Legittimo il divieto di accedere alla MAP minorile per violenza sessuale aggravata
19 Giugno 2026
La sentenza n. 110 del 2026 della Corte costituzionale interviene nuovamente sul delicato equilibrio tra funzione rieducativa del processo penale minorile e esigenze di tutela rafforzata della libertà sessuale, in particolare nei casi di violenza sessuale aggravata commessa da minori in danno, spesso, di coetanei. L’occasione è data dal giudizio incidentale promosso dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino, chiamato a decidere, con rito abbreviato, sulla responsabilità di un minore imputato di violenza sessuale aggravata ex artt. 609-bis e 609-ter c.p., in continuazione con atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e danneggiamento, tutti in danno della stessa vittima minorenne. Il giudice rimettente censura l’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448, introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 123/2023, convertito nella legge n. 159/2023, nella parte in cui esclude in via assoluta la sospensione del processo con messa alla prova per il delitto di violenza sessuale aggravata, senza consentire alcuna valutazione in concreto né alcuna deroga, neppure in presenza di un percorso rieducativo già avviato e di indicatori prognostici favorevoli. Nel caso concreto, la personalità del minore appare in fase evolutiva, con un disturbo emergente di personalità a tratti antisociali e narcisistici, ma con elementi significativi di rielaborazione critica del fatto, capacità introspettiva e attivazione di percorsi di sostegno psicologico e socio-educativo. Il GUP, pur escludendo la possibilità di definire il procedimento con gli altri strumenti tipici del processo minorile, ritiene che proprio la messa alla prova rappresenti l’istituto più idoneo a valorizzare la funzione rieducativa, demandando all’esito del percorso la valutazione definitiva sull’evoluzione della personalità dell’imputato. Tuttavia, l’automatismo ostativo di cui all’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988 preclude ogni valutazione discrezionale, fondandosi su una presunzione assoluta di inefficacia dei percorsi rieducativi in presenza di violenza sessuale aggravata, presunzione che – secondo il rimettente – collide con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. Le censure si articolano lungo più direttrici: da un lato, si lamenta l’irragionevolezza di un divieto che opera indistintamente per tutte le ipotesi aggravate, a prescindere dall’effettiva gravità in concreto del fatto e dalle condizioni personali, familiari e socio-ambientali del minore; dall’altro, si denuncia l’assenza di qualunque spazio per considerare la connessione per continuazione tra il reato «ostativo» e altri reati – come gli atti persecutori – per i quali la messa alla prova è astrattamente ammessa, pur in presenza di una medesima spinta deviante di dominio e reificazione della persona offesa. A ciò si aggiunge il profilo di disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, anche più gravi (criminalità organizzata, strage, sequestro di persona a scopo di estorsione), non incluse nel catalogo dei reati ostativi. La Corte costituzionale, richiamando diffusamente la propria precedente sentenza n. 203/2025, ricostruisce il quadro sistematico della messa alla prova minorile, sottolineando l’«eterogeneità teleologica» rispetto all’istituto previsto per gli adulti: nel processo minorile, la sospensione con messa alla prova è espressione diretta dell’art. 31, secondo comma, Cost., e svolge una funzione eminentemente rieducativa, pur dovendo necessariamente confrontarsi con altri valori costituzionali di pari rilievo, quali la tutela della vita, dell’integrità e della libertà sessuale delle vittime. Sul piano decisorio, la Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988, nella parte in cui esclude la messa alla prova per il delitto di violenza sessuale aggravata ex artt. 609-bis e 609-ter c.p., ribadendo la valutazione già svolta nella sentenza n. 203/2025, che aveva ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di imporre, per tali reati, lo svolgimento del processo minorile secondo le sue regole proprie, in chiave anche general-preventiva. La «nuova regola applicabile», come precisata dalla sentenza n. 203/2025, è che il divieto di messa alla prova per i reati sessuali aggravati resta valido, ma non opera nei «casi di minore gravità» ex art. 609-bis, terzo comma, c.p., per i quali la Consulta ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5-bis. Rispetto al petitum subordinato del GUP torinese, volto a ottenere una pronuncia manipolativa che introduca eccezioni al divieto di messa alla prova in ragione di specie, modalità o circostanze dell’azione, nonché in presenza di reati «satellite» legati da continuazione e non ostativi, la Corte respinge le censure. In particolare, viene ritenuta non fondata la doglianza relativa ai reati in continuazione: la ratio dell’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988 – individuata nell’esigenza di contrasto a specifiche e ricorrenti forme di criminalità minorile lesive della libertà sessuale – non risulta scalfita dalla compresenza di reati ulteriori, ma anzi rafforzata dalla gravità complessiva del disegno criminoso. La richiesta di modulare la preclusione in base al vincolo della continuazione viene qualificata come istanza di intervento «fortemente manipolativo», invasivo della discrezionalità legislativa in una materia connotata da disciplina eccezionale, e pertanto non accoglibile in sede di sindacato di costituzionalità. Quanto, infine, al più ampio profilo subordinato con cui si censura l’assenza di qualsiasi eccezione all’automatismo ostativo «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione», la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Tale restituzione è giustificata dal «mutamento del quadro normativo» derivante proprio dalla sentenza n. 203/2025, che ha già inciso sul testo dell’art. 28, comma 5-bis, escludendone l’operatività nei casi di minore gravità della violenza sessuale. Il GUP dovrà dunque rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della nuova configurazione della norma, verificando se, nel caso concreto, possano venire in rilievo le ipotesi attenuate ex art. 609-bis, terzo comma, c.p. o altre circostanze idonee a porre in termini diversi il giudizio di costituzionalità. Fonte: Diritto e giustizia |