Natura giuridica, forma e disciplina della revoca della rinuncia all’eredità?

22 Giugno 2026

La sentenza n. 18652/2026 chiarisce natura, forma ed effetti della revoca della rinuncia all’eredità ex art. 525 c.c., qualificandola come mero effetto della successiva accettazione, anche tacita, ricostruendo criticamente orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

Massima

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

Il caso

La controversia decisa con la sentenza della Corte di cassazione qui in commento è molto complessa in fatto ed intrisa di plurime questioni giuridiche di non facile approccio e di non agevole soluzione, tanto è vero che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità – relativo soprattutto sulla natura giuridica e agli effetti della revoca alla rinuncia all’eredità – non può ancora dirsi consolidato.

Il giudizio prende origine da un’azione di divisione giudiziale instaurata da una figlia del genitore deceduto in relazione ai beni di proprietà dello stesso e nei confronti dei due figli successori del fratello di essa attrice, che aveva già donato loro la sua quota. Nel corso del giudizio era intervenuti poi i cessionari dei beni formanti la quota dell’attrice, per effetto di sopravvenuto atto di cessione.

Il Tribunale adito disponeva la divisione dei beni in due porzioni, le quali venivano assegnate, in modo indiviso, ai suddetti cessionari, da un lato, e agli eredi della ulteriore, dall’altro lato.

Decidendo sul gravame proposto da questi ultimi, la Corte di appello, con la sentenza poi impugnata in sede di legittimità, lo accoglieva parzialmente, disponendo l’estrazione a sorte delle porzioni loro spettanti, da ritenersi divisibili e, quindi, non necessariamente da assegnare unitariamente. La divisione con tale modalità avrebbe dovuto poi svolgersi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria e a seguito dell’aggiornamento delle planimetrie e dei dati catastali degli immobili interessati.    

Gli appellati proponevano ricorso per cassazione in via principale affidato a quattro motivi. Gli appellanti formulavano appello incidentale sulla base di tre motivi.  

La Corte di cassazione, ravvisata l’inammissibilità del primo pregiudiziale motivo di ricorso incidentale, dichiarata la manifesta infondatezza dei primi due motivi del ricorso principale, ha ritenuto fondato il terzo motivo dello stesso ricorso (riferito alla confutazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva disposto la su richiamata estrazione a sorte), con assorbimento del quarto.

Pronunciando sulle altre censure del ricorso incidentale, previo rilievo della parziale fondatezza della seconda, ha rigettato la terza e la quarta, procedendo – quanto alla terza – alla correzione in diritto della motivazione adottata dal giudice di appello sull’aspetto della forma e dell’efficacia della revoca alla rinuncia all’eredità effettuata dagli originari convenuti, figli del germano dell’attrice ai quali i beni oggetto di divisione erano stati donati.

La questione

Le questioni principali – e particolarmente problematiche - affrontate dalla Corte di cassazione nella pronuncia in esame riguardano due profili:

- il primo attinente alla legittimità o meno, sul piano processuale, del potere di disporre in appello la divisione tramite estrazione a sorte delle porzioni di un’unica quota, in difetto di apposita censura sulla pronunciata attribuzione in modo indiviso delle quote da parte del giudice di primo grado e avendovi, invece, la Corte di appello proceduto d’ufficio;

- il secondo – sul quale sarà incentrato il successivo approfondimento – investe la disciplina della revoca alla rinuncia alla successione, con riferimento all’individuazione della natura e della forma della relativa dichiarazione e sui possibili effetti successivi implicanti l’accettazione (postuma) dell’eredità.  

Le soluzioni giuridiche

Sulla prima questione (involta dal terzo motivo del ricorso principale) la Corte di cassazione ha enunciato il principio in base al quale – con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c. – in tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendo all’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in grado di appello è consentita solo in presenza di specifica censura (che nella vicenda processuale in esame era mancata) riferita al criterio seguito dal giudice di primo grado, non essendo sufficiente una contestazione riferita ad un diverso contenuto o a una differente finalità.

Sulla seconda questione la Corte di legittimità ha adottato una motivazione molto articolata e densa di passaggi giuridici rispondendo al problema sul se i successori di una delle parti (a cui era stata attribuita una delle quote oggetto di divisione) – che avevano proceduto alla precedente rinuncia all’eredità, effettuata in forma solenne – nel qualificarsi poi come eredi in giudizio, potessero considerarsi divenuti tali con accettazione implicita della loro quota ereditaria o, se, invece, in virtù di tale solo comportamento, la rinuncia non si sarebbe potuta ritenere caducata nei suoi effetti (occorrendo, al riguardo, una dichiarazione da rendere anch’essa in forma solenne), non bastando al riguardo una condotta tacita. 

La Corte di cassazione ha - nella pronuncia oggetto di esame - aderito all’orientamento meno rigoroso, enunciando il principio (richiamato già in massima) secondo cui la revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c. non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita, non dovendosi, quindi, applicare una sorta di principio di “simmetria delle forme” tra l’atto di rinuncia e quello della sua revoca.

