La clausola di remotizzazione dell’ambito territoriale nel patto di non concorrenza

16 Giugno 2026

Il contributo analizza l’ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2026 in materia di patto di non concorrenza e clausole di c.d. “remotizzazione” dell’ambito territoriale, esaminando il contrasto emerso nella giurisprudenza di merito tra un orientamento restrittivo, che considera invalide le clausole di remotizzazione suscettibili di ampliare indefinitamente il vincolo, e un diverso indirizzo evolutivo che interpreta il concetto di “territorio” quale mercato di riferimento dell’attività concorrenziale.

Massima

È nullo il patto di non concorrenza che estenda il limite territoriale non soltanto al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche ai luoghi in cui la prestazione “possa essere utilizzata” o produca “in tutto o in parte” i propri effetti, poiché una simile clausola di c.d. remotizzazione rende indeterminabile ex ante l’ambito geografico del vincolo e impedisce al lavoratore di conoscere con sufficiente certezza l’estensione del sacrificio professionale assunto. L’indeterminatezza del limite di luogo integra una delle ipotesi tipiche di nullità previste dall’art. 2125 c.c. e determina l’invalidità dell’intero patto, non trovando applicazione la disciplina della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c.

Trib. Cremona, 3 marzo 2026

Trib. Ravenna, 17 maggio 2022

Il caso

La pronuncia in commento trae origine dal reclamo proposto da un lavoratore avverso un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con la quale era stata accolta la domanda della società datrice di lavoro volta a ottenere l’inibitoria dell’attività svolta dall’ex dipendente in asserita violazione di un patto di non concorrenza.

Il patto controverso prevedeva una limitazione territoriale estesa alla Svizzera, al Lussemburgo e ad alcune regioni italiane, con ulteriore estensione alla diversa regione italiana in cui il lavoratore avesse eventualmente prestato attività negli ultimi due anni antecedenti la cessazione del rapporto. La clausola conteneva, inoltre, la previsione secondo cui il divieto avrebbe dovuto riferirsi non soltanto al luogo in cui l’attività fosse materialmente svolta, ma anche a quello in cui essa producesse effetti o potesse essere utilizzata, indipendentemente dalla presenza fisica del lavoratore.

Il reclamante eccepiva la nullità del patto per violazione dell’art. 2125 c.c., sostenendo che il limite territoriale risultasse indeterminato e indeterminabile. Il Collegio, in riforma dell’ordinanza reclamata, ha accolto il reclamo, escludendo la sussistenza del fumus boni iuris e rigettando integralmente le domande cautelari della società.

La decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale concernente la validità delle clausole di “remotizzazione” nei patti di non concorrenza, tema divenuto particolarmente rilevante alla luce della crescente diffusione del lavoro delocalizzato e della digitalizzazione delle prestazioni professionali.

La questione

Si tratta di valutare la compatibilità con l’art. 2125 c.c. di una clausola territoriale che estenda il vincolo di non concorrenza ai luoghi in cui la prestazione lavorativa possa produrre effetti economici o operativi, anziché limitarlo ai territori in cui l’attività sia concretamente svolta.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la clausola territoriale oggetto di causa fosse affetta da radicale indeterminatezza, in quanto idonea a estendere il vincolo ben oltre i territori formalmente indicati nel contratto.

Secondo il Collegio, il riferimento ai luoghi in cui la prestazione “può essere utilizzata” o produca “in tutto o in parte” i propri effetti introduce un criterio eccessivamente elastico e imprevedibile, incompatibile con i requisiti di determinatezza richiesti dall’art. 2125 c.c. La clausola, infatti, non consentiva al lavoratore di comprendere ex ante quali attività sarebbero state concretamente vietate e in quali ambiti geografici.

La pronuncia valorizza il precedente dello stesso Tribunale del 24 novembre 2023, nel quale si era già evidenziato come una simile formulazione conducesse, di fatto, a un divieto di esercitare l’attività professionale “in qualsiasi parte del globo”, ogniqualvolta gli effetti economici dell’attività potessero riflettersi nei territori indicati dal patto.

Il Collegio sottolinea che il problema non risiede nell’utilizzo di strumenti digitali o nello svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, bensì nella formulazione della clausola, che finisce per attribuire al vincolo una portata territoriale sostanzialmente illimitata. Ne deriva l’impossibilità di ravvisare un consenso effettivamente informato del lavoratore in ordine all’estensione geografica dell’obbligo assunto.

Richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10679/2024), il Tribunale afferma quindi che la mancanza di un limite territoriale determinato o determinabile integra una delle ipotesi tipiche di nullità previste dall’art. 2125 c.c., con conseguente invalidità dell’intero patto di non concorrenza.

Osservazioni

La questione centrale affrontata dal Tribunale concerne la compatibilità con l’art. 2125 c.c. di una clausola territoriale che estenda il vincolo di non concorrenza ai luoghi in cui la prestazione lavorativa possa produrre effetti economici o operativi (c.d. clausola di remotizzazione).

La clausola esaminata nella fattispecie era del seguente tenore:

Considerato inoltre che gli attuali mezzi tecnologici (e così, a titolo esemplificativo, e-mail, videoconferenze, ecc.) consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l'attività e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri e etti, il limite di cui sopra è da intendersi riferito non solo con riferimento al luogo in cui venga fisicamente svolta l'attività, in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo e a prescindere dalla sede dei soggetti concorrenti”.

Come noto, il territorio, insieme alla durata e all’oggetto è una delle “unità aristoteliche” che costituisce il perimetro definitorio del patto oneroso (con corrispettivo dedicato ed adeguato) di non concorrenza secondo l’art. 2125 c.c. e che deve essere sufficientemente delineato per iscritto nel relativo accordo.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il limite territoriale deve essere determinato o almeno determinabile sin dal momento della stipulazione del patto, affinché il lavoratore sia posto in condizione di conoscere ex ante l’effettiva estensione del sacrificio richiesto (Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2021, n. 36940; Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 2022, n. 33424). In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto nullo il patto quando l’area territoriale è suscettibile di ampliamento unilaterale, perché ciò compromette la determinabilità ex ante del vincolo (Cass. civ., sez. lav., ord. 2025, n. 11765). Ciò anche perché la valutazione della congruità e proporzionatezza del corrispettivo pattuito per il patto di non concorrenza deve essere condotta sia in relazione alla durata complessiva dell’obbligo, sia alla sua ampiezza ed estensione territoriale (cfr. la recente Cass. civ., sez. lav., n. 436/2026).

La problematica affrontata dal Tribunale milanese si colloca, dunque, all’incrocio tra due esigenze contrapposte: da un lato, l’interesse datoriale a tutelarsi rispetto a prestazioni lavorative suscettibili di produrre effetti economici transnazionali anche attraverso strumenti digitali; dall’altro, la necessità di evitare che tale evoluzione tecnologica conduca, di fatto, all’eliminazione di qualsiasi reale delimitazione territoriale del vincolo.

Particolarmente significativa appare, sotto tale profilo, la valorizzazione del concetto di determinatezza del consenso. Il Collegio osserva infatti che espressioni quali “luogo di utilizzazione della prestazione” o “luogo di produzione degli effetti, anche parziali” risultano semanticamente vaghe e tali da impedire al lavoratore di prevedere concretamente l’area geografica entro la quale gli sarebbe precluso operare.

La clausola di remotizzazione è invero frequentemente adottata nei patti di non concorrenza al fine di evitare l’elusione del vincolo territoriale mediante la tecnologia che consente la dissociazione tra presenza fisica del lavoratore ed effetti dell’attività concorrenziale. Tale rischio è tanto più reale in determinati settori, dove la collocazione fisica del lavoratore è irrilevante, o scarsamente rilevante, in ragione delle mansioni svolte e del carattere extraterritoriale dell'attività. Si pensi, ad esempio, al settore informatico, a quello finanziario o al settore della comunicazione: si tratta di ambiti in cui la sede di lavoro del lavoratore che ha accettato un obbligo di non concorrenza o la dipendenza formale dello stesso da una determinata sede o azienda datrice di lavoro (magari in contesto internazionale) sono molto spesso circostanze ininfluenti quanto agli effetti della prestazione che possono prodursi a notevole distanza (in termini di spazio e tempo) grazie alla più semplice tecnologia (email, piattaforme, videoconferenza, etc.).

L’oggetto del patto di non concorrenza (attività concorrenziale), il mercato di riferimento e l’accesso a tecnologia che consente la prestazione lavorativa, costituiscono, quindi, necessariamente, circostanze interpretative rilevanti che producono un importante (e recente) contrasto giurisprudenziale di cui si riportano di seguito -esemplificativamente- i principali orientamenti.

