Reati contro la PA: la riparazione pecuniaria viola il principio di proporzionalità della pena
18 Giugno 2026
La Corte di cassazione, quale giudice a quo, aveva sollevato questione di legittimità dell'art. 322-quater c.p. – tanto nella versione applicabile nel giudizio a quo quanto in quella ora vigente –, osservando che la riparazione pecuniaria, cumulandosi indefettibilmente con la confisca e il risarcimento del danno dovuto all’amministrazione di appartenenza del pubblico agente ed essendo insuscettibile di graduazione da parte del giudice in funzione delle condizioni economiche del reo e delle eventuali condotte riparatorie da questi poste in essere, costituirebbe una sanzione punitiva sproporzionata. La Corte costituzionale, in accoglimento della sollevata questione, ha anzitutto osservato che la «riparazione pecuniaria» prevista dalla norma non ha, in realtà, la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata. L’obbligo di versare la somma si aggiunge, infatti, all’integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all’amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del «danno all’immagine») quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato. Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumula alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone così l’importo a carico del condannato. Dunque, la sanzione all’esame eccede quanto dovuto dal reo all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di là del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, già assicurata dalla confisca. Dal che si desume, ad avviso della Corte, la sua natura di misura a carattere punitivo. La legittimità costituzionale di ogni misura punitiva dipende dalla sua proporzione rispetto al reato. La Corte ha sottolineato in proposito che questa sanzione, proprio perché destinata a cumularsi con tutte le voci risarcitorie e con la confisca, è in grado di produrre effetti assai gravosi per il condannato. In particolare, se quest’ultimo è un pubblico agente, dovrà versare allo Stato e all’amministrazione pubblica danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma. Pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto che un meccanismo sanzionatorio così configurato non sia conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena. Da un lato, l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma dovuta è incompatibile con la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata dal giudice tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell’entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone. Dall’altro lato, il meccanismo di quantificazione automatico stabilito dalla norma è incompatibile con l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento. Ciò tanto più rispetto a una sanzione come questa, al cui pagamento è subordinata la stessa possibilità del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva. |