Mancata stabilizzazione LSU: la Cassazione riconosce il diritto alle differenze retributive come danno risarcibile

La Redazione
22 Giugno 2026

In caso di illegittima mancata o ritardata stabilizzazione di un lavoratore che abbia comunque prestato attività lavorativa continuativa, il danno risarcibile non si limita ai soli “costi secondari”, ma comprende anche il pregiudizio derivante dalla percezione di un trattamento economico deteriore rispetto a quello dovuto in base al rapporto che avrebbe dovuto essere instaurato tempestivamente, ferma la rilevanza dell’aliunde perceptum.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 18726 del 9 giugno 2026, ha accolto il ricorso di un lavoratore socialmente utile (LSU) avverso la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che, pur avendo riconosciuto il diritto alla stabilizzazione presso il comune, aveva escluso il risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive tra l’assegno LSU e il trattamento spettante in forza del contratto di collaborazione stabilizzato.

Il lavoratore aveva partecipato a procedura selettiva per la stabilizzazione di quattro LSU, lamentando l’illegittima esclusione e chiedendo accertarsi il diritto all’assunzione con decorrenza dal 2002 e il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, riconoscendo il diritto alla stabilizzazione e condannando l’ente al pagamento delle differenze tra l’assegno LSU e quanto dovuto in base al rapporto stabilizzato.

La Corte d’appello, pur confermando il diritto alla stabilizzazione sulla base dell’autovincolo derivante dalla procedura ad evidenza pubblica e dal criterio selettivo dell’anzianità di servizio come LSU, aveva escluso il diritto alle differenze retributive applicando, in via analogica, il principio affermato da Cass. n. 13940/2017 in tema di tardiva assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato, limitando il risarcimento ai soli “costi secondari”.

La Cassazione ha ritenuto erronea tale applicazione analogica, evidenziando come, nel caso di specie, non si versi in ipotesi di mera tardiva assunzione in assenza di prestazione lavorativa, bensì di attività lavorativa continuativa svolta dal lavoratore con retribuzione deteriore (sussidio LSU) rispetto a quella spettante in base al rapporto di collaborazione stabilizzato. In tale contesto, il pregiudizio patrimoniale comprende anche le minori retribuzioni percepite, costituendo danno risarcibile, ferma restando la possibile incidenza dell’aliunde perceptum.

Richiamando il proprio orientamento in tema di danno da mancata o ritardata assunzione, la Corte ha ribadito che il lavoratore ha diritto al risarcimento ove risulti la sussistenza del danno e della mora dell’amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di assunzione, includendo tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio la mancata o peggiorata occupazione e la conseguente perdita o riduzione delle retribuzioni che sarebbero state percepite in caso di tempestivo adempimento.

La sentenza d’appello è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per la quantificazione del danno secondo i principi enunciati.

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