Guida in stato di ebbrezza e rifiuto del test antidroga: nuovo intervento della Cassazione
19 Giugno 2026
La Corte di cassazione è intervenuta nuovamente in tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare lo stato di alterazione psico‑fisica da sostanze stupefacenti, ex art. 187 c.d.s., ribadendo i confini del requisito del «ragionevole motivo» che legittima l’attivazione degli accertamenti ospedalieri. Il caso trae origine dal giudizio abbreviato celebrato innanzi al Tribunale di Livorno, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 187 c.d.s., sul presupposto della ritenuta insussistenza di elementi sufficienti a far ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Secondo il giudice di merito, gli elementi sintomatici rilevati dagli operanti – agitazione, tono elevato della voce, dilatazione pupillare – sarebbero risultati compatibili anche con uno stato di stress o irritazione, sì da non integrare un quadro idoneo a giustificare l’accompagnamento per gli accertamenti tossicologici. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, denunciando, tra l’altro, vizio di motivazione per avere il Tribunale operato una valutazione delle risultanze istruttorie parametrata al livello probatorio richiesto per l’affermazione di responsabilità, anziché al più limitato standard indiziario necessario per legittimare l’esecuzione degli accertamenti sanitari. La Suprema Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. In particolare, il Collegio sottolinea come la disciplina dell’art. 187 c.d.s. consenta agli operanti di sottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici quando sussistano elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione da stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato di alterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante. Il giudizio richiesto è, dunque, parametrato alla prospettiva dell’operatore di polizia, chiamato a valutare la situazione concreta sulla base degli elementi immediatamente percepibili, secondo un canone di plausibilità e non di certezza, analogo a quello che governa altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria, quali, ad esempio, quelle sottese all’arresto in flagranza. In questa cornice, il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’art. 187, comma 5, c.d.s. è configurabile quando sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli operanti abbiano acquisito elementi utili a motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, sottolinea altresì la necessità che gli operatori esplicitino quali siano gli elementi che lasciano ritenere uno stato di alterazione psicofisica da uso di stupefacenti. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale è ritenuta carente e illogica: pur qualificando come «congetturali» gli elementi sintomatici rilevati – tra i quali, significativamente, la presenza di involucri vuoti di cellophane all’interno dell’autovettura – il giudice di merito omette di indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici, avrebbero dovuto essere acquisiti per integrare il requisito del «ragionevole motivo». In tal modo, la valutazione si risolve in un apprezzamento apodittico e non verificabile. La Corte evidenzia che il giudicante ha, in sostanza, richiesto un livello dimostrativo proprio della prova dello stato di alterazione, anziché limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici tali da legittimare l’attivazione degli accertamenti cui l’imputato ha opposto rifiuto. Tale impostazione integra un vizio di motivazione, sia per manifesta illogicità, sia per carenza argomentativa, in quanto non si confronta con la corretta regola di giudizio applicabile alla fattispecie. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati. Fonte: DirittoeGiustizia |