Effetti della revoca del consenso al divorzio nei separorzi su domanda congiunta

18 Giugno 2026

Com’è noto, la S.C. si è espressa a favore dell’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta. I Giudici di legittimità non hanno, tuttavia, fornito indicazioni operative in ordine alla gestione processuale delle cd. sopravvenienze e agli effetti della revoca del consenso al divorzio nei procedimenti di separazione e divorzio su domanda congiunta.

In difetto di una espressa posizione si sono formati in giurisprudenza e dottrina diversi orientamenti e, pertanto, il Tribunale di Velletri ha ritenuto di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. per dirimere la questione.

Massima

Occorre disporre il rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363 c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione per dirimere la questione avente ad oggetto le sorti della domanda di divorzio nel caso in cui una delle parti, dopo la pronuncia di separazione, revochi il consenso alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate nell’originario ricorso congiunto per separazione e divorzio.

Il caso

I coniugi Tizio e Caia, con ricorso congiunto proposto ai sensi degli artt. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c., chiedevano cumulativamente la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Con sentenza non definitiva veniva omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per verificare la procedibilità della domanda di divorzio decorso il termine di legge.

L’originario procuratore delle parti informava il tribunale della rinuncia alla richiesta di divorzio da parte di  Caia nonché dell’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di Tizio, con nomina del figlio  Sempronio nell’incarico di amministratore di sostegno.

Si costituiva il nuovo procuratore di Caia e ribadiva la volontà di rinunziare al ricorso in considerazione delle condizioni di salute di Tizio  e dell’apertura dell’amministrazione di sostegno.

Si costituiva altresì Sempronio, in qualità di amministratore di sostegno di Tizio, deducendo che già al momento del deposito del ricorso  Tizio non era in grado di comprendere quanto concordato con la moglie poiché già affetto da demenza di Alzheimer di grado severo. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con annullamento delle condizioni originariamente previste.

Il Tribunale, fallito il tentativo di trovare una soluzione concordata tra le parti, disponeva ex art. 363 c.p.c. il rinvio pregiudiziale alla S.C. per dirimere la questione avente ad oggetto le sorti della domanda di divorzio nel caso in cui una delle parti, dopo la pronuncia di separazione, revochi il consenso alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate nell’originario ricorso congiunto per separazione e divorzio.

La questione

La questione rimessa all’esame della S.C. afferisce agli effetti della revoca unilaterale del consenso alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate in sede di ricorso congiunto per separazione e divorzio (cd. separorzio).

Le soluzioni giuridiche

Il legislatore non ha espressamente disciplinato la possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta.

La Corte di Cassazione, a seguito di un rinvio pregiudiziale, si è espressa a favore dell’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta (Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727), precisando che a seguito della sentenza di separazione la causa deve essere rimessa sul ruolo dinanzi al giudice relatore “perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

I Giudici di legittimità, pur non avendo ritenuto ostativo al cumulo delle domande l’assenza di norme che disciplinino la gestione delle c.d. sopravvenienze (quid novi sorto durante i sei mesi tra separazione e divorzio), non hanno tuttavia fornito indicazioni operative ai giudici in ordine alla gestione processuale delle medesime, limitandosi a precisare che “potrà semmai determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati”.

Il riferimento è all’orientamento che, con riguardo al contesto normativo ante riforma Cartabia, riteneva irrilevante la revoca del consenso successiva al deposito del ricorso per divorzio congiunto (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 10463; Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6664), in tal modo segnando una rilevante differenza rispetto al procedimento di procedimento di separazione consensuale ove la revoca unilaterale del consenso assumeva una rilevanza più pregnante determinando il venir meno di un requisito essenziale della domanda, costituito dall’accordo tra i coniugi avente natura negoziale, al quale veniva attribuita efficacia dall’esterno attraverso il decreto di omologa del tribunale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 luglio 2018, n. 19540).

In applicazione di tale orientamento, poiché la rinuncia unilaterale alla domanda di divorzio non comporterebbe l’improcedibilità della stessa, il tribunale sarebbe, comunque, tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status ed effettuare il successivo controllo di conformità a norme imperative delle ulteriori pattuizioni contenute nella domanda di divorzio, restando irrilevante un eventuale ripensamento unilaterale. 

Tale soluzione interpretativa secondo il Tribunale di Velletri, da un lato, pregiudica l’esigenza di economicità processuale rendendo inevitabile un successivo giudizio di modifica proposto dal coniuge il cui interesse è rimasto insoddisfatto e, dall’altro, non collima con la necessità puntualizzata dalla S.C. che le parti, al momento della procedibilità della domanda di divorzio, debbano comparire dinanzi al Tribunale per confermare le condizioni oggetto dell’accordo.