Osservazioni

La sentenza in esame si profila particolarmente interessante nel suo complesso, ma, in particolare, con riguardo alla seconda questione come innanzi enucleata, in ordine alla quale è stato evidenziato un avvenuto percorso giurisprudenziale non sempre chiaro e concorde.

Bisogna partire da due assunti importanti e pacifici:

  • nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni).
  • la rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati. La perdita della delazione consegue - sempre che l'eredità non sia già stata acquistata da altro dei chiamati - per prescrizione del diritto ex art. 480 c.c. o per decadenza ai sensi del successivo art. 481.

La questione più problematica – per quanto si evince dal compiuto svolgimento motivazionale – concerne l’aspetto sul se sia ammissibile una revoca tacita della rinuncia all’eredità e in quali condotte essa possa sostanziarsi. Ciò perché una parte della stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che alla revoca della rinuncia all’eredità deve procedersi nella stessa forma solenne della rinuncia (come prevista dall’art. 519 c.c.), donde l’inammissibilità di una revoca tacita.

La sentenza qui in oggetto si allinea – come precisato – all’indirizzo che ammette la revoca tacita alla rinuncia riconducibile alla manifestazione di un successivo comportamento dello stesso rinunciante implicante accettazione dell’eredità pure in modo tacito, in sintonia anche con gli insegnamenti scientifici maggioritari.    

In effetti, questa soluzione deriva soprattutto dalla valorizzazione del presupposto che la revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita.

I propugnatori in sede dottrinale di detto orientamento (recepito dalla sentenza oggetto di approfondimento in questa sede) rimarcano la portata della lettera del più volte evocato art. 525 c.c. Nello specifico, l’articolo citato dispone che “(...) i chiamati che vi hanno rinunziato [all’eredità n.d.a.] (...) possono sempre accettarla” senza prevedere la necessità di particolari oneri formali. La genericità della formulazione implica l’ammissibilità di una sua lettura più estensiva, comprensiva, in particolare, dell’accettazione a mezzo di “atto che presuppone necessariamente la (...) volontà di accettare e che [il chiamato n.d.a] non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”, ai sensi dell’art. 476 c.c.

Pertanto, poiché l’art. 525 c.c. non ritiene necessaria l’accettazione espressa (da concretizzarsi, eventualmente, anche mediante l’adozione di una forma solenne come per la rinuncia) dell’eredità, nel silenzio della legge in merito ai requisiti formali dell’accettazione si deve desumere l’ammissibilità della sua accettazione tacita, la quale, per sua natura, è da considerare incompatibile con la precedente rinuncia, pur solennemente espressa, che ne viene travolta.

Quindi, la rinunzia all'eredità – da effettuarsi nella forma solenne contemplata dall’art. 519 c.c. per il conseguimento della sua efficacia giuridica - non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto del citato art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede) sia incompatibile con la precedente volontà di non accettare la vocazione ereditaria.

In realtà, la revoca della rinunzia all'eredità, ricorrendo le condizioni di legge, è un mero effetto della successiva accettazione, anche tacita, dell'eredità da parte del chiamato che aveva rinunciato, non un presupposto di tale accettazione consistente in una specifica volontà di ritrattare la rinunzia, concretizzata in un negozio avente identità di forma con la rinunzia medesima. 

In altri termini, il problema implicato dalla questione in discorso riguarda piuttosto l’ammissibilità (o meno) di un’accettazione tacita dell’eredità da parte del rinunciante (rispetto alla quale – come detto - non vi sono ragioni per escluderla), piuttosto che di una “revoca” tacita della rinuncia, quantunque quest’ultima debba essere operata in forma solenne come prescritto per legge.  

In definitiva, una lettura estensiva dell’art. 525 c.c. appare coerente con la ratio sottesa all’intera normativa successoria, volta a scongiurare l’incertezza della titolarità delle situazioni giuridiche del defunto. L’inammissibilità dell’accettazione tacita del rinunciante comporterebbe una limitazione tale da implicare un ingiustificato svantaggio a danno del rinunciante (cui l’art. 525 c.c. pure riconosce la persistenza di un diritto all’accettazione tout court) rispetto all’ulteriore chiamato, al quale tale limitazione non viene posta.

Va, infine, ricordato il peculiare precedente giurisprudenziale (Cass. n. 8912/1998; conf. Cass. n. 4645/2003) con il quale è  stato affermato che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, come evidenziato, successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione (e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato), mentre non può procedere a tanto in forza di un accordo concluso tra il rinunziante ed i soggetti acquirenti dell'eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della precedente rinuncia per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno, non può efficacemente rivivere per volontà dei privati (oltre che per effetto del principio "semel heres semper heres", in virtù del quale chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, giusto disposto dell'art. 475 c.c.).

Riferimenti

Bottarelli D., L'accettazione tacita dell'eredità successiva alla rinuncia (Nota a Cass. Civ., Sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37927), in Il caso (rivista on line).

Musolino G., La revoca della rinuncia all’eredità, in Riv. notar., 2013, 1, II, 177 e ss.

Belloni S., Sulla nullità della revoca della rinuncia all’eredità, in Nuova giur. civ. comm., 1999, 4, I, 567 e ss.

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