Violazione degli obblighi di assistenza familiare e regime di procedibilità
05 Giugno 2026
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Varese - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell’art. 570-bis c.p., ella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto. La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati, che ha come solo limite la manifesta irrazionalità. Ponendosi in continuità con i propri precedenti concernenti il regime di procedibilità dell’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, la Corte costituzionale ha ribadito l’esclusione della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza è possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata, non ravvisabile nel caso in esame. Ha valorizzato quale elemento particolarmente significativo, idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato, il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte, contesto nel quale ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari. La Consulta non ha peraltro mancato di ribadire, in linea con quanto già osservato nella sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore. |