Peraltro, in mancanza di una espressa posizione della S.C., si sono formati in giurisprudenza e dottrina diversi orientamenti in ordine alla gestione delle sopravvenienze nei cd. separorzi su ricorso congiunto.

Il Tribunale di Velletri ha, pertanto, ritenuto configurabili i presupposti per operare il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. evidenziando che la questione di diritto relativa alla effetti della revoca del consenso al divorzio nei procedimenti di separazione e divorzio su domanda congiunta presenta gravi difficoltà interpretative con distinti esiti in ragione dell’opzione ermeneutica adottata ed è suscettibile di riproporsi in successivi giudizi, non essendo stata ancora nitidamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità ed essendo stata diversamente affrontata nell’ambito della giurisprudenza di merito.

Osservazioni

Una prima soluzione operativa in ordine alla gestione delle sopravvenienze nei cd. separorzi su ricorso congiunto è stata profilata dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 5 maggio 2023, n. 3542) che, nel rimettere la causa sul ruolo dopo la sentenza di separazione, ha evidenziato alle parti che una eventuale richiesta di modifica unilaterale delle condizioni di divorzio indicate nel ricorso sarebbe stata considerata ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.

Il Tribunale ha, tuttavia, chiarito che anche in tale ipotesi è necessario che le parti, eventualmente anche a seguito di interlocuzione con il tribunale ai sensi dell’art. 473-bis.51, comma 2,  c.p.c., giungano a conclusioni congiunte, dovendosi in caso contrario rigettare la domanda per difetto dell’accordo in ordine alle “condizioni inerenti la prole e i rapporti economici (in tal senso v. anche Trib. Salerno, 5 giugno 2023, n. 2469).

Tale impostazione tende al superamento del pregresso orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità circa l’irrilevanza della rinuncia unilaterale, favorendo un’unitaria e congiunta definizione della crisi familiare e ponendo su un piano di complementarità la pronunzia sullo status e quella sulle ulteriori condizioni. 

Secondo una differente soluzione dottrinale la domanda congiunta di divorzio,  attesa l’inefficacia della revoca unilaterale del consenso, non potrebbe essere dichiarata improcedibile ed il giudice sarebbe comunque chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia costitutiva, scindendo la pronunzia sullo stato, da quella sulle relative condizioni.

Tale soluzione è stata criticata sia perché opera una scissione della pronuncia giurisdizionale sulla domanda tesa a regolare, simultaneamente, sia lo status che i rapporti economici, sia perché determinerebbe una diversa disciplina delle sopravvenienze in materia di domanda congiunta di separazione o divorzio a dispetto della disciplina processuale unitaria voluta dal legislatore della riforma.

Secondo altra impostazione (Trib. Trento, 9 dicembre 2024, n. 1105), potrebbe evitarsi l’introduzione di un secondo procedimento consentendo al giudice relatore, in caso di sopravvenuto disaccordo delle parti sulle condizioni pattuite, di mutare il rito da divorzio su domanda congiunta a divorzio contenzioso, consentendo alle stesse di formalizzare nuove domande e richieste istruttorie.

Pur in assenza di una previsione espressa in ordine a tale facoltà, quest’ultima dovrebbe ricavarsi per analogia iuris dalle norme che regolano il rito unico e, in particolare, dall’art. 473-bis, comma 3, c.p.c. che disciplina il mutamento del rito e dal disposto dell’art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., che consente al giudice di convocare le parti allorquando siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Infine secondo altra impostazione, in caso di ripensamenti unilateri non apparentemente giustificati per difetto di allegazione, ovvero frutto di mero ius poenitendi, il tribunale in conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità consolidatesi prima della riforma, dovrebbe vagliare sia la domanda di pronuncia sullo status, non potendo uno dei coniugi subire, in termini potestativi, l’altrui ripensamento sull’ottenimento della libertà di stato, sia quella di carattere negoziale, facendo generale applicazione del principio di cui all’art. 1372 c.c. e sempre che i patti non contrastino con norme imperative o con l’interesse della prole.

Riferimenti

  • C. Costabile, Ammissibile per la Cassazione il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei procedimenti su domanda congiunta, in iusprocessocivile.it, 24 ottobre 2023;
  • R. Donzelli, La revoca del consenso e le sopravvenienze nel “cumulo” consensuale ammissibile di separazione e divorzio, in Giusto proc. civ., 2023, 1193 ss.;
  • A. Frassinetti, Sulla revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto, in Fam e dir., 2022, 3, 255 ss.

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