L’ordinanza in commento si inserisce in un primo orientamento, più restrittivo, che ritiene nulle le clausole di remotizzazione quando comportano l’estensione dell’ambito territoriale pattutito o la sua indeterminatezza. In tal senso si è espresso il Tribunale di Trento (23 febbraio 2026, n. 23) secondo cui laddove la clausola della limitazione territoriale ammette cumulativamente (i) il luogo di esecuzione della prestazione, (ii) il luogo di utilizzazione della stessa e/o (iii) il luogo in cui si producono gli effetti commerciali, “il limite territoriale di cui sopra è da intendersi riferito a tutte e tre le ipotesi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui viene eseguita, in qualunque forma, l'attività del Dipendente, ma anche al luogo in cui essa viene in tutto o in parte utilizzata e/o nel quale si producono i suddetti effetti commerciali, e ciò a prescindere dalla presenza fisica del Dipendente in tale luogo e/o dalla collocazione formale del luogo di lavoro. (…) La natura indeterminata di un tale limite territoriale che ne consente l'estensione a plurimi ambiti, anche extra-regionali, in ragione delle diverse modalità di espletamento dell'attività da parte del dipendente, ne concreta una evidente nullità sul piano negoziale”.

Nello stesso senso il Tribunale di Roma (17 maggio 2019, n. 4745) ha ritenuto che “deve, infatti, rilevarsi l'ampiezza degli ambiti territoriali specificatamente richiamati nel patto (Repubblica Italiana, Città di San Marino e Vaticano) e l'indeterminatezza del criterio fondato, oltre che sul luogo di svolgimento dell'attività, anche sul luogo di produzione degli effetti dell'attività medesima”.

Un diverso orientamento, invece, contestualizza il concetto di territorio, identificandolo con il mercato di riferimento dell’obbligo non concorrenziale, raggiungibile attraverso la tecnologia. Così il Tribunale di Cremona (3 marzo 2026) ha ritenuto che con la clausola di remotizzazione le parti si limitano a “precisare il criterio di applicazione del limite territoriale, esplicitando opportunamente – proprio per rendere ulteriormente determinata la portata del vincolo - che ciò che rileva è che (…) l’attività svolta presso il nuovo datore di lavoro, pur con la formale assegnazione in territorio franco, non produca “in tutto o in parte i propri effetti” in quello vietato. Infatti, la clausola, inserita (…) ha lo scopo di evitare che il ricorso strumentale alle nuove forme di lavoro agile – e all’uso di mezzi che “consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento fisico della prestazione lavorativa ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata” – possa fornire al lavoratore una comoda sponda per aggirare il divieto pattizio, attraverso l’assunzione presso una sede diversa da quella in cui, in concreto, viene esercitata l’attività finalizzata alla migrazione della clientela prima gestita”.

Anche secondo il Tribunale di Ravenna (17 maggio 2022), il concetto di “territorio” deve essere interpretato quale sinonimo di “mercato”. Ne consegue che l’elemento decisivo non è il luogo dal quale il dipendente svolge la propria attività lavorativa -neppure qualora la prestazione venga resa all’interno dell’area geografica oggetto del vincolo- bensì il mercato nel quale si determina l’effetto concorrenziale. In tale prospettiva, l’indebita estensione derivante dalla clausola di remotizzazione consisterebbe nell’associare automaticamente la prestazione resa nel territorio vincolato alla violazione del patto di non concorrenza, senza considerare che, se da un lato gli strumenti tecnologici consentono di operare su quel mercato anche da luoghi differenti, dall’altro è parimenti possibile, pur operando dal territorio rilevante ai fini del patto, rivolgersi a mercati del tutto diversi.

In definitiva, la conclusione a cui giunge il Tribunale di Milano, apparentemente logica sotto il profilo lessicale e di principi generali, richiede però una riflessione eziologica dell’attività concorrenziale in rapporto all’ambito territoriale (in termini di mercato) di riferimento. In questi termini, tutte le volte in cui la clausola di remotizzazione non estende il limite territoriale del patto, ma specifica il luogo o il mercato nel quale si producono gli effetti concorrenziali, i termini e l’ambito di operatività dell’obbligo concorrenziale non vengono alterati e, pertanto, non si vede perché tale specificazione non possa essere lecita, anche in ossequio al principio dell’interpretazione conservativa di cui all’art. 1367 c.c. In altri termini, se l’ambito territoriale del patto è (come nel caso trattato dalla pronuncia in commento) individuato in alcune regioni italiane, l’obbligo di non concorrenza resta circoscritto a tali regioni anche se l’ex lavoratore non si trova fisicamente in esse, ma gli effetti della propria attività concorrenziale si producono in esse.

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