda riconvenzionale — purché rientri nella competenza del giudice adito — deve ritenersi ammissibile anche se dipendente da un titolo diverso da quello posto a fondamento della pretesa principale, ogniqualvolta sussista tra le opposte pretese un collegamento obiettivo che ne implichi la decisione simultanea. Lo scrutinio circa la sussistenza di tale nesso costituisce espressione del potere discrezionale riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato in sede di legittimità, a condizione che l'opportunità della scelta sia stata adeguatamente illustrata in motivazione. D’altronde, osserva la Cassazione che l'istituto del simultaneus processus risponde a fondamentali esigenze di economia processuale e costituisce una diretta attuazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, restando l'apprezzamento sulla sua opportunità devoluto alla discrezionalità del giudicante, sul quale grava il solo obbligo di esplicitare le ragioni della determinazione assunta. Osservazioni Dal punto di vista storico-sistematico, l'art. 36 c.p.c. nasce come norma sulla competenza, volta a disciplinare le modifiche di attribuzione territoriale quando la domanda riconvenzionale dipende dal titolo principale o da un'eccezione già in causa. Più precisamente, qualora la domanda riconvenzionale tragga fondamento dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall'attore, ovvero dall'oggetto che già pertiene alla causa in veste di eccezione, l’art. 36 c.p.c. legittima una deroga espressa ai criteri ordinari di ripartizione della competenza per territorio, al fine di garantire l'economia processuale e l'armonia delle decisioni. Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo sdoganato un'interpretazione estensiva e non restrittiva della norma, ammettendo la proponibilità di domande riconvenzionali anche in assenza di una connessione rigida, purché non vi siano ostacoli di competenza per territorio e sussista un "collegamento obiettivo" (Cass. 12 maggio 1999, n. 4696; Cass. 7 aprile 2006, n. 8207; Cass. 15 gennaio 2020, n. 533). La vera spinta propulsiva di questo orientamento non è formale, ma costituzionale: l'obiettivo è la celebrazione del simultaneus processus per ragioni di economia processuale e di attuazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto ammettere la concentrazione di più decisioni nello stesso contenitore processuale evita la frammentazione dei giudizi e garantisce la coerenza dei relativi esiti (Cass. 20 dicembre 2011, n. 27564). D’altronde, si osserva, l’art. 36 c.p.c. costituisce una norma sulla competenza, per cui, in quanto tale, essa non indica le uniche domande riconvenzionali ammissibili. Se si parte da tale premessa, appare condivisibile l’idea sostenuta dalla dottrina tradizionale secondo cui la domanda principale e quella riconvenzionale non debbono avere necessariamente identità di causa petendi, giacché la nozione di titolo deve intendersi in senso più ampio ed elastico rispetto a quella tradizionalmente intesa. Pertanto, è possibile proporre domanda riconvenzionale anche se quest’ultima si fonda su un rapporto giuridico diverso da quella che causa petendi o fatto costitutivo della domanda principale, purché si tratti di un rapporto giuridico che sia presupposto come esistente o inesistente rispetto all’azione medesima; oppure se si tratti di un rapporto giuridico che rappresenta solo uno degli elementi che concorrono a fondare la causa petendi della domanda principale (Merlin, Compensazione e processo, I, Milano, 1991, 600 ss.; Tarzia - Balbi, Riconvenzione (diritto processuale civile), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 674; in senso critico Vullo, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995, 286 ss.). D’altronde, permettere al convenuto di introdurre domande non strettamente connesse garantisce la “parità delle armi”. Difatti, se l'attore, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., può cumulare fin dall'inizio più domande non connesse contro lo stesso convenuto, deve essere specularmente consentito al convenuto di fare lo stesso in via riconvenzionale; sennonché tale argomento non è a perfetta tenuta potendosi osservare che nel caso dell'attore, il cumulo è frutto di una scelta unilaterale e consapevole di chi incardina il giudizio, mentre qualora la scelta per il cumulo sia effettuata dal convenuto, l’attore si troverebbe costretto a subire una vera e propria "imposizione processuale" ad opera del convenuto che costringerebbe l’attore a difendersi su temi totalmente nuovi da lui non preventivati. A ben vedere, se l'ampliamento dei confini della riconvenzionale è utile all'efficienza del sistema, esso porta con sé un elemento di forte incertezza, giacché il concetto di connessione ha contorni sfumati e interpretabili. In questo contesto assume un valore essenziale, ribadito anche dalla decisione che qui commenta brevemente, l’onere di motivazione, spettando al giudice da un lato, il pieno potere di decidere se ammettere o separare le cause e dall’altro, di adeguatamente argomentare sulle ragioni della sua scelta. Difatti, se il giudice liquida la domanda riconvenzionale dichiarandola inammissibile solo perché manca una dipendenza rigida dal titolo, senza valutare concretamente l'opportunità o meno del collegamento, commette un vizio censurabile in sede di legittimità. Riferimenti Evangelista, Riconvenzionale (domanda), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991; Tarzia - Balbi, Riconvenzione (diritto processuale civile), in Enc. dir., XL, Milano, 1989; Tiscini, Domanda riconvenzionale e simultaneus processus tra ragionevole durata ed economia processuale, in Giusto proc. civile, 2016, 655; Vullo, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995. |