Revocatoria fondo patrimoniale e accordi di separazione

16 Giugno 2026

L’ordinanza Cass. 10734/2026 chiarisce che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il trasferimento di beni in fondo patrimoniale successivo al sorgere del credito può essere dichiarato inefficace senza necessità di revocare l’accordo di separazione che ne costituisce il presupposto causale.

Massima

Per la revocatoria del trasferimento di un immobile conferito in un fondo patrimoniale non è necessario chiedere la revocatoria della separazione coniugale in attuazione della quale il trasferimento è stato effettuato. Il rapporto tra l'accordo di separazione ed il successivo atto pubblico che lo attua è simile a quello tra titolo e modo dell'acquisto. In sostanza, la separazione funge da titolo, ossia da causa giustificativa del trasferimento, ed il successivo atto pubblico da modo del trasferimento stesso. Nei casi di dissociazione tra titolo dell'acquisto e modo dell'acquisto l'effetto traslativo è comunque riferito a quest'ultimo.

Il caso

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 22/04/2026, n. 10734, ha chiarito un aspetto molto delicato in tema di revocatoria su fondo patrimoniale istituito a seguito di accordi di separazione coniugale.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva convenuto in giudizio il marito insieme alla moglie (e al figlio) per ottenere la revocatoria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale, in cui il primo aveva fatto confluire alcuni beni immobili, nonché la revocatoria di un atto di alienazione di altro bene immobile.
convenuti avevano eccepito il difetto dei presupposti per la revocatoria.
II Tribunale aveva accolto la revocatoria, con decisione poi confermata anche dalla Corte di Appello.
Infine i coniugi avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 2901 c.c. laddove la decisione impugnata aveva confermato la revocatoria di un atto di disposizione, posto in essere in adempimento delle obbligazioni assunte con la separazione, senza la previa richiesta di revoca del relativo accordo (di separazione) poi omologato. In altri termini, il titolo dell'effetto traslativo, secondo i ricorrenti, era nella separazione e dunque per annullare tale effetto andava prima domandata la revocatoria di quest'ultima, anche considerato che gli accordi di separazione, che hanno per oggetto attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili, hanno effetti immediatamente traslativi della proprietà, non occorrendo neppure stipulare un apposito atto in quanto l'effetto traslativo dipende dall'accordo di separazione in cui quel trasferimento è appunto previsto.
La Corte di Appello aveva invece sostenuto che il rapporto tra l'accordo di separazione ed il successivo atto di trasferimento implicasse una vicenda simile a quella della sequenza preliminare/definitivo. Ma secondo i ricorrenti tale ricostruzione era giuridicamente errata, dato che, come detto, la fonte degli effetti traslativi nel caso di separazione è proprio nell'accordo di separazione e non nell'atto pubblico di trasferimento del bene. Né del resto la Corte di Appello aveva compiuto alcuna indagine in concreto che mirasse a stabilire se il trasferimento del bene effettivamente rispondeva alle esigenze della separazione o avesse finalità elusive del credito, o per stabilire se la separazione fosse simulata o meno.

La questione

La tesi dei ricorrenti, nella specie, era che nel caso di separazione l'accordo tra coniugi è titolo sufficiente all'effetto traslativo del bene.
Tale tesi attiene però al caso in cui le parti concordano che uno dei due coniugi trasferisce all'altro il bene in ragione della stessa separazione personale, senza che a tale accordo segua poi effettivamente un atto traslativo.
In tal caso, quindi, il tema riguarda se l'effetto traslativo sia dovuto all'accordo di separazione e da quest'ultimo giustificato, ossia se basti l'accordo di separazione a sorreggere l'effetto traslativo.
Ipotesi questa però smentita nel caso in cui, come era appunto avvenuto anche nella fattispecie in esame, all'accordo di separazione che prevede il trasferimento del bene segua poi l'atto pubblico di trasferimento, trovando dunque l’effetto traslativo la sua causa (esterna) nella separazione, ma il suo titolo nell'atto pubblico, che diviene pertanto legittimamente oggetto appunto della revocatoria.
A latere di tale questione “principale”, i ricorrenti lamentavano poi il fatto che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto che, essendo stati i trasferimenti immobiliari posti in essere dopo il sorgere del credito, del quale il coniuge era stato avvisato, da ciò era deducibile che costui sapesse di star compiendo un atto lesivo dei diritti del creditore. In sostanza asserivano che tale presunzione era basata su un erroneo elemento di fatto, non sapendo in realtà il marito di essere debitore del Fisco, come anche dimostrato dal fatto che era stata accertata la nullità delle notifiche degli atti di riscossione.
Il fatto poi che questi avesse compiuto gli atti diversi anni dopo la notifica delle cartelle significava che non aveva intenzione di sottrarre i beni al creditore, ma che stava solo cercando di sistemare i rapporti personali in occasione della detta separazione, laddove, deducevano, anche in caso di anteriorità del credito occorreva comunque pur sempre dimostrare il dolo generico; dimostrazione che, nella specie, era stata basata su un procedimento presuntivo errato.
Allo stesso modo censuravano infine la parte della decisione laddove la Corte d’Appello aveva ritenuto provata la consapevolezza del figlio del disponente di stare arrecando danno al creditore (Erario) sulla base della semplice esistenza di un rapporto di parentela. Sostenevano infatti i ricorrenti che non bastava la semplice relazione di parentela a fare presumere lo stato soggettivo necessario per procedere alla revocatoria, occorrendo sempre valutare la situazione in concreto, laddove, nella specie, il figlio viveva all’estero e dunque non poteva sapere dei debiti del padre verso il fisco.

