Prescrizione dei crediti contributivi: l’avviso bonario inviato con raccomandata interrompe il termine dal rilascio dell’avviso di giacenza

La Redazione
16 Giugno 2026

La Sezione lavoro della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul momento di perfezionamento, ai fini interruttivi della prescrizione contributiva, dell’“avviso bonario” inviato dall’INPS a mezzo raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, con rilascio di avviso di giacenza.

La vicenda origina dall’opposizione di un contribuente ad un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010, rispetto ai quali il Tribunale di Siracusa, prima, e la Corte d’Appello di Catania, poi, avevano ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, computata a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento differito al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011.

La Corte territoriale aveva escluso l’efficacia interruttiva tempestiva dell’avviso bonario del 22 giugno 2016, spedito dall’INPS a mezzo raccomandata e non recapitato per temporanea assenza del destinatario, ritenendo che la comunicazione si perfezionasse solo decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza del 4 luglio 2016, e quindi al 14 luglio 2016, oltre il quinquennio.

L’INPS, ricorrendo per cassazione, ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4, l. n. 890/1982 e degli artt. 1335e 2935 c.c., in relazione all’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora – nella specie l’avviso bonario – dovesse ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione già al momento del rilascio dell’avviso di giacenza, in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.

La Suprema Corte accoglie il motivo, qualificando la questione come relativa al momento di perfezionamento della comunicazione recettizia rappresentata dall’avviso bonario, distinta dalla disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari o degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali.

Viene ribadito che l’avviso bonario, in quanto atto di costituzione in mora del debitore, non è soggetto a particolari formalità di trasmissione e che l’uso della raccomandata assicura prova certa della spedizione, dalla quale può desumersi la presunzione di arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario, con conseguente operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria.

In continuità con un consolidato orientamento, la Corte ricorda che:

  • la raccomandata costituisce mezzo idoneo a dimostrare la spedizione e, in mancanza di prova contraria, l’arrivo all’indirizzo del destinatario;
  • al mittente è sufficiente documentare l’invio della raccomandata per far sorgere in capo al destinatario l’onere di provare di non averla ricevuta o di non averne avuto conoscenza per disservizi postali o altre ragioni;
  • la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, in assenza di prova contraria.

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione censura la decisione della Corte d’Appello che aveva fatto decorrere la presunzione di conoscenza solo dal decorso di dieci giorni dall’avviso di giacenza, richiamando una regola propria delle notificazioni degli atti impositivi e degli avvisi di addebito inviati a mezzo posta, ma non estensibile agli atti stragiudiziali di costituzione in mora.

In particolare, viene chiarito che, ove la raccomandata non sia consegnata per assenza del destinatario o di persona abilitata, il momento rilevante ai fini della presunzione di conoscenza coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale, non con il ritiro della missiva né con il decorso del termine di dieci giorni.

La Corte, pertanto, enuncia il seguente principio di diritto: «l’avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai fini dell’interruzione della prescrizione, si presume giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base del rilascio dell’avviso di giacenza. Ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ma deve verificare l’esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile».

Fonte: Diritto e giustizia

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