Il ricorso alla presunzione nel licenziamento per ritorsione
17 Giugno 2026
In tema di licenziamento per ritorsione si rammenta che l’onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta in astratto disciplinarmente rilevante, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto anche conto della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva. Il motivo ritorsivo può, dunque, essere provato presuntivamente anche facendo leva sulla circostanza che la ragione addotta a fondamento del recesso datoriale risulti avere un fondamento meramente formale, apparente o, comunque, pretestuoso, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa. Il giudice, inoltre, può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo del licenziamento, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale, consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso datoriale. In sintesi, dunque, nulla esclude che il carattere ritorsivo del licenziamento sia desunto dalla genericità della contestazione disciplinare e dalla mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di condotte del dipendente idonee a integrare la giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. (Cfr.: Cass., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13711). |