Le soluzioni giuridiche

Individuate così le questioni oggetto del giudizio, secondo la Suprema Corte le censure erano infondate e comunque (le ultime due) inammissibili.
Evidenziano infatti i giudici di legittimità che non è necessario in questi casi chiedere la revocatoria della separazione, che, tra l'altro, non è neanche astrattamente possibile, non rientrando negli atti di disposizione di cui all'art. 2901 c.c. Il rapporto tra l'accordo di separazione ed il successivo atto pubblico che lo attua, afferma la Cassazione, è del resto simile a quello tra titolo e modo dell'acquisto, che, pur in un sistema basato sul principio consensualistico, ha una sua legittimità: quella dissociazione infatti (tra titolo e modo dell'acquisto) è presente in tutta una serie di fattispecie giuridiche, che vanno dalla sequenza preliminare-definitivo, alle vendite obbligatorie.
In sostanza, in tali casi la separazione funge da titolo, ossia da causa giustificativa del trasferimento, ed il successivo atto pubblico da modo del trasferimento, laddove nei casi di dissociazione tra titolo dell'acquisto (causa esterna) e modo dell'acquisto l'effetto traslativo è comunque riferito a quest'ultimo.
Anche la giurisprudenza citata dai ricorrenti (Cass., Sez. un., n. 21761/2021), rileva la Corte, non era del resto conferente, essendo relativa al caso in cui l'unico titolo del trasferimento è appunto nell'accordo di separazione, e stabilendo solo per tale motivo che in tal caso quel titolo (l'atto di separazione) può essere utilizzato per la trascrizione.
Qui la vicenda, come detto, era però diversa, dato che all'accordo di separazione aveva fatto seguito un atto traslativo, con la stipula di un atto di trasferimento davanti ad un notaio. Bene aveva fatto pertanto il creditore (Agenzia delle Entrate) a domandare la revocatoria di tale atto, poiché era appunto questo, che trovava solo la sua giustificazione nella separazione, a produrre l'effetto traslativo da revocare.
Anche le altre censure venivano poi superate in quanto inammissibili.
Rileva infatti la Suprema Corte che "In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (Cass., n. 16221/2019).
ricorrenti nella specie non censuravano l'uso scorretto del procedimento presuntivo, ossia la violazione delle regole che presiedono alla presunzione, ma un presupposto di fatto e cioè la circostanza che il debitore fosse o meno a conoscenza del credito dell’Amministrazione. Ma la sussistenza del fatto era stata accertata da parte del giudice di merito nell'esplicazione dei propri poteri e non poteva pertanto essere nuovamente effettuata dalla Corte di legittimità.
Inammissibile infine era anche l’altro profilo di censura relativo allo stato di consapevolezza del figlio (e della moglie) in ordine ai debiti del padre (e del coniuge) verso il fisco. I ricorrenti infatti, rileva la Cassazione, non si confrontavano con la ratio decidendi, la quale non era stata nel senso che il semplice e solo rapporto di parentela facesse presumere la conoscenza sia dei debiti che del pregiudizio arrecato al creditore. La Corte di Appello aveva piuttosto ricavato l'elemento soggettivo in capo agli aventi causa da tutta una serie di elementi ulteriori, quali: il fatto che il coniuge/padre si fosse spogliato di tutti i suoi beni quasi contestualmente; il fatto che gli stessi acquirenti non avevano saputo spiegare la ragione di tale alienazione, che non poteva risiedere nella sistemazione dei rapporti patrimoniali da separazione proprio perché riguardava l'intero patrimonio. L'accertamento compiuto in ordine a tale elemento soggettivo non era quindi neppure censurabile per difetto di motivazione.

Osservazioni

Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, in termini più generali giova anche evidenziare quanto segue.
In tema di revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, laddove l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni (cfr., Cass., 21 febbraio 2018, n. 4141 e Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).
Il trasferimento di una rilevante parte (o, peggio, di tutto, come nel caso esaminato) del patrimonio immobiliare nel fondo patrimoniale, determinando una consistente riduzione del relativo patrimonio, determina quindi una condizione di obiettiva maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito.
Quanto poi alla sussistenza dellascientia damni e alla dimostrazione della dolosa preordinazione dell'atto a pregiudizio delle ragioni del creditore l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che gli atti dispositivi, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono sempre soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, in presenza della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
In conclusione, quando sia stata dimostrata l'idoneità della costituzione del fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito.
La costituzione del fondo patrimoniale può essere dunque dichiarata inefficace a mezzo di azione revocatoria ordinaria, laddove ne sussistano le condizioni (esistenza di un valido rapporto di creditoeffettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativoricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori). E, attraverso la revocatoria potrà essere dunque ricostituita la garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli appunto il soddisfacimento coattivo del suo credito, avendo peraltro la stessa revocatoria efficacia retroattiva, risultando l’atto dispositivo viziato sin dall’origine (cfr., Cass., n. 19131/2004).
Infine giova anche ribadire che sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nei casi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza né l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.