Accentramento dei contributi versati in gestioni diverse e decorrenza del trattamento pensionistico

19 Giugno 2026

L’esercizio della facoltà di cui all’art. 3 del D.M. n. 282/1996 (accentramento per gli iscritti alla Gestione Separata dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni) incide sulla decorrenza del trattamento pensionistico o trova comunque applicazione l’art. 6 l. n. 155/1981?  

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all’art 3 del D.M. n. 262/1996. Infatti, applicando tale ultima disposizione, gli iscritti alla Gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione e al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso altre gestioni (es. AGO), ma ciò non può incidere anche sulla decorrenza di detto trattamento; ne deriva che solo la domanda amministrativa di pensione a carico della  Gestione separata può segnare il momento nel quale decorre la pensione, poiché il totale contributivo, composto dai contributi versati in diverse gestioni e poi computati nella Gestione separata, si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di cui all’art. 3 del d.m. n. 282/1996. Conseguentemente, in questa ipotesi il trattamento pensionistico di vecchiaia non può decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti come previsto dall’art. 6  l. n. 155/1981, non potendo la pensione decorrere da un momento antecedente alla precitata domanda amministrativa. (Cfr.: Cass., sez. lav., 21 aprile 2026 n. 10542).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.